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no l’ammontare complessivo di 15.000 euro. Vale la pena ricordare che il regime dei minimi per le ipotesi sopra elencate cessa di avere effcacia so-lo a partire dall’anno successivo a quello nel quale si sono verifcati gli eventi sopra descritti. Solo nel caso in cui l’ammontare dei ricavi superi del 50% il limite previsto (in pratica l’ammontare dei ricavi ri-tratti in un anno deve essere superiore a 45.000 eu-ro) viene prevista la fuoriuscita in corso d’anno dal regime. Sulla base di quanto affermato dall’Agenzia si arriverebbe alla conclusione che il contribuente, pur rimanendo nel regime dei minimi, dovrebbe mo-nitorare le operazioni ai fni dell’adempimento tele-matico in parola.

Si ritiene che, in considerazione della necessità di non aggravare gli adempimenti dei soggetti mini-mi, solo nell’ipotesi di superamento del limite dei 45.000 euro di ricavi sia necessario, per l’intero anno, effettuare il monitoraggio delle operazioni. Sull’ar-gomento è necessario un chiarimento dell’Agenzia.

Operazioni di importo superiore a 3.000 euro effettua-te a decorrere dalla data in cui vengono meno i requisi-ti per l’applicazione del regime fscale semplifcato

SI COMUNICAZIONE

Soggetto minimo che effettua cessione/acquisti di beni nonché prestazioni di servizi rese/ricevute con un operatori Iva NO COMU-NICAZIONE

Soggetto IVA che effettua cessione/acquisti di beni nonché prestazioni di servizi rese/ricevute con sogget-to minimo

SI COMUNICAZIONE

TIPOLOGIE PARTICOLARI DI OPERAZIONI

Operazioni soggette al regime del margine (dovrà es-sere comunicata la sola base imponibile cui è riferibile l’imposta, mentre non rileva la quota dell’importo non soggetta ad IVA) SI CO-MUNICAZIONE

Operazioni soggette al reverse charge

SI COMUNICAZIONE

Cessioni gratuite di beni che formano oggetto dell’at-tività d’impresa SI COMU-NICAZIONE

Destinazione di beni a fnalità estranee alla impre-sa

SI COMUNICAZIONE

Operazioni che, sotto il proflo territoriale non risulta-no rilevanti in Italia NO COMUNI-CAZIONE

In via generale, sono quindi soggette all’obbligo di comunicazione le cessioni di beni e le prestazioni di servizi rese e ricevute da soggetti passivi IVA, per le quali i corrispettivi dovuti, secondo le condizioni contrattuali, sono di importo pari o superiore a euro 3.000 al netto dell’IVA.

OPERAZIONI PER LE QUALI NON RICORRE

L’OBBLIGO DI EMISSIONE DI FATTURA

Per le operazioni per le quali non ricorre l’obbligo di emissione della fattura (ad esempio, le operazioni documentate a mezzo ricevuta fscale o scontrino f-scale), il limite di € 3.000 è elevato a euro 3.600 al lordo dell’IVA applicata.

Anche per i soggetti che, pur avendo l’obbligo di do-cumentare le operazioni mediante emissione del-la fattura non hanno l’obbligo di indicare separata-mente l’imposta (agenzie viaggi e turismo art. 74-ter, del D.P.R. n. 633/1972), il predetto limite è pari a 3.600 euro.

Per la determinazione di dette soglie (3.000 ovvero 3.600 euro), non devono essere considerate le spese anticipate in nome e per conto del cliente, in quanto escluse dalla base imponibile IVA.

CONTRATTI DA CUI DERIVANO CORRISPETTIVI PERIODICI E CONTRATTI COLLEGATI

Il punto 2.2. del provvedimento del 22.12.2010 di-spone che per i contratti di appalto, fornitura, som-ministrazione e gli altri contratti da cui derivano corrispettivi periodici (contratti di locazione, noleg-gio, concessione, etc.) la comunicazione deve essere effettuata soltanto qualora i corrispettivi dovuti in un intero anno solare siano di importo complessivo non inferiore a 3.000 euro.

Per le altre tipologie di contratto (ad esempio, com-pravendita), il superamento della soglia di 3.000 eu-ro deve essere verifcato avendo riguardo alla sin-gola operazione.

Sempre ai fni della verifca dell’eventuale supera-mento della soglia, per i contratti tra loro collegati, occorre invece considerare l’ammontare complessi-vo dei corrispettivi previsti per tutti i contratti.

Collegamento negoziale: sulla base di un orienta-mento consolidato della Corte di Cassazione è emer-so che sia nel caso che il collegamento negoziale trovi la sua fonte nella legge ovvero nell’autonomia negoziale delle parti, è essenzialmente un meccani-smo mediante il quale le parti perseguono un risul-tato economico unitario e complesso che viene rea-lizzato non per mezzo di un singolo contratto bensì mediante una pluralità coordinata di contratti; ta-le collegamento può, tra l’altro, riguardare sia l’ele-mento oggettivo che quello soggettivo. Pertanto, ai fni della comunicazione delle operazioni superiori a € 3.000, il collegamento negoziale rileva quan-do dalla pluralità dei contratti emerge, nei confronti dello stesso contribuente, un corrispettivo superiore rispetto alle soglie previste dal provvedimento. In base alle suddette precisazioni, quindi, se ne de-duce che in presenza di contratti a corrispettivi pe-riodici ovvero a più contratti tra loro collegati il contribuente dovrà far riferimento al totale dei cor-rispettivi pattuiti al fne di verifcare il superamen-to dei limiti e, se l’importo globale supera la soglia prevista, inviare la comunicazione in commento, an-che se il corrispettivo relativo al singolo contratto è inferiore a detti limiti.

In tali casi, nel campo “data dell’operazione”, va indi-cata la data di registrazione dell’ultima operazione resa e ricevuta nell’anno di riferimento ovvero, in as-senza dell’obbligo di registrazione, la data in cui le operazioni si intendono eseguite ai sensi dell’artico-

InformaImpresa 17 Venerdì 15 luglio 2011

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