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PREVIDENZA

2 Cosa cambia nelle pensioni dal 2012. (Riforma Monti, Decreto “Salva Italia”).

MECCANISMO CONTRIBUTIVO

Dal 1° gennaio 2012 è stato introdotto, con il mec-canismo del pro-rata, il calcolo contributivo anche nei confronti di quei lavoratori che al 31/12/1995 aveva-no almeno 18 anni di contributi e che fn ora avevano benefciato del metodo retributivo.

Anzianità contributiva

Almeno 18 anni di contributi al 31/12/1995

Sistema di calcolo

Misto: retributivo per anzianità acquisita sino al31/12/20 11 e contributivo per anzianità acquisita dal 1 gennaio 2012.

Anzianità contributiva

Meno di 18 anni al 31/ 12/1995

Sistema di calcolo:

Misto: retributivo per anzianità acquisita sino al 31/12/1995 e contributivo per anzianità acquisita dal 10 gennaio 1996.

Anzianità contributiva

Nessuna al 31 dicembre 1995

Sistema di calcolo:

Contributivo: sulla base di tutta la contribuzione versa-ta nell’intero arco della vita la­vorativa .

DECORRENZA DELLA PENSIONE

La fnestra mobile è stata soppressa. L’assegno INPS decorrerà dal mese successivo alla cessazione dell’at-tività lavorativa.

VECCHIAIA

L’età di pensionamento delle donne è alzata dal 2012 a 62 anni per le dipendenti del privato, a 63 e sei mesi per le autonome.

L’equiparazione dell’età delle donne a quella degli uo-mini (66 anni) avverrà nel 2018, tenendo in considera-zione la variazione della spe­ranza d i vita.

Dai 62 ai 70 anni sarà in vigore il pensionamento fes-sibile, con ap­plicazione dei coeffcienti di trasforma-zion e calcolati fno a 70 anni.

Il limite di età per la vecchiaia degli uomini è stato por-tato a 66 anni.

PENSIONE VECCHIAIA

REQUISITI 2012­ Decorrenza pensione dal mese successivo alla maturazione dei requisiti

Dip . Donne nel privato 62 anni Dip. Uomini nel privato 66 anni Uomini autonomi 66 anni Donne autonome 63 anni e 6 mesi

Anzianità

Viene meno la pensione di anzianità frutto del mix fra i 35 anni di con­tributi e una determinata età o con 40 anni di contributi.

Dal 2012 l’accesso anticipato alla pensione è consenti-

to con un an­zianità d i 42 anni e 1 mese per gli uomini e 41 anni e 1 mese per le donne, requisiti indicizzati alla longevità.

Sono introdotte penalizzazioni percentuali (1% per ogni anno di anti­cipo rispetto a 62 anni, 2% l’anno ol-tre i due di anticipo) sulla quota retributiva dell’impor-to della pensione. In pratica la pensione piena, se non si raggiungono i requisiti per la vecchiaia, spetterà solo con 42 anni di contributi e 62 anni di età.

PENSIONE ANZIANITÀ O ANTICIPATA

REQUISITI 2012 Decorrenza pensione dal mese successivo alla maturazione dei requisiti

Dip. Donne nel privato 41 anni e 1 mese Dip. Uomini nel privato 42 anni e 1 mese Uomini autonomi 42 anni e 1 mese Donne autonome 41 anni e 1 mese

Riduzione della quota di pensione retributiva per ogni anno di anticipo rispetto ai 62 anni di età a partire dal 2018.

NORME ECCEZIONALI

Per i SOLI lavoratori dipendenti del settore privato

- I lavoratori che al 31 .12.2012 avranno 35 anni di contributi 60 anni di età e quota 96 potranno con-seguire il tratta­mento della pensione anticipata con un’età anagrafca non inferiore a 64 anni.

I lavoratori dipendenti con contribuzione mista possono uti­lizzare la norma speciale , ferma restando la necessi-tà di far valere al 31.12.2012 un ‘età di 61 anni e una quota pari a 97.

- Le lavoratrici possono conseguire il trattamento di vec­chiaia con un’età non inferiore a 64 anni, qualora

entro il 31.12.2012 maturino un’anzianità contribu-tiva di almeno 20 anni di contributi e 60 anni di età.

Le lavoratrici nate nell’ anno 1952 (e quelle nate pri-ma maturano i 20 anni dopo il 2011) andranno in pensione dal mese successivo al compimento dei 64 anni.

PENSIONE ANTICIPATA

Primo contributo dal 10 gennaio 1996

Per coloro che hanno versato il primo con­tributo dal 1° gennaio 1996 è prevista un’ulteriore modalità di acces-so a pensione anticipata.

I requisiti, oltre alla cessazione dal rapporto di lavoro, sono:

- 63 anni di età anagrafca, che cor l’ade­guamento del-la speranza di vita, a partire dal 2013 diventa di 63 anni e 3 mesi;

- 20 anni di contribuzione effettiva;

- importo minimo del trattamento pari a 2,8 l’importo dell’assegno sociale.

ESENZIONI

Esistono poi una serie di casi per i quali si continuano ad applicare le “vecchie” disposizioni:

- Soggetti che hanno maturato i requisiti al 31 di-cembre 2011 di età e di anzianità contributiva pri-ma della data di entrata in vigore del decreto Mon-ti, ai fni del diritto all’accesso e alla decorrenza del

InformaImpresa 5 Venerdì 4 maggio 2012

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