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to, l’Agenzia delle entrate nella circolare in esame chiarisce che salvo il caso di pagamento del corri-spettivo tramite carte di credito, di debito, o pre-pagate l’acquisizione del codice fscale dell’acqui-rente / committente privato (non soggetto passivo IVA) è sempre necessario anche in caso di emissio-ne di fattura.

Ai fni dell’individuazione degli elementi informati-vi da trasmettere, il soggetto obbligato farà rife-rimento:

- al momento della registrazione ai sensi degli artt. 23, 24 e 25 del D.P.R. n. 633/1972,

- o, in mancanza dell’obbligo, al momento di effet-tuazione dell’operazione ai sensi dell’articolo 6 del medesimo decreto.

Nella comunicazione in commento è previsto un ap-posito spazio denominato “Importo delle operazioni effettuate nell’anno - Operazioni imponibili con IVA non esposta in fattura”, dove dovranno essere inseri-te le singole operazioni attive documentate con fat-tura con IVA non esposta come ad esempio: - operazioni effettuate da coloro che cedono beni usati che applicano il regime del margine (cfr. ar-ticolo 36 del decreto legge n. 41 del 1995), - o dalle agenzie di viaggio e turismo, ivi inclusi i tour operator, che per le operazioni di organizza-zione di pacchetti turistici e per i servizi singoli ac-quisiti applicano la disciplina prevista dall’articolo 74-ter del D.P.R. n. 633/1972 e dal D.M. 30 luglio 1999, n. 340, secondo cui “ deve essere emessa la fattura di cui all’art. 21 del D.P.R. n. 633 del 1972, senza separata indicazione dell’imposta”. Al riguar-do, si ricorda che tali operazioni costituiscono, a loro volta, per i soggetti che acquistano tali pro-dotti da altre agenzie o tour operator, acquisti con IVA non esposta ed indetraibile.

- attività di intermediazione svolta dalle agenzie di viaggi e turismo in nome e per conto dei vettori (esempio, vendita al pubblico di biglietteria aerea, nazionale e internazionale, di biglietteria ferrovia-ria e marittima e di altri servizi similari), le ope-razioni rilevanti ai fni IVA, effettuate dalle agen-zie di viaggio intermediarie, riguardano le fattu-re emesse da quest’ultime per le provvigioni che vengono corrisposte dai vettori per lo svolgimento dell’attività di intermediazione. In tal caso, si ri-corda che oggetto dell’adempimento sono le ope-razioni il cui corrispettivo, secondo le condizioni contrattuali, sia pari o superiore a 3.000 euro.

OPERAZIONI AL NETTO DELLE NOTE DI VARIAZIONE

Se per effetto della nota di variazione in diminuzio-ne, l’importo dell’operazione, inizialmente superiore al limite di 3.000 euro scende al di sotto di detto limite, questa non deve essere comunicata. Analoga-mente l’operazione andrà comunicata nel momento in cui, per effetto della nota di variazione in aumen-to, l’importo, inizialmente inferiore al limite di 3.000 euro, supera detto limite.

Operazione > € 3.000

Se per effetto della nota di variazione l’operazione ori-ginaria diventa < € 3.000

NO COMUNICAZIONE

Operazione > € 3.000

Se per effetto della nota di variazione l’operazione originaria resta > € 3.000

SI COMUNICAZIONE

In pratica, l’importo dell’operazione va comunicato al netto delle note di variazione in diminuzione e al lordo delle note di variazione in aumento relativa-mente a quelle ricevute entro il termine di presen-tazione della comunicazione. Nell’ipotesi in cui la variazione avvenga dopo il termine di presentazio-ne della comunicazione l’importo della stessa andrà inserito in quella relativa all’anno in cui la nota di variazione è stata emessa.

TERMINI PER L’INVIO DELLA COMUNICAZIONE

La comunicazione deve essere presentata entro i se-guenti termini:

Anno di riferimento della comunicazione

Termine di presentazione 2010

solo per operazioni documen-tate da fattura ≥ € 25.000 (net-

to IVA) 31.10.2011

2011

• operazioni documentate da fattura ≥ € 3.000 (netto IVA)

30.4.2012 • operazioni documentate da scontrino / ricevuta fscale ≥ € 3.600 (lordo IVA) effettuate dall’1.7.2011.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA/INTEGRATIVA

Entro 30 giorni dalla scadenza del termine è possi-bile trasmettere, senza nessuna sanzione, una comu-nicazione sostitutiva di quella già inviata a condizio-ne che la stessa si riferisca al medesimo periodo di riferimento e la sostituzione sia effettuata mediante annullamento della precedente.

Scaduto il suddetto termine, in presenza delle con-dizioni previste dall’art. 13 D.Lgs. n. 472/97, è pos-sibile regolarizzare la violazione tramite il ravvedi-mento operoso.

SANZIONI

L’articolo 21, comma 1, secondo periodo, del decre-to-legge n. 78 del 2010 dispone che “Per l’omissione delle comunicazioni, ovvero per la loro effettuazio-ne con dati incompleti o non veritieri si applica la sanzione di cui all’articolo 11 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.”.

Pertanto, ai fni sanzionatori, l’omessa trasmissione della comunicazione, nonché l’invio della stessa con dati incompleti o non corrispondenti al vero, com-porta l’applicazione della sanzione amministrativa da un minimo di 258 ad un massimo di 2.065 euro.

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InformaImpresa 19 Venerdì 15 luglio 2011

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