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le dell’arrotondamento al centesimo di euro). L’importo dello 0,4% va calcolato anche quando l’impresa versa il diritto annuale utilizzando, in compensazione, un cre-dito relativo ad altri tributi.

Il pagamento del diritto annuale effettuato dopo il 18 luglio 2011 comporta una sanzione dal 30 al 100% dell’ammontare del diritto dovuto. Il Decreto 21 aprile 2011 del MISE ha introdotto l’obbligo di pagare il dirit-to annuale anche per i soggetti iscritti solo nel Reper-torio Economico Amministrativo (REA).

Il versamento del diritto annuo, da indicare nella sezio-ne ICI ed altri tributi locali del mod. F24, è compensa-bile con altre voci a credito presenti nella delega unif-cata. I codici da indicare sono: - codice ente locale VI; - codice tributo 3850; - anno di riferimento 2011.

Sono tenute al pagamento tutte le imprese iscritte nel Registro delle Imprese al 1° gennaio 2011.

SEZIONE SPECIALE

- Imprese individuali : diritto fsso di euro 88,00

- Società semplici non agricole : diritto fsso di euro 200,00

- Società tra avvocati : diritto fsso di euro 200,00

- Soggetti iscritti solo al Rea : diritto fsso di euro 30,00

- Società semplici agricole : diritto fsso di euro 100,00

SEZIONE ORDINARIA:

Novità 2011: le imprese individuali iscritte nella Se-zione Ordinaria pagano in misura fssa l’importo di eu-ro 200,00 indipendentemente dal fatturato.

L’importo da versare per la sede principale si ottie-ne applicando al fatturato complessivo realizzato nel 2010 la misura fssa e le aliquote riportate nella tabel-la sottostante. Il diritto annuale da pagare si determina sommando gli importi dovuti per ciascuno scaglione, considerando la misura fssa e le aliquote per tutti i successivi scaglioni fno a quello nel quale rientra il fatturato complessivo realizzato dall’impresa.

FATTURATO ALIQUOTE da euro a euro

0,00 100.000,00 200,00 euro

(misura fssa) oltre 100.000,00

250.000,00 0,015%

oltre 250.000,00

500.000,00 0,013%

oltre 500.000,00

1.000.000,00 0,010%

oltre 1.000.000,00

10.000.000,00 0,009%

oltre

10.000.000,00

35.000.000,00 0,005%

oltre

35.000.000,00

50.000.000,00 0,003%

oltre

50.000.000,00

0,001% fno ad un massimo di 40.000,00 euro

Per le imprese che sono assoggettate all’Ires, il versa-mento deve essere effettuato entro il giorno 16 del se-sto mese successivo a quello di chiusura del periodo di

posito il decreto sviluppo prevede anche che il valore di titolo esecutivo dovrà essere assegnato agli accer-tamenti “emessi” a partire dal 1° luglio 2011 anziché “notifcati” da tale data.

RISCOSSIONE CONTRIBUTI PREVIDENZIALI

Si prevede una procedura velocizzata per la riscossione dei contributi previdenziali dovuti a seguito del con-trollo delle dichiarazioni dei redditi. Previsto un pas-saggio di consegne fra Agenzia delle Entrate e Inps che potrà utilizzare la nuova procedura dell’avviso di adde-bito con valore di titolo esecutivo.

RATEIZZAZIONE DEBITI TRIBUTARI

Scompare la richiesta di dilazione delle somme dovu-te a seguito dei controlli delle dichiarazioni dei redditi e alla liquidazione dei redditi soggetti al regime del-la tassazione separata per importi superiori a € 2.000. L’importo dovuto a titolo di prima rata è escluso dal computo delle somme dovute ai fni del rilascio del-le garanzie fdeiussorie. Possibilità anche di richiedere piani rateali ad importo decrescente, pur nel rispetto del limite massimo di rate consentito dalle diposizioni vigenti.

DISTRUZIONE DEI BENI D’IMPRESA

Viene raddoppiato il valore dei beni ormai obsoleti per i quali le imprese possono procedere alla “distruzione” tramite atto notorio (attualmente il limite di valore è di € 5.164).

FATTURA RIEPILOGATIVA

Passa dagli attuali € 154,94 a € 300 il limite d’importo delle fatture sia attive che passive, che possono esse-re annotate, cumulativamente, tramite apposito docu-mento riepilogativo ex art. 6 del DPR n. 695/96.

REGIME IVA GAS NATURALE

Il decreto sviluppo stabilisce al 10% l’aliquota dell’Iva dovuta per ogni contratto di somministrazione del gas naturale ai fni civili.

RIVALUTAZIONE TERRENI E QUOTE SOCIALI

Reintrodotta la possibilità di rivalutare, tramite il paga-mento di una imposta sostitutiva, i valori delle parteci-pazioni societarie e dei terreni edifcabili posseduti alla data del 1/7/2011. La perizia asseverata di stima do-vrà essere redatta entro il 30/6/2012 ed il versamento della prima o unica rata dell’imposta sostitutiva dovuta dovrà essere effettuato anch’esso entro il 30/6/2012. Possibile compensare l’importo dell’imposta sostituti-va versata in precedenti edizioni del provvedimento.

• • •

NOTIZIE ORGANIZZATIVE

4 Diritto camerale 2011.

Anche quest’anno le imprese devono effettuare il paga-mento del diritto camerale annuale in un’unica soluzio-ne, esclusivamente tramite il modello F24 telematico, insieme al versamento del primo acconto delle imposte sui redditi, entro il 16 giugno .

Se si provvede al versamento dal 17 giugno al 18 lu-glio 2011 l’importo dovrà essere aumentato dello 0,4% (in questo caso l’importo dello 0,4% va versato, sommandolo al diritto relativo alla sede più eventua-li unità locali ed utilizzando, quindi un unico rigo del modello F24. All’importo complessivo da versare com-prendente anche lo 0,4% si applica la regola genera-

12 InformaImpresa Venerdì 3 giugno 2011

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