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ambiente
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Gas fluorurati: prorogata di 60 giorni la
scadenza per l’iscrizione al Registro delle
persone e delle imprese certificate.
La scadenza è stata prorogata all’11/06/2013
Come consueto, a poche ore dalla scadenza del termi-
ne per l’iscrizione al Registro delle persone e delle im-
prese certificate che operano con i gas fluorurati, il Mi-
nistero dell’ambiente ha emanato il decreto direttoria-
le 12/04/2013, con il quale è stato differito di 60 giorni
l’obbligo in questione.
Dopo le molte segnalazioni fatte dalla Confartigianato,
nell’ultimo giorno, è stata decisa questa proroga della sca-
denza. Il nuovo termine da tenere in considerazione sca-
drà l’11/06/2013.
Si evidenzia che le sanzioni per la mancata iscrizione al
registro sopra citato, per coloro che ne sono soggetti, va-
riano da 1.000 a 10.000 euro.
Confartigianato Vicenza ha sostenuto l’istanza di proroga
e, in tale senso, oltre ad avere collaborato con la Confar-
tigianato nazionale e regionale, si è attivata nei confronti
dei parlamentari vicentini e della Camera di Commercio
di Vicenza, per chiedere di farsi parte attiva per tale ri-
chiesta.
Con questa proroga sono state evitate a migliaia di azien-
de l’applicazione delle sanzioni previste.
Le aziende che necessitano dell’assistenza per provvede-
re all’iscrizione al Registro delle persone e delle impre-
se certificate, possono contattare il Settore Ambiente del-
la Confartigianato di Vicenza (tel. 0444 168479, 0444
168339, 0444 168359, 0444 168463, 0444 168474,
0444 168359).
Per approfondimenti consultare il file:
- Download decretodirettoriale12aprile2013 - proroga iscri-
zioni.pdf
alla notizia 1011 su
www.informaimpresa.it
ambiente
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CSS – Combustibile Solido Secondario:
integrazioni alla normativa ambientale per
l’utilizzo.
Modifica dell’allegato X della parte quinta del d.lgs n.
152/2006, in materia di utilizzo del combustibile solido se-
condario (CSS)
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 77 del 02/04/2013
il decreto del Ministero dell’ambiente 20/03/2013, ri-
guardante la “Modifica dell’allegato X della parte quinta
del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modifi-
che e integrazioni, in materia di utilizzo del combustibile
solido secondario (CSS)
La definizione di combustibile solido secondario (CSS) è
data dal decreto legislativo 152 del 2006, all’articolo 183,
comma 1, lettera cc), che viene riportata di seguito:
“Combustibile solido secondario (CSS): il combustibile solido
prodotto da rifiuti che rispetta le caratteristiche di classifi-
cazione e di specificazione individuale delle norme tecniche
UNI EN 15359 e successive modifiche ed integrazioni; fatta
salva l’applicazione dell’articolo 184-te, il combustibile soli-
do secondario, è classificato come rifiuto speciale”.
Il CSS è stato introdotto con il decreto legislativo 205 del
2010, e sostituisce il Cdr (Combustibile da rifiuti). Il CSS è
un rifiuto speciale, ma può diventare un “non rifiuto” alle
condizioni che sono state definite con il regolamento in
questione, approvato con il decreto del Ministero dell’am-
biente 14/02/2013, n. 22.
Il decreto legislativo 152/2006 stabilisce che negli im-
pianti disciplinati dal titolo I e III della parte quinta del
medesimo decreto possono essere utilizzati esclusiva-
mente i combustibili previsti dall’allegato X alla parte
quinta citata.
In Italia esiste un mercato per la produzione e l’utilizzo
di determinate tipologie di combustibili solidi seconda-
ri (CSS), che a determinate condizioni possono cessare di
essere qualificati come rifiuto e diventare combustibile al-
ternativo. In tale senso la normativa, con l’art. 184-ter del
decreto legislativo 152/2006 stabilisce le condizioni e le
modalità affinché specifiche tipologie di rifiuti, sottoposti
a operazioni di trattamento, cessano di essere qualificati
come tali diventando autentici prodotti e, come tali, esclu-
si dalla normativa sui rifiuti.
Decreto legislativo 152/2006 –Art. 184-ter
Cessazione della qualifica di rifiuto
1. Un rifiuto cessa di essere tale, quando e’ stato sottoposto
aun’operazione di recupero, incluso il riciclaggio e la pre-
parazioneper il riutilizzo, e soddisfi i criteri specifici, da
adottare nelrispetto delle seguenti condizioni:
a) la sostanza o l’oggetto è comunemente utilizzato per scopi
specifici;
b) esiste un mercato o una domanda per tale sostanza od og-
getto;
c) la sostanza o l’oggetto soddisfa i requisiti tecnici per gli-
scopi specifici e rispetta la normativa e gli standard esi-
stentiapplicabili ai prodotti;
d) l’utilizzo della sostanza o dell’oggetto non porterà aimpatti
complessivi negativi sull’ambiente o sulla salute umana.
2. L’operazione di recupero può consistere semplicemente
nelcontrollare i rifiuti per verificare se soddisfano i criteri-
elaborati conformemente alle predette condizioni. I criteri
di cui al comma 1 sono adottati in conformità a quanto
stabilito dalla disciplina comunitaria ovvero, in mancanza
di criteri comunitari, caso per caso per specifiche tipologie
di rifiuto attraverso uno o più decreti del Ministro dell’Am-
biente e della Tutela del territorio e del mare, ai sensi
dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto1988, n.
400. I criteri includono, se necessario, valori limite perle so-
stanze inquinanti e tengono conto di tutti i possibili effetti
negativi sull’ambiente della sostanza o dell’oggetto.
3. Nelle more dell’adozione di uno o più decreti di cui al com-
ma 2, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui ai de-
creti del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del territorio
in data 5 febbraio 1998, 12 giugno 2002, n. 161, e 17
novembre 2005, n. 269 e l’art. 9-bis, lett. a) e b), del de-
creto-legge 6 novembre 2008, n. 172, convertito, con mo-
dificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008, n. 210. La cir-
colare del Ministero dell’ambiente 28 giugno 1999, prot.
N3402/V/MIN si applica fino a sei mesi dall’entrata in vi-
gore della presente disposizione.
4. Un rifiuto che cessa di essere tale ai sensi e per gli effettidel
presente articolo è da computarsi ai fini del calcolo del rag-
giungimento degli obiettivi di recupero e riciclaggio stabi-
liti dal presente decreto, dal decreto legislativo 24 giugno
2003, n. 209, dal decreto legislativo 25 luglio 2005, n.
151, e dal decreto legislativo 120 novembre 2008, n. 188,
ovvero dagli atti di recepimento di ulteriori normative co-
munitarie, qualora e a condizione che siano soddisfatti i
requisiti in materia di riciclaggio o recupero in essi stabi-
liti.
5. La disciplina in materia di gestione dei rifiuti si applicafino
alla cessazione della qualifica di rifiuto.
Il decreto ministeriale in questione, integra l’elenco dei
combustibili di cui è consentito l’utilizzo negli impianti
di cui al titolo I della parte quinta del decreto legislativo
152/2006, con l’aggiunta del punto 10, come di seguito
riportato nell’elenco stesso. Inoltre è stato nello stesso al-
legato X (Disciplina dei combustibili) alla parte II, è stata
aggiunta la sezione, riguardante “Caratteristiche e condi-
zioni di utilizzo del CSS-Combustibile parte I, sezione 1,
paragrafo 10” come riportato in fondo alla presente nota.
Per approfondimenti consultare i file:
- Download CSS - integrazioni allegato X - parte V - Dlgs 152
del 2006 - documento.pdf
- Download Decreto 20 marzo 2013.pdf
alla notizia 1023 su
www.informaimpresa.it
e la notizia Ambiente n. 19 pubblicata su InformaImpresa
n. 7 del 5.4.13:
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InformaImpresa
Venerdì
3
maggio
2013