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Modifca aliquote per il 2012

(art. 4, comma 5, lett. i, D.L. 16/12, conv. L. 44/2012)

Il nuovo comma 12-bis dell’articolo 13 D.L. 201/2011, ha introdotto delle scadenze entro cui il Governo e i co-muni possono modifcare aliquote e detrazioni, al fne di assicurare l’ammontare del gettito complessivamen-te previsto. Di conseguenza, è stabilito che.

- entro il 30 settembre 2012 i comuni possono ap-provare o modifcare il regolamento o deliberazione relativa alle aliquote e detrazioni;

- entro il 10 dicembre 2012 , con DPCM, su proposta del Ministero dell’Economia, si provvede a determi-nare le aliquote e detrazioni sulla base del gettito della prima rata, per assicurare l’ammontare del get-tito complessivo previsto per l’anno 2012.

Codici tributo per il versamento IMU tramite modello F24

Con risoluzione dell’Agenzia delle entrate n. 35/E del 12 aprile 2012, sono stati istituiti i codici tributo per il versamento dell’IMU.

L’articolo 13, comma 11, D.L. 201/2011, ha previsto che è riservata allo Stato la quota di IMU pari alla metà dell’importo calcolato applicando l’aliquota di base al-la base imponibile di tutti gli immobili; la quota relati-va all’abitazione principale e pertinenze, nonché quella relativa ai fabbricati rurali strumentali, spetta invece unicamente ai Comuni. Di conseguenza, l’Agenzia ha istituito codici tributo distinti tra quello statale e co-munale, per i terreni, aree fabbricabili e altri fabbricati (cioè, per le fattispecie diverse dall’abitazione principa-le e fabbricati rurali strumentali).

Fattispecie Competenza Codice

tributo

IMU abitazione principale Comune 3912 IMU fabbricati rurali strumentali

Comune 3913

IMU terreni Comune 3914 IMU terreni Stato 3915 Aree fabbricabili Comune 3916 Aree fabbricabili Stato 3917 Altri fabbricati Comune 3918 Altri fabbricati Stato 3919 IMU interessi Comune 3923 IMU sanzioni Comune 3924

L’anno di riferimento è quello cui si riferisce il paga-mento; nel caso di ravvedimento, occorre invece indi-care l’anno in cui l’imposta avrebbe dovuto essere ver-sata.

6. MODELLO DI DICHIARAZIONE IMU (art. 4, comma 5, lett. i, D.L. 16/2012, convertito in L. 44/2012)

Il nuovo comma 12-ter dell’articolo 13 D.L. 201/2011, introduce la dichiarazione ai fni IMU.

La presentazione deve essere effettuata entro 90 gior-ni dalla data in cui il possesso dell’immobile ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fni del-la determinazione dell’imposta ed è valida anche per gli anni successivi (sempreché non si verifchino modi-fche degli elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell’imposta).

Il modello da utilizzare è approvato con apposito de-creto, sentita l’ANCI.

Per gli immobili per i quali l’obbligo dichiarativo è sor-

to dal 1° gennaio 2012, la dichiarazione deve essere presentata entro il 30 settembre 2012.

7. REGOLAMENTI COMUNALI (art. 4, comma 5, lett. l, D.L. 16/2012, convertito in L. 44/2012)

Con il nuovo comma 13-bis dell’art. 13 D.L. 201/2011, è previsto, con decorrenza dall’anno d’imposta 2013, che le delibere di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, da parte dei Comuni, siano pubblicate sul si-to internet del Dipartimento delle fnanze e che da tale data si producano gli effetti delle stesse.

In particolare, è stabilito che le deliberazioni di appro-vazione delle aliquote e della detrazione dell’IMU de-vono essere inviate esclusivamente in via telematica per la pubblicazione sul sito informatico di cui all’art. 1, c.3, decreto legislativo 360/98 (sito informatico del Dipartimento delle Finanze). L’effcacia delle delibera-zioni decorre dalla data di pubblicazione sul predetto sito e gli effetti retroagiscono al 1° gennaio dell’anno di pubblicazione, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 30 aprile dell’anno a cui la delibera si riferisce. L’invio delle delibere deve essere effettuato entro il 23 aprile di ciascun anno. In caso di mancata pubblicazione entro il 30 aprile, le aliquote e la detra-zione si intendono prorogate di anno in anno. Es.: Comune delibera ed invia regolamento per la pub-

blicazione il 16 aprile 2013. Le nuove aliquote si applica-no per l’anno d’imposta 2013.

Es.: Comune delibera ed invia regolamento per la pub-blicazione il 2 maggio 2013. Per il 2013, si applicano le aliquote e detrazioni dell’anno precedente .

8. ESENZIONE (art. 4, comma 5-bis, 5-octies, D.L. 16/2012, convertito in L. 44/2012)

Con il nuovo comma 5-bis, D.L. 16/2012, è stata in-trodotta una disposizione che potrebbe condizionare l’esenzione per i terreni agricoli ricadenti in aree mon-tane o di collina, di cui all’articolo 7, c.1, lett. h), de-creto legislativo 504/92. E’ infatti attribuito al Ministro dell’economia, di concerto con il Ministro delle politi-che agricole alimentari e forestali, la facoltà di indivi-duare i comuni in cui tale esenzione si applica, tenendo conto dell’altitudine e della redditività dei terreni. Inoltre, con il nuovo comma 5-octies, D.L. 16/2012, è introdotta l’esenzione per i fabbricati distrutti o inagi-bili a causa del sisma dell’Abruzzo.

Sulla base di quanto sopra, il quadro delle esenzioni IMU risulta essere il seguente (Tab. 2):

ESENZIONE IMU (Tab. 2)

- gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli im-mobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regio-ni, province, comuni, comunità montane, consorzi fra detti enti, enti del SSN destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;

- i fabbricati classifcati o classifcabili nelle catego-rie catastali da E/1 a E/9: stazioni, ponti, fabbricati destinati all’esercizio pubblico del culto, costruzioni per speciali esigenze pubbliche, etc. (art.7, c.1, lett. b) D.Lgs. 504/92);

- i fabbricati con destinazione ad usi culturali (art. 7, c.1, lett. c) D.Lgs. 504/92);

- i fabbricati destinati esclusivamente all’esercizio del culto e pertinenze (art. 7, c.1, lett. d) D.Lgs. 504/92); - i fabbricati di proprietà della Santa Sede (art. 7, c.1, lett. e) D.Lgs. 504/92);

- i fabbricati appartenenti a stati esteri e organizza-zioni internazionali per i quali è prevista l’esenzione ILOR in base ad accordi internazionali (art.7, c.1, lett. f) D.Lgs. 504/92);

- i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di colli-

14 InformaImpresa Venerdì 18 maggio 2012

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