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20/09 Dichiarazione mensile di agosto 2013
20/10 Dichiarazione trimestrale del 3° trimestre 2013
20/10 Dichiarazione mensile di settembre 2013
20/11 Dichiarazione mensile di ottobre 2013
20/12 Dichiarazione mensile di novembre 2013
ambiente
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Emanato il decreto contenente il regolamento
che disciplina la cessazione della qualifica
di rifiuto di alcune tipologie di combustibili
solidi secondari (CSS).
Il Combustibile solido secondario (CSS) sostituisce il
Combustibile da rifiuti (Cdr)
PubblicatonellaGazzettaUfficialen.62del14/03/2013,
il decreto del Ministero dell’ambiente 14/02/2013, n.
22:
“Regolamento recante disciplina della cessazione del-
la qualifica di rifiuto di determinate tipologie di combu-
stibili solidi secondari (CSS), ai sensi dell’articolo 184-ter,
comma 2, del decreto legislativo 512/2006, e successive
modificazioni”
La definizione di combustibile solido secondario (CSS)
è data dal decreto legislativo 152 del 2006, all’arti-
colo 183, comma 1, lettera cc), che viene riportata di
seguito:
“Combustibile solido secondario (CSS): il combustibile so-
lido prodotto da rifiuti che rispetta le caratteristiche di
classificazione e di specificazione individuale delle norme
tecniche UNI EN 15359 e successive modifiche ed inte-
grazioni; fatta salva l’applicazione dell’articolo 184-te, il
combustibile solido secondario, è classificato come rifiuto
speciale”.
Con la pubblicazione in Gazzetta ufficiale di questo re-
golamento, vengono stabiliti i criteri da rispettare af-
finché determinate tipologie di combustibile solido
secondario (CSS), cessano di essere qualificate come
rifiuto. Inoltre il regolamento stabilisce le procedure
e le modalità affinché le fasi di produzione e utilizzo
del CSS-Combustibile, ivi comprese le fasi propedeuti-
che alle stesse, avvengano senza pericolo per la salute
dell’uomo e senza pregiudizio per l’ambiente.
Il CSS è stato introdotto con il decreto legislativo 205
del 2010, e sostituisce il Cdr (Combustibile da rifiuti).
Il CSS è un rifiuto speciale, ma può diventare un
“non
rifiuto”
alle condizioni che sono state definite con il re-
golamento in questione.
Materiale quindi che può essere utilizzato per produrre
energia termica o elettrica, dai cementifici e dalle cen-
trali termoelettriche, a condizione che venga rispettato
quanto previsto da questo regolamento.
Il regolamento fornisce le definizioni di cementificio e
do centrale termoelettrica:
“Cementificio: un impianto di produzione di cemento aven-
te capacità di produzione superiore a 500 Ton/g di clin-
ker e soggetto al regime di cui al Titolo III-bis della parte
seconda del decreto legislativo 152/2006, in possesso di
autorizzazione integrata ambientale purché dotato di cer-
tificazione di qualità ambientale secondo la norma UNI
EN ISO 14001 oppure, in alternativa, di registrazione ai
sensi della vigente disciplina comunitaria sull’adesione
volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario
di ecogestione e audit (EMAS);
Centrale termoelettrica: impianto di combustione con po-
tenza termica di combustione di oltre 50 MW di cui al
punto 2.1, dell’allegato VIII alla parte seconda del Decreto
legislativo 152/2006, in possesso di autorizzazione inte-
grata ambientale secondo la norma UNI EN ISO 14001
oppure, in alternativa, di registrazione ai sensi della vi-
gente disciplina comunitaria sull’adesione volontaria del-
le organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione
e audit (EMAS)”.
Il CSS cessa di essere rifiuto speciale e diventa quindi
CSS combustibile a seguito di apposita dichiarazione di
conformità emessa dal suo produttore. Senza tale di-
chiarazione di conformità il CSS rimane rifiuto. Il testo
della dichiarazione di conformità è riportato nell’alle-
gato 4 del regolamento.
Il CSS combustibile può derivare solo dai rifiuti urbani
e speciali e anche dai “non rifiuti”, purché questi non
siano pericolosi. Nel regolamento, all’allegato 2, so-
no elencati i rifiuti non pericolosi non ammessi per la
produzione del CSS-combistibile (con i specifici codici
CER).
Il CSS combustibile può essere prodotto esclusivamen-
te dagli impianti autorizzati ai sensi dell’articolo 208
del Dlgs 152/2006, oppure da quelli in possesso di
AIA (Autorizzazione integrata ambientale” e comunque
sempre che siano anche dotati di certificazione am-
bientale di cui alla norma UNI EN 15358 o di registra-
zione EMAS.
Il deposito CSS combustibile non può avere, presso il
produttore, una durata superiore ai 6 mesi dalla dichia-
razione di conformità. Se supera tale termine diventa
inevitabilmente rifiuto.
Il trasporto deve avvenire senza stoccaggi intermedi e
quindi direttamente indirizzato all’utilizzatore (cemen-
tifici o centrali termoelettriche).
Gli utilizzatori che impiegano CSS combustibile devono
rispettare le norme in materia di coincenerimento dei
rifiuti stabilite dal Dlgs 133/2005.
Rimane ancora un tassello all’intera struttura normati-
va, ovvero l’emanazione di un decreto ministeriale che
consenta ai cementifici e alle centrali termoelettriche
soggetti all’AIA di considerare come “modifica non so-
stanziale” l’impiego di CSS, per i quantitativi al di sotto
delle 100 tonnellate al giorno.
Per approfondimenti consultare i file:
Download CSS - decreto 14 febbrao 2013 n. 22.pdf
Download CSS - decreto 14 febbraio 2013 n. 22 - Allegato
4 e scheda anagrafica utilizzatore.pdf
Download CSS - decreto 14 febbraio 2013 n. 22 - Allega-
to 1 2 e 3.pdf
alla notizia 989 su
www.informaimpresa.it
ambiente
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Acqua: al via il procedimento per restituire gli
importi indebitamente versati nelle bollette.
La decisione dell’Autorità riferita al periodo
dal 21 luglio al 31 dicembre 2011.
L’Autorità per l’energia ha approvato uno specifico prov-
vedimento per la definizione dei criteri di calcolo degli
importi da restituire agli utenti finali, corrispondenti al-
la remunerazione del capitale investito e versati nelle
bollette dell’acqua nel periodo post referendum, dal
21 luglio al 31/12/2011.
La decisione (delibera 38/2013/R/idr disponibile sul
sito
www.autorita.energia.it
)arriva all’indomani del pa-
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InformaImpresa
Venerdì
5
aprile
2013