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per il 2011.

2. Accertamento induttivo a seguito di irregolarità del modello studi

Il DL n. 98/2011 ha introdotto la nuova lett. d-ter ) nell’art. 39, comma 2, DPR n. 600/73 con la quale è stata prevista la possibilità di effettuare l’accertamento induttivo qualora:

- il modello studi di settore non sia allegato o sia com-pilato in maniera infedele;

- siano indicate cause di esclusione o inapplicabilità dagli studi non sussistenti.

Per individuare la condizione di errata compilazione del modello studi il citato comma 2 richiedeva che si

verifcasse lo scostamento almeno del 10% tra reddito accertato a seguito della corretta compilazione del mo-dello studi e reddito dichiarato.

È confermata la riscrittura, operata dal Decreto in esa-me, della citata lett. d-ter), in base alla quale è ora pre-visto che l’infedele compilazione del modello studi si verifca qualora tra i ricavi/compensi risultanti dal cal-colo degli studi con dati corretti e quelli con i dati di-chiarati vi sia uno scostamento superiore al 15% o co-munque a € 50.000.

La modifca non riguarda pertanto soltanto l’ammon-tare del limite percentuale e l’introduzione di un limi-te assoluto di scostamento, ma interviene sui termini da porre a confronto per verifcare detto scostamento. Nella nuova formulazione normativa, infatti, i termini di confronto (più correttamente) riguardano l’ammon-tare dei ricavi / compensi e non il reddito accertato / dichiarato.

La predetta novità è applicabile con riferimento agli accertamenti notifcati dal 2.3.2012. Agli avvisi notif-cati in precedenza resta applicabile la previgente ver-sione della citata lett. d-ter).

CHIUSURA PARTITE IVA INATTIVE –Art. 8, comma 9

Come noto, a decorrere dal 6.7.2011, il comma 15-quinquies dell’art. 35, DPR n. 633/72 prevede la revoca d’uffcio della partita IVA se per 3 anni consecutivi il soggetto interessato non ha esercitato l’attività d’im-presa/lavoro autonomo ovvero non ha presentato la di-chiarazione IVA , qualora obbligato.

Ora, è confermata la riscrittura del citato comma 15-quinquies per effetto della quale:

- l’individuazione dei soggetti che non hanno prov-veduto a presentare la dichiarazione di cessazione dell’attività ai fni IVA, avverrà sulla base dei dati in possesso dell’Anagrafe tributaria . È quindi eliminato ogni riferimento a specifci elementi, come in prece-denza;

- l’Agenzia invierà a detti soggetti una comunicazione

con la quale rende noto che la stessa p rovvederà alla cessazione d’uffcio.

In tal caso l’interessato, entro 30 giorni dal ricevimen-to, può:

- fornire i chiarimenti necessari per evitare la chiusura d’uffcio;

- provvedere al pagamento della sanzione ( ridotta ad 1/3 del minimo ) con il mod. F24.

Trascorsi 30 giorni dal ricevimento della comunicazio-ne in esame, la somma dovuta a titolo di sanzione per l’omessa presentazione della dichiarazione di cessazio-ne dell’attività è iscritta direttamente a ruolo a titolo defnitivo.

È inoltre confermato il nuovo art. 35-quater , DPR n. 633/72, ai sensi del quale: “… l’Agenzia delle Entrate ren-de disponibile a chiunque , con servizio di libero accesso , la possibilità di verifcare puntualmente , mediante i dati disponibili in anagrafe tributaria, la validità del numero di partita IVA …”.

In particolare è previsto che con tale nuovo servizio sa-rà possibile verifcare:

- lo stato di attività della partita IVA;

- la denominazione ovvero il cognome e nome del soggetto titolare della partita IVA.

COMPENSAZIONE CREDITO IVA –Art. 8, commi da 18 a 20

È confermata la riduzione da € 10.000 ad € 5.000 del limite, riferito al credito IVA annuale o trimestrale al cui superamento il relativo utilizzo in compensazione

c.d. “orizzontale” nel mod. F24 può essere effettuato dal giorno 16 del mese successivo a quello di presenta-zione della dichiarazione annuale o dell’istanza trime-strale.

È altresì confermato l’ obbligo di utilizzare esclusi-vamente i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate (Entratel o Fisconline) per la compensazione del credito IVA annuale/trimestrale

per importi superiori a € 5.000 . Si rammenta che in tal caso il mod. F24 va inviato all’Agenzia delle Entrate almeno 10 giorni dopo la presentazione della dichia-razione.

FISCO

23 Imposta municipale propria (IMU): le ulteriori

novita’ introdotte dalle recenti disposizioni legislative.

Numerose le novità introdotte in materia di IMU con gli ultimi interventi legislativi, per attenuarne alcuni effet-ti e correggere le distorsioni, anche applicative, presen-ti nella versione originaria del tributo sperimentale. L’imposta municipale propria (IMU), istituita e discipli-nata dal decreto legislativo n. 23 del 14 marzo 2011 (in materia di federalismo municipale), è stata intro-dotta in via sperimentale dal 1° gennaio 2012, fno al 2014, dall’articolo 13 del decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito in legge 214 del 22 dicem-bre 2011 (pubbl. S.O. n. 276 alla Gazzetta Uffciale n. 300 del 27 dicembre 2011).

Dall’inizio d’anno, il legislatore è intervenuto più volte per introdurre modifche alla disciplina originaria, sia con l’intento di ampliarne il campo di applicazione, sia al fne di attenuarne la gravosità, nonché per consentir-ne la determinazione dell’acconto senza incertezze. In particolare, si segnalano:

- decreto legge n. 1 del 24 gennaio 2012, convertito in legge 27/2012: è intervenuto per:

- ridurre l’aliquota di base IMU sui fabbricati costru-iti e non ancora venduti da parte dell’impresa co-struttrice (art. 56);

- inoltre, per quanto riguarda gli immobili di enti non commerciali, ne ha circoscritto l’esenzione a quelli destinati ad attività svolte con modalità non commerciali (art. 91-bis);

- art. 4 decreto legge n. 16 del 2 marzo 2012, con-vertito in legge n. 44 del 26 aprile 2012 (pubbl. S.O. 85/L alla G.U. 99 del 28 aprile 2012). Le principali novità riguardano:

- la defnizione di “abitazione principale”, ora colle-gata al nucleo familiare; è altresì disciplinata l’ipo-tesi in cui la stessa, se non locata, appartiene ad anziani residenti in istituti di ricovero e a cittadini italiani residenti all’estero;

- la disciplina dei fabbricati rurali e dei fabbricati storici e culturali;

- la base imponibile dei terreni agricoli;

- le modalità di calcolo della prima rata di acconto per il 2012;

InformaImpresa 9 Venerdì 18 maggio 2012

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