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coltà collegate alla fase di inizio di un’attività, tale si-tuazione oggettiva ( primo periodo di imposta ) è stata in-clusa tra le cause di disapplicazione automatica di cui al Provvedimento 11 giugno 2012, prot. 2012/87956.

Effetto molto importante del verificarsi di una del-le cause di esclusione nell’anno di prima applicazione della disciplina sulle società in perdita sistematica o nel precedente è l’esclusione della rideterminazione degli acconti per il periodo di prima applicazione.

La circolare porta ad esempio che, nel caso di periodo di imposta coincidente con l’anno solare, il verificarsi di una causa di esclusione per l’anno 2011 o per l’an-no 2012 comporta la determinazione degli acconti per l’anno 2012 sulla base dei metodi ordinari.

b) Le cause di disapplicazione automatica

La circolare n. 23/E commenta le cause oggettive rile-vanti nel periodo di osservazione (triennio), al ricorrere delle quali è possibile disapplicare automaticamente la disciplina delle società in perdita sistematica, senza necessità di presentare istanza di disapplicazione.

Parte delle situazioni oggettive individuate nel Prov-vedimento del Direttore dell’Agenzia sono state ripre-se da quelle già indicate per le società non operative nel Provvedimento del Direttore delle entrate del 14 febbraio 2008, prot. n. 23681, in quanto rappresenta-tive di situazioni oggettive che giustificano anche la disapplicazione della disciplina sulle società in perdita sistematica.

Come anticipato sopra, le situazioni di disapplicazione automatica si riferiscono esclusivamente ad uno dei tre periodi di imposta che formano il periodo di osserva-zione di cui al comma 36-decies, art. 2, D.L. 138/2011, determinando un immediato effetto interruttivo del periodo di osservazione di riferimento, e conseguente-mente la non applicazione della disciplina delle socie-tà in perdita sistematica.

Nella circolare è chiarito che qualora il periodo di os-servazione sia costituito dai periodi di imposta 2009, 2010, 2011 e il periodo di applicazione della discipli-na sulle società in perdita sistematica sia il periodo di imposta 2012, l’esistenza di una causa di disapplicazio-ne automatica nell’ambito del triennio di riferimento, escluderà l’applicazione della disciplina relativamente al 2012. E così via per gli anni successivi in considera-zione del criterio del triennio mobile.

Esempio 1 Periodo di osservazione

2009 in perdita fiscale

2010 Esistenza causa di disapplicazione automatica

2011 in perdita fiscale

Periodo di imposta interessato

2012 No disciplina sulle società in perdita sistematica

Esempio 2 Periodo di osservazione

2010 Esistenza causa di disapplicazione automatica

2011 in perdita fiscale 2012 in perdita fiscale Periodo di imposta interessato

2013 No disciplina sulle società in perdita sistematica

Esempio 3 Periodo di osservazione

2011 in perdita fiscale 2012 in perdita fiscale 2013 in perdita fiscale

Periodo di imposta interessato

2014 SI disciplina sulle società in perdita sistematica

c) Precisazioni in materia di cause di disapplicazione

Nella circolare sono forniti chiarimenti con riguardo al-le cause di disapplicazione automatica (senza cioè do-ver presentare istanza di interpello disapplicativo) re-lative alle lettere c) e l) del Provvedimento del Diretto-re dell’Agenzia:

c)Società sottoposte a sequestro penale o a confisca nelle fattispecie di cui al decreto legislativo 6 set-tembre 2011, n. 159 o in altre fattispecie analoghe in cui il Tribunale in sede civile abbia disposto la no-mina di un amministratore giudiziario;

l) Società che risultano congrue e coerenti ai fini degli studi di settore.

La causa di disapplicazione automatica di cui alla let-tera c) ripropone quella già indicata nel precedente Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entra-te 14 febbraio 2008, prot. n. 23681, aggiornando solo i riferimenti normativi in considerazione dell’approva-zione del D.lgs 6/09/2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136).

Con riguardo all’altra causa di disapplicazione automa-tica che opera se le società risultano congrue e coeren-ti ai fini degli studi di settore, la Circolare n. 23/E pre-cisa che, come già chiarito nella Circolare 14 febbraio 2008, n. 9/E, le società si considerano congrue anche per effetto dell’adeguamento in dichiarazione.

d) Il ricalcolo degli acconti dovuti

La circolare rileva che le situazioni oggettive individua-te nel Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate 11 giugno 2012, consentono la disapplicazio-ne automatica della disciplina sulle società in perdita sistematica a decorrere dal periodo di imposta succes-sivo a quello in corso alla data di entrata in vigore del-la legge n. 148/2011 e che le stesse rilevano anche ai fini della determinazione degli acconti dovuti per il pe-riodo di imposta di prima applicazione della disciplina sulle società in perdita sistematica.

Con riguardo a tale precisazione, viene sottolineato che il verificarsi di una delle cause di disapplicazione auto-matica nel triennio rilevante per l’anno di prima appli-cazione della nuova disciplina stessa o nel triennio af-ferente all’anno precedente, rileva ai fini della determi-nazione degli acconti dovuti per il periodo di imposta di prima applicazione della disciplina stessa.

Viene precisato, quindi, che nella determinazione dell’acconto dovuto per il periodo 2012 – nel caso in cui sia il primo periodo di imposta di applicazione della disciplina sulle società in perdita sistematica - la sus-sistenza di almeno una causa di disapplicazione auto-matica nel periodo di osservazione 2008-2009 e 2010 afferente al precedente periodo di imposta (2011) o nel periodo di osservazione 2009-2010 e 2011 affe-rente al periodo di imposta 2012 consente di determi-nare l’acconto secondo i criteri ordinari, senza che trovi applicazione la disposizione contenuta nell’articolo 2, comma 36-duodecies, ultimo periodo, D.L. 138/2011 che prevede che, nella determinazione degli accon-ti dovuti per il periodo di imposta di prima applicazione (2012), si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata applicando la disciplina sulle società in perdita sistematica (di cui ai commi 36- decies e 36- undecies).

Ciò a significare che le società in perdita fiscale nel triennio 2008-2010 e prive di cause di disapplicazione (automatica e non) dovrebbero considerarsi società in perdita sistematica nel 2011, ricalcolare il reddito im-ponibile sul quale definire l’imposta teoricamente do-

16 InformaImpresa Venerdì 27 luglio 2012

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