InformaImpresa 14 - 2013 - page 3

circa la sottoscrizione o meno dell’accordo, le imprese
non sono ovviamente tenute a corrispondere il suddetto
incremento retributivo;
per le medesime ragioni si con-
siglia inoltre di
non corrispondere alcun importo a titolo
di indennità di vacanza contrattuale
(cfr. notizia n. 1073
del 4 giugno 2013).
Per approfondimenti consultare il file:
- CCNL Autotrasporto merci – indennità di vacanza con-
trattuale
alla notizia 1091 su
CONTRATTUALE
89 Assistenza Sanitaria Integrativa per
l’artigianato. Avvio del Fondo veneto: Accordo e
comunicato congiunto.
Con l’Accordo Regionale del 12 giugno scorso le Organizza-
zioni artigiane e le OOSS del Veneto danno avvio al Fondo
regionale di Assistenza Sanitaria Integrativa.
Ecco il comunicato congiunto delle Parti.
Con l’Accordo Interconfederale Regionale del 12 giugno
2013 e con il relativo “comunicato congiunto”dello scorso
18 giugno le Organizzazioni artigiane e CGIL, CISL e UIL
del Veneto hanno concordato la
costituzione di un Fondo
Regionale di Assistenza Sanitaria Integrativa per i dipen-
denti e titolari delle aziende del Veneto
che applicano i
contratti di lavoro artigiani, con la sola esclusione del
settore edilizia.
Con successivo Accordo Regionale
le Parti fisseranno
la decorrenza, l’entità e le modalità di contribuzione al
nuovo Fondo Regionale, dando atto che tali contribuzioni
rispondono agli obblighi in materia di assistenza sanitaria
integrativa già previsti a carico delle aziende dalla con-
trattazione nazionale.
Il costituendo Fondo regionale garantirà prestazioni
non inferiori e con tempistiche perlomeno equivalenti
a quanto offerto dal Fondo SANARTI, già costituito a
livello nazionale.
Con riferimento alla precedente notizia n. 962 del
27.02.2013 ricordiamo che
da febbraio 2013 vige l’ob-
bligo della contribuzione di 10,42 € mensili per l’assi-
stenza sanitaria integrativa dei dipendenti
. Ricordiamo
altresì che, su specifica indicazione delle Organizzazioni
Artigiane Regionali,
nel Veneto il versamento di tali quote
mensili di contribuzione in favore di SANARTI non è mai
decorso, risultando sospeso da febbraio 2013 e sostituito
dal loro accantonamento mensile presso le aziende.
Alla luce del nuovo Accordo Regionale e del relativo
“comunicato congiunto”
non si procederà ad ulteriori
accantonamenti e quanto complessivamente finora
accantonato dalle aziende venete a titolo di “assistenza
sanitaria integrativa”nei mesi da febbraio a maggio 2013,
permane accantonato in azienda
e sarà successivamente
utilizzato per l’avvio della contribuzione al costituendo
Fondo Regionale.
In ogni caso gli adempimenti previsti per il Fondo Veneto
esauriscono ed assorbono tutti gli obblighi nei confronti
dell’assistenza sanitaria integrativa e sostituiscono in toto
gli adempimenti verso SAN.ARTI. E’ pertanto confermato
sin dalla decorrenza di febbraio 2013 il blocco definiti-
vo dei versamenti e/o delle registrazioni delle aziende
venete al fondo nazionale.
Per approfondimenti consultare il file:
- Download fondo sanitario integrativo comunicazione
unitaria.pdf
alla notizia 1092 su
e la notizia n. 44
- Assistenza Sanitaria Integrativa per i lavoratori dell’artigia-
nato. Da febbraio la contribuzione, rinviati i versamenti.
pubbblicata su Informaimpresa n. 5/2013 del 8.3.13
CONTRATTUALE
90 INPS. Assegno per il nucleo familiare. Rinnovo
modulistica per il periodo dal 1° luglio 2013
al 30 giugno 2014.
Emanata circolare INPS di aggiornamento degli scaglioni
di reddito rivalutati con decorrenza 01.07.2013, ai fini
dell’erogazione dell’assegno nucleo familiare per il periodo
01.07.2013 – 30.06.2014.
Come noto,
dal 1° luglio 2013
(circolare INPS n. 84 del
23 maggio 2013), ai sensi dell’art. 2, comma 12, del
D.L. 69/1988, convertito, con modificazioni, dalla legge
153/1988, i livelli di reddito familiare ai fini della corre-
sponsione dell’assegno per il nucleo familiare, sono stati
rivalutati in misura pari alla variazione dell’indice dei
prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati,
calcolato dall’Istat, intervenuta tra l’anno di riferimento
dei redditi per la corresponsione dell’assegno e l’anno
immediatamente precedente.
Per la corresponsione dell’assegno relativamente al perio-
do
dal 1° luglio 2013 al 30 giugno 2014
occorre quindi,
come ogni anno, presentare la
nuova documentazione
(modello ANF/DIP - COD. SR16) facendo riferimento ai
redditi conseguiti nel periodo d’imposta 2012.
Si ricorda che concorrono a formare il reddito familiare
tutti i redditi assoggettabili ad IRPEF
(da lavoro dipen-
dente, autonomo o professionale, d’impresa, pensioni,
terreni e fabbricati, ecc.),
compresi
alcuni redditi soggetti
a tassazione separata (es. arretrati di retribuzione o
pensione) nonché
i redditi esenti da imposta o soggetti
a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta o imposta sosti-
tutiva
se di ammontare superiore ad Euro 1032,91 (lire
2.000.000). Fra questi ultimi rientrano: le pensioni, le
indennità ed assegni erogati dal Ministero dell’Interno
a ciechi, sordomuti ed invalidi civili, le pensioni sociali,
gli assegni annessi alle pensioni privilegiate di prima
categoria, le rendite da BOT, CCT e Titoli emessi dallo
Stato, gli interessi su depositi e conti correnti bancari e
postali, i premi e le vincite del lotto, di lotterie e concorsi
pronostici, e così via, nonché gli emolumenti relativi alla
produttività dell’azienda (EET, premi di produttività, ecc.,
di cui all’art. 53 D.L. 78/2010) assoggettati a tassazione
separata con l’aliquota del 10%.
L’
INPS,
nel Messaggio n. 9710 del 14 giugno 2013,
ha
chiarito che l’introduzione dell’IMU non modifica la na-
tura dei redditi
: pertanto,
i redditi derivanti da immobili
e terreni relativi all’anno 2012 dovranno continuare a
dover essere indicati tra i Redditi assoggettabili a IRPEF
(Tabella A, colonna 2 del mod. ANF/Dip)
Sono invece
esclusi
dalla determinazione del reddito
familiare i seguenti redditi:
- trattamenti di fine rapporto lavoro comunque denomi-
nati e le anticipazioni di tali trattamenti
- l’assegno per il nucleo familiare
- le rendite INAIL
- le pensioni di guerra
- le quote di indennità di trasferta per la parte non ec-
cedente il limite per l’assoggettamento ad imposizione
fiscale
- le somme corrisposte a titolo di arretrato per CIG riferita
ad anni precedenti quello di erogazione
- le indennità di accompagnamento agli invalidi civili, ai
pensionati di inabilità, ecc.
Nel sito
sono reperibili sia la moduli-
stica aggiornata sia le tabelle delle fasce o scaglioni di
reddito con relativo importo dell’assegno.
Il nucleo familiare è composto da:
a) il
richiedente;
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luglio
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