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Violazione degli obblighi in materia di
contenimento delle perdite di gas fluorurati
per le verifiche periodiche agli impianti.
La violazione deriva dagli obblighi stabiliti dall’artico-
lo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 842/2006 in
materia di contenimento delle perdite di gas fluorurati
Sanzione applicata
L’operatore che non ottemperi agli obblighi di controllo
di cui all’articolo 3, paragrafo 2, del Regolamento (CE)
n. 842/2006 in conformità a quanto previsto dai Rego-
lamenti (CE) n. 1497/2007 e n. 1516/2007, in quanto
applicabili,
è punito con la sanzione amministrativa pe-
cuniaria da 7.000,00 euro a 100.000,00 euro.
Definizione di operatore
Operatore:
una persona fisica o giuridica che eserciti
un effettivo controllo sul funzionamento tecnico delle
apparecchiature e degli impianti contemplati dal pre-
sente regolamento; è stato stabilito che il proprietario
dell’apparecchiatura o dell’impianto è considerato ope-
ratore qualora non abbia delegato ad una terza perso-
na l’effettivo controllo sul funzionamento tecnico dello
stesso).
Commento alla sanzione applicata
Gli operatori hanno l’obbligo di effettuare, alle applica-
zioni fisse in questione, controlli per individuare even-
tuali perdite.
Tali verifiche possono essere effettuate
solo da personale certificato e quindi iscritto al Regi-
stro nazionale delle persone delle imprese certificate
,
previsto dall’articolo 13 del Dpr 27/01/2012, n. 43.
Le verifiche sulle applicazioni devono essere effettuate
con la seguente frequenza:
- le applicazioni contenenti 3 chilogrammi o più
di gas
fluorurati ad effetto serra sono controllate per indi-
viduare perdite almeno una volta all’anno; questa di-
sposizione non si applica alle apparecchiature con
impianti ermeticamente sigillati, etichettati come ta-
li e contenenti meno di 6 chilogrammi di gas fluoru-
rati ad effetto serra;
- le applicazioni contenenti 30 chilogrammi o più
di
gas fluorurati ad effetto serra sono controllate per
individuare perdite almeno una volta ogni sei mesi;
- le applicazioni contenenti 300 chilogrammi o più
di
gas fluorurati ad effetto serra sono controllate per
individuare perdite una volta ogni tre mesi.
Le applicazioni sono controllate per individuare per-
dite
entro un mese
dalla riparazione della perdita per
accertare che la riparazione sia stata efficace.
In allegato sono riportati i Regolamenti (CE) n. 1497/2007
e n. 1516/2007.
NORMATIVA RIFERITA ALLA SANZIONE
Regolamento 842/2006 (CE)
- Articolo 3 - contenimento
1. Gli operatori delle seguenti applicazioni fisse: refri-
gerazione, condizionamento d’aria, pompe di calore
mobili compresi i circuiti nonché i sistemi di pro-
tezione antincendio, che contengono gas fluorura-
ti ad effetto serra elencati nell’allegato I del Rego-
lamento CE n. 842/2006, adottano tutte le misure
fattibili sul piano tecnico e che non comportano co-
sti sproporzionati per:
a) prevenire perdite di tali gas; e
b) riparare non appena possibile le perdite rilevate.
2. Gli operatori delle applicazioni di cui al paragrafo 1
provvedono affinché esse siano controllate, per in-
dividuare perdite, da personale certificato che sod-
disfi i requisiti di cui all’articolo 5, con la frequenza
indicata di seguito:
a) le applicazioni contenenti 3 chilogrammi o più di
gas fluorurati ad effetto serra sono controllate per
individuare perdite almeno una volta all’anno; que-
sta disposizione non si applica alle apparecchiature
con impianti ermeticamente sigillati, etichettati co-
me tali e contenenti meno di 6 chilogrammi di gas
fluorurati ad effetto serra;
b) le applicazioni contenenti 30 chilogrammi o più di
gas fluorurati ad effetto serra sono controllate per
individuare perdite almeno una volta ogni sei me-
si;
c) le applicazioni contenenti 300 chilogrammi o più
di gas fluorurati ad effetto serra sono controllate
per individuare perdite una volta ogni tre mesi.
Le applicazioni sono controllate per individuare per-
dite entro un mese dalla riparazione della perdita per
accertare che la riparazione sia stata efficace.
Ai fini del presente paragrafo per “controllate per in-
dividuare perdite” si intende che le apparecchiature o
gli impianti sono esaminati per individuare perdite at-
traverso metodi di misurazione diretta o indiretta, in-
centrati sulle parti dell’apparecchiatura o dell’impianto
in cui è più probabile che si verifichino delle perdite. I
metodi di misurazione diretta o indiretta per controlla-
re la presenza di eventuali perdite devono essere spe-
cificati nei requisiti di ispezione standard di cui al pa-
ragrafo 7.
3. Gli operatori delle applicazioni di cui al paragrafo
1 contenenti 300 chilogrammi o più di gas fluoru-
rati ad effetto serra installano sistemi di rilevamen-
to delle perdite. Tali sistemi di rilevamento delle
perdite sono controllati almeno una volta all’anno
per accertarne il corretto funzionamento. Nel caso
dei sistemi di protezione antincendio installati pri-
ma del 4 luglio 2007, i sistemi di rilevamento del-
le perdite devono essere installati entro il 4 luglio
2010.
4. Ove esista un sistema idoneo di rilevamento delle
perdite correttamente funzionante, la frequenza dei
controlli di cui al paragrafo 2, lettere b) e c), può es-
sere dimezzata.
5. Nel caso dei sistemi di protezione antincendio, se
viene già applicato un regime di ispezioni al fine di
ottemperare alla norma Iso 14520, queste ispezio-
ni possono anche soddisfare i requisiti del presente
regolamento, purché siano almeno altrettanto fre-
quenti.
6. Gli operatori delle applicazioni di cui al paragrafo
1 contenenti 3 chilogrammi o più di gas fluorurati
ad effetto serra tengono un registro in cui riporta-
no la quantità e il tipo di gas fluorurati ad effetto
serra installati, le quantità eventualmente aggiunte
e quelle recuperate durante le operazioni di manu-
tenzione, di riparazione e di smaltimento definitivo.
Mantengono inoltre un registro di altre informazio-
ni pertinenti, inclusa l’identificazione della società
o del tecnico che ha eseguito la manutenzione o la
riparazione, nonché le date e i risultati dei controlli
effettuati ai sensi dei paragrafi 2, 3 e 4 e le informa-
zioni pertinenti che permettono di individuare nel-
lo specifico le apparecchiature fisse separate del-
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Venerdì
19
aprile
2013