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Vicentino orientale Asiago, Bassano del Grappa, Bolzano Vicen-tino, Breganze, Bres-sanvido, Camisano Vi-centino, Campolongo sul Brenta, Cartigliano, Cassola, Cismon del Grappa, Conco, Duevil-le, Enego, Foza, Gallio, Grisignano di Zocco, Grumolo delle Abba-desse, Lusiana, Maro-stica, Mason Vicentino, Molvena, Montecchio Precalcino, Monticello Conte Otto, Mussolen-te, Nove, Pianezze, Po-ve del Grappa, Pozzole-one, Quinto Vicentino, Roana, Romano D’Ez-zelino, Rosà, Rossano Veneto, Rotzo, San Na-zario, Sandrigo, Schia-von, Solagna, Tezze sul Brenta Torri di Quarte-solo, Valastagna

Flavio Mellini cell. 348 1562650

f . m e l l i n i . rtls@email. it

Associazione Regionale Per La Sicurezza Via Bembo 2 30172 Mestre VE fax 041 5315219

Il percorso formativo per i lavoratori delle imprese arti-giane e PMI del Veneto (esclusa l’edilizia)

Le parti sociali frmatarie dell’accordo ritengono che la formazione dei lavoratori, in materia di sicurezza sul lavoro, derivante dall’accordo Stato/Regioni del 21/12/2011, sia elemento imprescindibile nell’azione atta a migliorare lo standard in materia di sicurezza. Inoltre le parti sociali, si danno atto che la contratta-zione regionale di categoria ha già normato in alcu-ni settori con specifche discipline l’attività formativa generale e/o specifca. In tal senso, in applicazione a quanto previsto dall’accordo Stato/regioni le parti inte-ressate produrranno i necessari adeguamenti a quanto già normato.

In particolari i settori che sono già stati normati con la contrattazione regionale sono:

meccanica, installatori di impianti, autoriparatori, oraf, odontotecnici, trasporto, ediliza, imprese di pulizia.

E’ bene precisare che nell’accordo Stato/Regioni per la formazione dei lavoratori del 21/12/2011, viene preci-sato che “….I contenuti e la durata (della formazione) sono subordinati all’esito della valutazione dei rischi effettuata dal datore di lavoro, fatta salva la contrattazione collettiva e le procedure concordate a livello settoriale e/o aziendale e vanno pertanto intesi come minimi. …”

Le parti frmatarie dell’accordo hanno quindi convenu-to sul piano formativo riportato di seguito, che si basa sulla formazione generale e quella specifca in materia di sicurezza rivolta ai dipendenti delle imprese artigia-ne e PMI del Veneto di tutti i settori (esclusa edilizia), privi di disciplina contrattuale regionale.

Formazione generale

L’intervento formativo, pari a 4 ore, basato sulla pre-sentazione dei concetti generali in tema di prevenzio-ne e sicurezza sul lavoro assieme alla descrizione del sistema bilaterale per la sicurezza dell’artigianato ve-neto si articolerà sulle seguenti materie:

“il sistema bilaterale artigiano espressione delle associa-zioni comparativamente più rappresentative sul piano re-gionale, interventi in materia di sicurezza del lavoro, con-cetti di rischio; danno; prevenzione, protezione; organiz-

zazione delle prevenzione aziendale, diritti doveri e san-zioni per i vari soggetti aziendali; organi di vigilanza, con-trollo ed assistenza”.

Si evidenzia che in data 29/03/2012, le parti sociali (Confartigianato, Casartigiani, Cna, UILM UIL, FIM CI-SL), hanno convenuto, sulla base della contrattazione regionale già in essere alla data della pubblicazione in Gazzetta Uffciale, dell’accordo Stato/Regioni sulla formazione dei lavoratori, del 21/12/2011, che per i settori meccanica, installatori di impianti, autoripara-tori, oraf, odontotecnici, la formazione generale sarà di tre ore (e non di quattro ore, come per tutti gli altri settori).

Viene inoltre precisato nell’accordo che due ore delle quattro (tre ore, per settori sopra evidenziati) dovran-no essere svolte da docenti di espressione delle parti sociali il cui nominativo sarà contenuto nella lista ac-creditata dal Comitato Paritetico Bilaterale Regionale. Una delle due ore dovrà riguardare il sistema bilaterale artigiano.

Formazione specifca

L’accordo fra le parti sociali conferma che la formazio-ne specifca peri lavoratori, avrà una durata di 4, 8 o 12 ore in funzione del settore e della classe di rischio co-me stabilito dall’accordo Stato/Regioni. Inoltre le parti sociali, hanno convenuto che le caratteristiche produt-tive delle imprese, sono, con riferimento ai singoli set-tori, in larga parte omogenee. Di conseguenza è stato deciso di progettare, per le lavorazioni artigiane, una formazione specifca, defnita a livello regionale dalle parti sociali. Sostanzialmente verrà “standardizzata” la formazione specifca, in funzione dell’attività svolta nei singoli settori, fermo restando il tenere in considera-zioni i rischi evidenziati nell’accordo Stato/Regione del 21/12/2011.

Le parti sociali hanno tenuto in considerazione anche i casi in cui nel documento di valutazione dei rischi (DVR) effettuato dal datore di lavoro, emergano rischi particolari e non consueti, rispetto a quelli che verran-no individuati per il settore di appartenenza. In tal sen-so il datore di lavoro dovrà programmare l’eventuale formazione aggiuntiva a quella prevista nella forma-zione specifca” defnita a livello regionale, nell’ottica di formare in maniera puntuale, il lavoratore, sui rischi particolari e non consueti.

Per la defnizione dei piani formativi relativi alla for-mazione specifca, verrà costituito un gruppo di lavoro di esperti indicati dalle parti sociali. Tali piani formativi costituiranno per le imprese, lo standard formativo di riferimento in materia sicurezza per i lavoratori.

La formazione partecipata

Per “formazione partecipata” si intende quella gestita e svolta, come soggetto organizzatore, dalle struttu-re formative promosse dalle associazioni provinciali/ regionali dell’artigianato veneto (Confartigianato, Cna, Casartigiani), accreditate presso la Regione del Veneto. L’erogazione della formazione da parte di queste strut-ture sarà basata su un rapporto di collaborazione tra le parti sociali.

Gli obblighi di collaborazione nei confronti del Comi-tato Paritetico Bilaterale Regionale si intendono assolti attraverso l’invio a Cobis della stessa comunicazione dell’avvio dell’attività corsuale indirizzata all’Ebav. Me-diante la medesima comunicazione, inviata agli RLST della provincia, in cui vengono erogati i corsi, sin inten-dono assolti anche gli obblighi di consultazione degli RLST stessi.

Le imprese che adempiono agli obblighi formativi dei lavoratori dipendenti, avvalendosi della “formazione

22 InformaImpresa Venerdì 18 maggio 2012

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