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d)gli enti pubblici e le imprese esercenti trasporti a fune in servizio pubblico per trasporto di persone. Si segnala che dal 1° gennaio 2008 non sono beneficiari dell’agevolazione gli esercenti l’attività di autotrasporto merci con veicoli di massa massima complessiva com-presa tra 3,5 e 7,49 tonnellate.

Analogamente a quanto indicato relativamente alle istanze annuali, l’Agenzia delle Dogane raccomanda agli uffici la non accoglibilità delle istanze presentate dai soggetti in capo ai quali non ricorre il presupposto di cui alla lettera a) e lo scrupoloso riscontro delle dichiarazioni.

IMPORTO DEL BENEFICIO

Con riferimento ai consumi di gasolio effettuati tra il 1° aprile 2012 ed il 30 giugno 2012 ed in conseguenza delle variazioni dell’accisa intervenute nel periodo, l’entità del beneficio riconoscibile è quantificato come segue in relazione ai diversi periodi:

Consumi effettuati (Periodo)

Rimborso (per mille litri di prodotto) Dal al euro

1° aprile 2012 7 giugno 2012 189,98609 8 giugno 2012 30 giugno 2012 209,98609

L’ISTANZA

Nella nota l’Agenzia delle Dogane fornisce alcune pre-cisazioni relativamente alla presentazione dell’istanza per i consumi del 2° trimestre 2012.

La nota ricorda, inoltre, che per gli esercenti attività di autotrasporto i consumi devono essere comprovati mediante le relative fatture di acquisto.

1. Modalità di presentazione dell’istanza

Sul sito internet dell’Agenzia delle dogane è reso di-sponibile il software per la compilazione e la stampa delle dichiarazioni relative al 2° trimestre 2012 (www. agenziadogane.gov.it). .

Le dichiarazioni devono essere consegnate, insieme ai re-lativi dati salvati su supporto informatico, al competente Ufficio delle Dogane (o Ufficio delle Dogane di Roma 1 per gli esercenti comunitari non tenuti alla presentazio-ne della dichiarazione dei redditi in Italia).

E’ possibile, altresì, effettuare l’invio telematico delle dichiarazioni attraverso il Servizio Telematico Doga-nale – E.D.I.

Gli utenti interessati devono richiedere all’Agenzia delle Dogane l’abilitazione all’utilizzo del Servizio Telematico Doganale – E.D.I. (le istruzioni sono disponibili sul sito dell’Agenzia, all’indirizzo www.agenziadogane.gov.it, nella specifica sezione ad esso relativa).

Per la predisposizione dei files, da inviare telematica-mente, è possibile utilizzare il software reso disponibile dall’Agenzia (nella sezione “Accise-Benefici per il gasolio autotrazione-Benefici gasolio autotrazione 2° trimestre 2012-Software gasolio autotrazione 2° trimestre 2012”), o fare riferimento al tracciato record (entrambi pubblicati sul sito dell’Agenzia delle dogane, nella sezione “Accise-Benefici per il gasolio da autotrazione–Benefici gasolio autotrazione 2° trimestre 2012 – Software gasolio autotrazione 2° trimestre 2012).

2. Termine di presentazione dell’istanza

L’istanza per i consumi del 2° trimestre 2012 deve essere presentata dal 1° luglio 2012 fino al 31 luglio 2012

(cioè entro il mese successivo alla scadenza di ciascun trimestre solare).

Come chiarito dall’Agenzia delle Dogane nella nota del 31 maggio 2012, il termine suddetto non è perentorio: l’esercente l’attività di autotrasporto può presentare l’istanza anche oltre il suddetto termine, ma comunque entro il termine di decadenza biennale decorrente dal giorno in cui il rimborso stesso avrebbe potuto essere richiesto (si veda Informativa 39/2012).

3. Modalità di utilizzo del credito d’imposta

Il codice tributo con cui utilizzare il credito è il 6740, denominato “credito d’imposta-agevolazione sul gasolio per autotrazione impiegato dagli autotrasportatori”.

Il credito può essere utilizzato entro il 31 dicembre dell’anno solare successivo a quello in cui è sorto. L’even-tuale eccedenza può essere richiesta a rimborso entro i sei mesi successivi a tale anno.

Quindi, la situazione che si presenta relativamente alle istanze trimestrali sinora presentate, è la seguente:

Nascita del credito (*)

Termine utilizzo in compensazione

Termine presentazione istanza rimborso

1° trim. 2012 2012 31/12/2013 30/6/2014 2° trim. 2012 2012 31/12/2013 30/6/2014 (*) Il credito sorge decorsi 60 giorni di silenzio-assenso dalla presentazione dell’istanza (art.4, c.2, DPR n. 277/2000)

Con riferimento ai consumi effettuati nel corso dell’anno 2012 non operano le limitazioni previste dall’art. 1, c. 53, Legge 244/2007. Tali crediti potranno, quindi, essere compensati anche ove l’importo complessivo annuo dei crediti d’imposta derivanti dal riconoscimento di agevo-lazioni concesse alle imprese, da indicare nel quadro RU del modello di dichiarazione dei redditi, superi il limite di euro 250.000.

Occorre infine segnalare che, nel caso di dichiarazioni mendaci, od uso di atti falsi, rilasciati dai soggetti bene-ficiari per la fruizione dell’agevolazione, è prevista non solo la decadenza del beneficio, ma anche la rilevanza penale delle violazioni.

FISCO

29 L’imposta patrimoniale sugli immobili

detenuti all’estero.

Le ultime modifiche normative e i primi chiarimenti dell’Agenzia contenuti nel Provvedimento del 5 giugno 2012.

Sono di seguito illustrate le modifiche normative inter-venute con il D.L. n. 16 del 2012, che hanno interessato l’imposta patrimoniale sul valore degli immobili detenuti all’estero (in breve IVIE).

L’IMPOSTA SUL VALORE DEGLI IMMOBILI ALL’ESTERO

Si ricorda che il decreto “Salva Italia” (D.L. n. 201/2011) ha istituito:

- l ’imposta sul valore degli immobili situati all’estero (IVIE) , a qualsiasi uso destinati, posseduti da persone fisiche residenti nel territorio dello Stato (articolo 19, commi da 13 a 18).

In sintesi, il presupposto dell’imposta è il possesso di immobili situati all’estero, a qualsiasi uso destinati, a decorrere dal periodo di imposta 2011. Il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate 5 giugno 2012 (di seguito il Provvedimento) concernente: “Disposizioni

InformaImpresa 11 Venerdì 27 luglio 2012

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