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ricambio, a qualsiasi titolo, mediante atto idoneo e documentazione

Produttore o importatore dei pneumatici: la persona fsica o giuridica che immette per la prima volta sul mercato pneumatici da impiegare come ricambio

Gestione: le attività per assicurare, anche in forma in-diretta, la raccolta, il trasporto, la selezione, il recupe-ro e lo smaltimento dei pneumatici fuori uso, nonché l’attività di controllo sulle predette operazioni

Gestore dei pneumatici fuori uso: la persona fsica o giuridica che effettua, a qualsiasi stadio del processo, attività di gestione dei pneumatici fuori uso

Detentore dei pneumatici fuori uso: il generatore di pneumatici fuori uso o la persona fsica che li de-tiene

Generatore di pneumatici fuori uso: la persona fsica o giuridica che, nell’esercizio della sua attività impren-ditoriale, genera pneumatici fuori uso

Ricambio: l’attività di sostituzione sul territorio na-zionale dei pneumatici sul veicolo, con esclusione dei pneumatici che vengono montati sui veicoli per la prima immatricolazione

Autorità competente: Ministero dell’Ambiente - Di-rezione generale per la tutela del territorio e delle risorse idriche

Stock storico: qualsiasi stoccaggio di pneumatici fuori uso preesistente alla data di entrata in vigore degli obblighi di cui al presente decreto (Dm 11/04/2011, n.82). Quindi si intendono lo stoccaggio di pneumatici fuori uso, presenti al 09/06/2011

Fattura: documento fscale di vendita consistente in fattura o ricevuta o scontrino fscale

Tipologie di pneumatici: i pneumatici ai fni del presen-te regolamento sono classifcati secondo la tabella di cui all’Allegato E (di seguito riportato), le cui modifche e aggiornamenti sono adottati da parte dell’autorità competente contestualmente all’approvazione an-nuale del contributo ambientale per la gestione dei pneumatici fuori uso

Allegato E al Dm 11/04/2011, n. 82 – classifcazione dei pneumatici

Categoria

Veicoli utilizzatori (indicativo)

Pesi min-max (in kg)

A Ciclomotori

e motoveicoli (ciclomotori, motocicli, motocarri, ecc.)

A1 (2 – 8)

B Autoveicoli e

motoveicoli (autovetture, autovetture per il trasporto promiscuo, autocaravan, ecc.)

B1 (6 – 18)

C Autocarri,

autobus (autotreni, auto snodati, auto articolati, filoveicoli, trattori stradali, ecc.)

C1 (20 – 40) C2 (41 – 70)

Categoria Veicoli

utilizzatori (indicativo)

Pesi min-max (in kg)

D Macchine

agricole, macchine operatrici, macchine industriali (trattori, escavatori, ecc.)

D0 (< 4) D1 (4 – 20) D2 (21 – 40) D3 (41 – 70) D4 (71 – 130) D5 (131 – 200) D6 (> 200)

Obblighi del produttore e dell’importatore dei pneumatici

Obbligo di raccolta dei pneumatici fuori uso

A decorrere dal 07/09/2011, i produttori e gli im-portatori dei pneumatici sono tenuti a raccogliere e gestire annualmente quantità di pneumatici fuori uso (di qualsiasi marca) almeno equivalenti alle quantità di pneumatici che hanno immesso nel mercato nazio-nale del ricambio nell’anno solare precedente, dedotta la quota di pertinenza dei pneumatici usati ceduti all’estero per riutilizzo o carcasse cedute all’estero, per ricostruzione, calcolata sulla base dei dati ISTAT e in proporzione alle rispettive quote di immissione sul mercato nazionale. Viene però prevista una fase transitoria per il raggiungimento degli obiettivi di raccolta e gestione annuale dei pneumatici fuori uso, come di seguito riportata:

Anno Obiettivi

Al 31/12/2011 Gestione di almeno il 25% del

quantitativo immesso nel mercato nazionale

Al 31/12/2012 Gestione di almeno l’80% del

quantitativo immesso nel mercato nazionale Al 31/12/2012 e per gli anni successivi

gestione del 100% del quantitativo immesso nel mercato nazionale

Obbligo di dichiarazione annuale

Entro il 31 maggio di ogni anno ogni produttore o importatore è obbligato a dichiarare all’autorità competente, mediante apposito modulo (allegato A del regolamento), la quantità e le tipologie dei pneu-matici immessi sul mercato del ricambio nell’anno solare precedente. La prima dichiarazione va fatta entro l’08/07/2011, con riferimento all’anno 2010. Gli stessi soggetti, sempre entro il 31 maggio di ogni anno, sono obbligati a dichiarare all’autorità compe-tente, mediante apposito modulo (allegato B del re-golamento), le quantità, le tipologie e le destinazioni di recupero o smaltimento dei pneumatici fuori uso provenienti dal mercato del ricambio e gestiti nell’an-no solare precedente e di inviare alla stessa autorità un rendiconto economico completo della gestione. La prima dichiarazione deve essere effettuata entro il 31/05/2012 con riferimento all’anno 2012.

4 InformaImpresa Venerdì 15 luglio 2011

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