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FISCO

30 La perdita sistematica qualifica la società di

comodo.

Sono stati forniti dall’Agenzia delle Entrate importanti chiarimenti in merito all’ambito di applicazione della disciplina sulle società in perdita sistematica.

PREMESSA

Con il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate 11 giugno 2012 (protocollo n. 2012/87956) sono state individuate situazioni oggettive in presen-za delle quali è consentito disapplicare le disposizioni sulle società in perdita sistematica di cui all’articolo 2, commi da 36-decies a 36–duodecies, del Decreto Leg-ge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modifica-zioni, nella legge 14 settembre 2011, n. 148. Il Provve-dimento riguarda le società che, presentando dichiara-zioni in perdita fiscale per tre periodi di imposta con-secutivi ovvero due dichiarazioni dei redditi in perdita fiscale ed una terza con reddito imponibile inferiore a quello minimo presunto, sono considerate non opera-tive a decorrere dal successivo quarto periodo d’impo-sta ai fini e per gli effetti della disciplina sulle società di comodo (art. 30, comma 1, della Legge 23 dicembre 1994, n. 724). Al riguardo si rinvia all’Informativa 3 ot-tobre 2011, n. 68. Contemporaneamente è stata dif-fusa la circolare dell’Agenzia delle entrate 11 giugno 2012, n. 23/E con i primi chiarimenti interpretativi in merito alle cause di disapplicazione automatica ed alla gestione degli interpelli disapplicativi della disciplina in argomento.

LE CAUSE DI DISAPPLICAZIONE DELLA DISCIPLINA SULLE SOCIETA’ IN PERDITA SISTEMATICA

Con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate sono indicate le cause che consentono di disap-plicare la disciplina sulle società in perdita sistematica senza dover assolvere all’onere di presentare istanza di interpello disapplicativo da parte delle società che in almeno uno dei tre periodi di imposta del triennio , pre-so a base per la verifica della loro situazione di perdita sistematica, si trovano in una delle seguenti situazioni ben individuate.

Tali situazioni consentono la disapplicazione automa-tica della disciplina sulle società in perdita sistematica a decorrere dal periodo di imposta (2012) successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge n. 148 del 2011.

Le stesse rilevano anche ai fini della determinazione degli acconti dovuti per il periodo di imposta di prima applicazione della disciplina sulle società in perdita si-stematica.

CAUSE DI DISAPPLICAZIONE AUTOMATICA Individuate dal Provvedimento 11 giugno 2012 a) Società in stato di liqui-dazione che, con impegno assunto in dichiarazione dei redditi, richiedono la can-cellazione dal registro delle imprese a norma degli arti-coli 2312 e 2495 del codi-ce civile entro il termine di presentazione della dichia-razione dei redditi succes-siva

La disapplicazione opera con riferimento al periodo di imposta in corso alla da-ta di assunzione del predet-to impegno, a quello prece-dente e al successivo, ovve-ro con riferimento all’unico periodo di imposta di cui all’articolo 182 – liquida-zione ordinaria, commi 2 e 3, del TUIR

b) Società assoggettate ad una delle procedure con-corsuali (fallimento, liquida-zione coatta amministrativa concordato preventivo am-ministrazione straordinaria) indicate nell’articolo 101, comma 5, del Tuir ovvero ad una procedura di liquidazio-ne giudiziaria

La disapplicazione opera con riferimento ai periodi d’imposta precedenti all’ini-zio delle predette procedu-re, i cui termini di presenta-zione delle dichiarazioni dei redditi scadono successiva-mente all’inizio delle proce-dure medesime

c) Società sottoposte a se-questro penale o a confisca nelle fattispecie di cui al de-creto legislativo 6 settem-bre 2011, n. 159 o in altre fattispecie analoghe in cui il Tribunale in sede civile ab-bia disposto la nomina di un amministratore giudiziario

La disapplicazione opera con riferimento al perio-do di imposta nel corso del quale è emesso il provvedi-mento di nomina dell’ammi-nistratore giudiziario ed ai successivi periodi di impo-sta nei quali permane l’am-ministrazione giudiziaria

d) Società che detengo-no partecipazioni , iscritte esclusivamente tra le im-mobilizzazioni finanziarie, il cui valore economico è prevalentemente riconduci-bile a:

1. società considerate non in perdita sistematica;

2. società escluse dall’ap-plicazione della discipli-na delle società in perdita sistematica anche in con-seguenza di accoglimento dell’istanza di disapplica-zione;

3. società collegate residen-ti all’estero soggette alla relativa disciplina (artico-lo 168 del TUIR)

La disapplicazione opera a condizione che la società non svolga attività diverse da quelle strettamente fun-zionali alla gestione delle partecipazioni

e) Società che hanno ottenu-to l’ accoglimento dell’istan-za di disapplicazione in re-lazione ad un precedente periodo di imposta sulla base di circostanze ogget-tive puntualmente indicate nell’istanza, che non hanno subito modificazioni nei pe-riodi di imposta successivi

La disapplicazione opera li-mitatamente alle predette circostanze oggettive

f) Società che conseguono un margine operativo lordo positivo

Per margine operativo lor-do si intende la differenza tra il valore ed i costi della produzione di cui alla lette-re A) e B) dell’articolo 2425 del codice civile. A tale fi-ne i costi della produzione rilevano al netto delle voci relative ad ammortamenti, svalutazioni ed accantona-menti di cui ai numeri 10), 12) e 13) della citata lettera B). Per i soggetti che redigo-no il bilancio in base ai prin-cipi contabili internazionali si assumono le voci di conto economico corrispondenti

14 InformaImpresa Venerdì 27 luglio 2012

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