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ambiente

37 Veicoli fuori uso e autoriparatori, concessionari,

succursali, demolitori: pezzi usati allo stato di rifiuti derivanti dalla riparazione di autoveicoli.

Pubblicata nella Gazzetta Uffciale del 02/01/2012 la legge 15/12/2011, n. 217 (Legge Comunitaria 2010). Modifche al decreto legislativo 24/06/2003, n. 209, recante attuazione della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso. La legge ha apportato alcune ulteriori modifche al dlgs 24/06/2003, n. 209, relativo ai veicoli fuori uso. La prima modifca riguarda le imprese esercenti l’attività di autoripa-razione, che hanno l’obbligo di consegnare i pezzi usati allo stato di rifuto derivanti dalla riparazioni dei veicoli, ad ec-cezione di quelli per cui è previsto dalla legge un consorzio obbligatorio di raccolta, ai seguenti soggetti:

a) direttamente ad un centro di raccolta, qualora iscritto all’Al-bo nazionale dei gestori ambientali;

b) ad un operatore autorizzato alla raccolta ed al trasporto dei rifuti purché provveda al loro trasporto ad un centro di raccolta.

La seconda modifca, inserita dalla normativa, riguarda l’ob-bligo per il produttore dei componenti del veicolo di mettere a disposizione degli impianti di trattamento, per quanto ri-chiesto dagli stessi impianti, adeguate informazioni sulla de-molizione, sullo stoccaggio e sulla verifca dei componenti che possono essere reimpiegati.

Defnizione di centro di raccolta

Impianto di trattamento, autorizzato ai sensi degli articoli 27 e 28 del decreto legislativo n. 22 del 1997, che effettua al-meno le operazioni relative alla messa in sicurezza ed alla demolizione del veicolo fuori uso.

Defnizione di impianto di trattamento

Impianto autorizzati ai sensi degli articoli 27, 28 o 33 del decreto legislativo n. 22 del 1997 presso il quale sono ef-fettuate tutte o alcune delle attività di trattamento previste, ovvero: le attività di messa in sicurezza, di demolizione, di pressatura, di tranciatura, di frantumazione, di recupero o di preparazione per lo smaltimento dei rifuti frantumati, non-ché tutte le altre operazione eseguite ai fni del recupero o dello smaltimento del veicolo fuori uso e dei suoi componen-ti effettuate, dopo la consegna dello stesso veicolo, presso un impianto di trattamento.

Nota bene

Viene citato nelle due defnizioni sopra riportate il decreto legislativo n. 22 del 1997. Tale decreto legislativo è stato so-stituito dal decreto legislativo n. 152 del 2006. In ogni caso al fne di evitare incongruenze o vuoti legislativi, nel decreto legislativo n. 152/2006, all’articolo 264, comma 1, lettera i) viene precisato quanto segue:

“il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22. Al fne di assicu-rare che non vi sia alcuna soluzione di continuità nel passaggio dalla preesistente normativa a quella prevista dalla parte quarta del presente decreto, i provvedimenti attuativi del citato decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, continuano ad applicarsi sino alla data di entrata in vigore dei corrispondenti provvedimenti attuativi previsti dalla parte quarta del presente decreto”.

Di seguito si riportano I due articoli (completi) del decre-to legislativo 24/06/2003, n. 209, modifcati dalla legge 217/2011.

Decreto legislativo 24/06/2009, n. 209 - Art. 5 – raccolta (la modifca apportata riguarda solo il comma 15 – di seguito aggiornata)

1. Il veicolo destinato alla demolizione è consegnato dal de-tentore ad un centro di raccolta ovvero, nel caso in cui il detentore intende cedere il predetto veicolo per acquistar-ne un altro, può essere consegnato al concessionario o al gestore della succursale della casa costruttrice o dell’auto-mercato, per la successiva consegna ad un centro di raccol-ta, qualora detto concessionario o gestore intenda accet-tarne la consegna e conseguentemente rilasciare il certif-cato di rottamazione di cui al comma 6.

2. A partire dalle date indicate all'articolo 15, comma 5, la consegna di un veicolo fuori uso al centro di raccolta, ef-

fettuata secondo le disposizioni di cui al comma 1, avviene senza che il detentore incorra in spese a causa del valore di mercato nullo o negativo del veicolo, fatti salvi i costi do-cumentati relativi alla cancellazione del veicolo dal Pub-blico registro automobilistico, di seguito denominato: "Pra", e quelli relativi al trasporto dello stesso veicolo al centro di raccolta ovvero alla concessionaria o alla succursale del-la casa costruttrice o all'automercato.

3. I produttori di veicoli provvedono a ritirare i veicoli fuori uso alle condizioni di cui al comma 2, e, ove sia tecnica-mente fattibile, i pezzi usati allo stato di rifuti, derivanti dalle riparazioni dei veicoli, ad eccezione di quelli per cui è previsto dalla legge un consorzio obbligatorio di raccolta organizzando, direttamente o indirettamente, su base indi-viduale o collettiva, una rete di centri di raccolta opportu-namente distribuiti sul territorio nazionale.

4. Nel caso in cui il produttore non ottempera a quanto stabi-lito al comma 3 sostiene gli eventuali costi per il ritiro ed il trattamento dei veicoli fuori uso.

5. Le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 non si applicano se il veicolo non contiene i suoi componenti essenziali, quali il motore, parti della carrozzeria, il catalizzatore e le cen-traline elettroniche, se presenti in origine, o se contiene rifuti aggiunti.

6. Al momento della consegna del veicolo destinato alla de-molizione, il concessionario o il gestore della succursale della casa costruttrici o dell’automercato rilascia al deten-tore, in nome e per conto del centro di raccolta che riceve il veicolo, apposito certifcato di rottamazione conforme ai requisiti di cui all’allegato IV, completato della descrizione dello stato del veicolo consegnato nonché dell’impegno a provvedere alla cancellazione dal Pra. Il concessionario o il gestore della succursale della casa costruttrice o dell’auto-mercato effettua, con le modalità di cui al comma 8, detta cancellazione prima della consegna del veicolo al centro di raccolta e fornisce allo stesso centro gli estremi della ri-cevuta dell'avvenuta denuncia e consegna delle targhe, del certifcato di proprietà e della carta di circolazione relativi al veicolo.

7. Nel caso in cui il detentore consegni ad un centro di rac-colta il veicolo destinato alla demolizione, il titolare del centro rilascia al detentore del veicolo apposito certifcato di rottamazione conforme ai requisiti di cui all’allegato IV, completato dalla descrizione dello stato del veicolo conse-gnato, nonché dell’impegno a provvedere alla cancellazio-ne dal Pra e al trattamento del veicolo.

8. La cancellazione dal Pra del veicolo fuori uso avviene esclu-sivamente a cura del titolare del centro di raccolta ovvero del concessionario o del gestore della succursale della ca-sa costruttrice o dell’automercato, senza oneri di agenzia a carico del detentore dello stesso veicolo. A tal fne, entro 30 giorni naturali e consecutivi dalla consegna del veicolo ed emissione del certifcato di rottamazione, detto conces-sionario o gestore o titolare restituisce il certifcato di pro-prietà, la carta di circolazione e le targhe relativi ai veicoli fuori uso, con le procedure stabilite dal Decreto del Pre-sidente della Repubblica 19/09/2000, 358 (Regolamento recante norme per la semplifcazione del procedimento re-lativo all’immatricolazione, ai passaggi di proprietà e alla re immatricolazione degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei rimorchi). Il veicolo fuori uso può essere cancellato dal Pra solo previa presentazione della copia del certifcato di rot-tamazione.

9. Il titolare del centro di raccolta procede al trattamento del veicolo fuori uso dopo la cancellazione dal Pra dello stesso veicolo effettuata ai sensi del comma 8.

10.Gli estremi della ricevuta dell’avvenuta denuncia e con-segna delle targhe e dei documenti relativi al veicolo fuori uso sono annotati dal titolare del centro di raccol-ta, dal concessionario o dal gestore della casa costruttri-ce o dell'automercato sull'apposito registro di entrata e di uscita dei veicoli, da tenersi in conformità alle disposizioni emanate ai sensi del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della strada).

11.Agli stessi obblighi di cui ai commi 9 e 10 è soggetto il

2 InformaImpresa Venerdì 1 giugno 2012

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