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Stoccaggio geologico dei gas a effetto serra in
un sito di stoccaggio autorizzato a norma della
direttiva 2009/31/CE
Biossido
di carbonio
Trasporto aereo
Voli in partenza da o in arrivo a un aerodromo
situato nel territorio della Unione Europea, ad
esclusione dei:
a)i voli effettuati esclusivamente per trasporta-
re, nell’ambito di un viaggio ufficiale, il mo-
narca regnante o i membri più prossimi della
sua famiglia, i capi di Stato, i capi di governo,
i ministri del governo, di un paese diverso da
uno Stato membro, a condizione che tale si-
tuazione sia comprovata da un adeguato in-
dicatore attestante tale status nel piano di
volo;
b)i voli militari effettuati da aeromobili militari
e i voli delle autorità doganali e di polizia;
c)i voli effettuati a fini di ricerca e soccorso, i vo-
li per attività antincendio, i voli umanitari e
i voli per servizi medici d’emergenza autoriz-
zati dall’autorità competente responsabile;
d)i voli effettuati esclusivamente secondo le re-
gole del volo a vista definite nell’allegato 2
della convenzione di Chicago;
e)i voli che terminano presso l’aerodromo dal
quale l’aeromobile è decollato e durante i
quali non è stato fatto alcun atterraggio in-
termedio;
f) i voli di addestramento effettuati al solo fi-
ne di ottenere un brevetto o, nel caso di un
equipaggio di cabina, un’abilitazione (rating),
qualora questa situazione sia comprovata
da una menzione inserita nel piano di volo,
a condizione che il volo sia destinato al tra-
sporto di passeggeri e/o merci o al posizio-
namento o al trasferimento dell’aeromobile;
g)i voli effettuati al solo fine di ricerca scienti-
fica o verificare, collaudare o certificare ae-
romobili o apparecchiature sia a bordo che
a terra;
h)i voli effettuati da un aeromobile con una
massa massima al decollo certificata inferio-
re a 5.700 kg;
i) i voli effettuati nel quadro di obblighi di ser-
vizio pubblico imposti ai sensi del regola-
mento (CEE) n. 1008/2008 su rotte all’inter-
no di regioni ultraperiferiche di cui all’arti-
colo 299, paragrafo 2, del trattato, o su rotte
per le quali la capacità offerta non supera i
30.000 posti all’anno; e
l) i voli che, se non fosse per questo, rientrereb-
bero in questa attività e sono effettuati da
un operatore di trasporto aereo commerciale
che opera:
- meno di 243 voli per periodo per tre periodi
di quattro mesi consecutivi; o
- voli con emissioni annue totali inferiori a
10.000 tonnellate l’anno.
I voli effettuati esclusivamente per trasporta-
re, nell’ambito di un viaggio ufficiale, un mo-
narca regnante o i membri più prossimi della
sua famiglia, un capo di Stato, i capi di gover-
no, i ministri del governo di uno Stato membro
non possono essere esclusi a titolo del presen-
te punto.
Biossido
di carbonio
ambiente
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Trasparenza amministrativa e informazioni
ambientali.
Pubblicato il decreto che riordina la disciplina riguardante la
trasparenza amministrativa nelle pubbliche amministrazioni.
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 80 del 05/04/13, il
decreto legislativo 14/03/2013, n. 33, relativo al “Rior-
dino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblici-
tà, trasparenza e diffusione di informazioni da parte del-
le pubbliche amministrazioni”. L’articolo 40 è riferito alla
pubblicazione e accesso alle informazioni ambientali.
Il decreto stabilisce fin dal primo articolo che “La traspa-
renza è intesa come accessibilità totale delle informazio-
ni concernenti l’organizzazione e l’attività delle pubbli-
che amministrazioni, allo scopo di favorire forme diffuse
di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali
e sull’utilizzo delle risorse pubbliche. La trasparenza, ….
concorre ad attuare il principio democratico e i principi
costituzionali di eguaglianza, di imparzialità, buon anda-
mento, responsabilità, efficacia ed efficienza nell’utilizzo
di risorse pubbliche, integrità e lealtà nel servizio alla na-
zione. Essa è condizione di garanzia delle libertà indivi-
duali e collettive, nonché dei diritti civili, politici e sociali,
integra il diritto ad una buona amministrazione e concorre
alla realizzazione di una amministrazione aperta, al servi-
zio del cittadino”.
Sostanzialmente la trasparenza negli atti e nell’operare
quotidiano delle pubbliche amministrazione è uno degli
aspetti determinanti nella relazione con il cittadino. Sulla
base di tale principio il decreto sviluppa tutta una serie di
aspetti di grande rilevanza per tale relazione.
In particolare qui ci soffermiamo solo ad uno degli articoli
del decreto legislativo n. 33/2013, che riguarda la pub-
blicazione e l’accesso alle informazioni ambientali della
pubblica amministrazione.
L’articolo in questione (n. 40) stabilisce che in materia di
informazioni ambientali restano ferme le disposizioni di
maggior tutela già previste dall’articolo 3-sexies del de-
creto legislativo 152/2006, che riportiamo di seguito. Inol-
tre l’articolo 40 ricorda che le amministrazioni pubbliche,
danno evidenza sui propri siti istituzionali e, in conformità
a quanto previsto nel decreto legislativo 19/08/2005, n.
195, delle informazioni ambientali che detengono ai fini
delle proprie attività istituzionali, nonché delle relazioni
riguardanti le richieste di accesso all’informazione am-
bientale e sugli adempimenti posti in essere ai fini della
trasparenza amministrativa. Tali informazioni devono ave-
re uno specifico rilievo in una sezione (nel sito della pub-
blica amministrazione) detta “Informazioni ambientali”.
Decreto legislativo 03/04/2006 - Art. 3-sexie
Diritto di accesso alle informazioni ambientali
e di partecipazione a scopo collaborativo
1.
In attuazione della legge 7 agosto 1990, n. 241, e suc-
cessive modificazioni, e delle previsioni della Convenzio-
ne di Aarhus, ratificata dall’Italia con la legge 16 marzo
2001, n. 108, e ai sensi del decreto legislativo 19 agosto
2005, n.195, chiunque, senza essere tenuto a dimostrare
la sussistenza di un interesse giuridicamente rilevante,
può accedere alle informazioni relative allo stato dell’am-
biente e del paesaggio nel territorio nazionale.
Il decreto legislativo n. 33/2013, tratta nei singoli articoli
quanto riportato di seguito:
Art. 1– Principio di trasparenza
Art. 2– Oggetto
Art. 3– Pubblicità e diritto alla conoscibilità
Art. 4– Limiti alla trasparenza
Art. 5– Accesso civico
Art. 6– Qualità delle informazioni
Art. 7– Dati aperti e riutilizzo
Art. 8– Decorrenza e durata dell’obbligo di pubblicazio-
ne
Art. 9 – Accesso alle informazioni pubblicate nei siti
Art. 10– Programma triennale per la trasparenza e l’inte-
grità
Art. 11– Ambito soggettivo di applicazione
Art. 12– Obblighi di pubblicazione concernenti gli atti di
carattere normativo e amministrativo generale
Art. 13– Obblighi di pubblicazione concernenti l’organiz-
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InformaImpresa
Venerdì
3
maggio
2013