Page 4 - Schema

This is a SEO version of Schema. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »

mesi avevamo anticipato i contenuti. Indirizzo on line:

h t t p : / / w w w . g a z z e t t a u f f i c i a l e . i t / g u r i d b / dispatcher?service=1&datagu=2012-04-20&task=detta glio&numgu=93&redaz=012G0063&tmstp=13351656 86043

Il Decreto va a defnire il primo schema di attuazione del regolamento 842/2006, individuando gli adempimenti, per imprese e lavoratori. L’innovazione introdotta dal DPR n. 43 è la realizzazione di un Registro telematico delle Imprese e delle Persone, nel quale i soggetti deb-bono iscriversi per svolgere le attività regolamentate, a condizione di dimostrare il possesso di requisiti previsti dalla legge.

I requisiti richiesti variano sia per la tipologia di iscrizio-ne che per tipologia di soggetto. Per quanto riguarda le persone e le imprese, fondamentale è il possesso di un certifcato che verrà rilasciato da un organismo di cer-tifcazione a seguito di una prova d’esame svolta presso un organismo di valutazione. Per alcuni soggetti, cioè coloro i quali si occupano del recupero di gas fuorurati ad effetto serra dagli impianti di condizionamento d’aria dei veicoli a motore, i requisiti comprendono anche un corso di formazione svolto presso un organismo di attestazione.

Categoria “Persone” – per l’iscrizione à obbligo di pos-sesso di una certifcazione

a)Controllo perdite di gas fuorurati da apparecchi di al-meno 3kg (o almeno 6kg se sigillati ermeticamente) b)Recupero gas fuorurati

c) Installazione, manutenzione e riparazione di apparec-chi con gas serra

d)Controllo perdite di gas serra da impianti antincendio con almeno 3kg (o almeno 6 kg se sigillati ermetica-mente)

e)Recupero gas serra da impianti antincendio e da estintori

f) Installazione, manutenzione o riparazione di impianti antincendio contenenti gas serra

g)Recuperatori di gas serra da commutatori ad alta tensione

h)Recuperatori di solventi da impianti contenenti gas serra

i) Recuperatori di gas serra da impianti di condiziona-mento d’aria dei veicoli a motore (2006/40/CE)

Categoria “Imprese” – per l’iscrizione à obbligo di pos-sesso di una certifcazione

a) Installazione, manutenzione e riparazione di appa-recchiature fsse di refrigerazione e condizionamento d’aria (i.e. pompe di calore contenenti gas serra); b)Installazione, manutenzione e riparazione di impianti fssi antincendio ed estintori contenenti gas serra c) Recupero gas serra da commutatori ad alta tensione d)Recupero di solventi da apparecchiature che conten-gono gas serra

e)Recupero di gas serra da veicoli a motore

A partire dalla data di istituzione del Registro, chiunque intenda svolgere le attività con i gas fuorurati, deve preventivamente iscriversi al Registro che sarà collocato presso il Ministero dell’Ambiente; l’iscrizione andrà ef-fettuata presso la Camera di Commercio e potrà essere formulata esclusivamente in via telematica.

Nello schema del DPR è previsto all’art. 10 un regime transitorio, che concede il rilascio di certifcati “provvi-sori”, di fatto estendendo il limite che risultava all’art. 6 del regolamento 303/2008. Il regime dei certifcati provvisori viene distinto tra quelli rilasciati alle persone e quelli rilasciati alle imprese. Ad ogni modo il periodo per ottenere un certifcato “defnitivo” risulta di 6 mesi.

Per le persone sarà necessario dimostrare, al momento di richiesta del certifcato provvisorio, il possesso di esperienza specifca, minimo biennale, acquisita prima del 5 maggio 2012.

Per le imprese invece, che dovranno veder rilasciato il certifcato provvisorio entro 30 gg, deve essere dimo-strato l’utilizzo di manodopera in possesso di certifcati provvisori (o defnitivi).

Esistono diverse deroghe transitorie ed esenzioni - che non ci soffermiamo ad esaminare in questo contesto - che comportano l’obbligo per le persone che intendono avvalersene di comunicare per via telematica alla Ca-mera di commercio la deroga o esenzione di riferimento, corredando l’istanza con una dichiarazione sostitutiva sul possesso del requisito necessario.

Non appena verrà istituito il registro, è vero che le imprese che svolgono le seguenti attività dovranno iscriversi al Registro entro 60 giorni. Ma ad oggi il Mini-stero dell’ambiente non ha ancora dato comunicazione dell’avvenuta istituzione sul sito web, che comunque anticipa l’avviso nella Gazzetta Uffciale della Repubblica italiana. L’iscrizione nel Registro prevedrà il pagamento dei diritti di segreteria, il cui ammontare deve essere an-cora defnito con apposito provvedimento del Ministero dello sviluppo economico.

Infne, come indicato sul sito di ACCREDIA, l’organismo di accreditamento indicato nel DPR 43/2012, non sono stati ancora approvati gli schemi di accreditamento e certifcazione, peraltro visibili on line a questo link:

http://www.accredia.it/news_detail.jsp?ID_NEWS=836&a reaNews=94&GTemplate=default.jsp

I Regolamenti, già approvati da Accredia, dovranno in-fatti essere formalmente approvati anche dal Ministero dell’Ambiente entro il 4 luglio 2012, come previsto dall’articolo 6 del Decreto stesso. Senza di questi l’isti-tuzione del Registro di fatto sarebbe impossibile. Per approfondimenti consultare il fle:

- DPR_43_2012 Gas fuorurati.pdf

e l’articolo collegato Installatori: patentino frigoristi

alla notizia 612 su www.informaimpresa.it

• • •

cONTRATTUALE

58 Nuova disciplina dell’apprendistato: firmato l’accordo interconfederale per il settore artigiano.

Con la frma dell’accordo Interconfederale del 3 mag-gio u.s. anche nel settore artigiano è ora possibile sti-pulare contratti di apprendistato secondo le nuove re-gole stabilite dal Testo Unico.

Nella serata del 3 maggio u.s. le Organizzazioni Arti-giane e le OO.SS. hanno sottoscritto l’Accordo Intercon-federale per la disciplina transitoria dell’apprendistato professionalizzante secondo quanto previsto dal D.Lgs. 167/2011 (Testo unico dell’apprendistato).

La nuova regolamentazione, si applica ai contratti sti-pulati a partire dal 26 aprile 2012 , ha un’ effcacia tran-sitoria (fno al 31 dicembre 2012) e comunque sussi-diaria e cedevole rispetto alla contrattazione nazionale di categoria che dovrà intervenire nei prossimi mesi. A tal proposito si fa presente che già nel settore dell’au-totrasporto merci è intervenuta la nuova disciplina di categoria (l’accordo del 23 aprile u.s. è allegato alla presente notizia) che pertanto trova piena applicazio-ne in luogo del citato accordo interconfederale. Con riferimento al campo di applicazione, l’accordo si applica:

- alle imprese rientranti nella sfera di applicazione dei

4 InformaImpresa Venerdì 18 maggio 2012

Page 4 - Schema

This is a SEO version of Schema. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »