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za vincolo di subordinazione, assumendone il rischio.
Nel contratto d’opera
il servizio viene compiuto con il
lavoro prevalentemente del titolare e dei familiari.
La
figura tipica coincide con quella dell’artigiano.
Il
contratto di appalto
presuppone nell’appaltatore
un’organizzazione di mezzi e di persone.
E’ chiaro che non è sempre agevole determinare con
precisione la tipologia del contratto di riferimento. Nei
casi dubbi è opportuno chiarire per iscritto quale sia la
figura contrattuale a cui le parti hanno inteso riferirsi.
2. Contratto di trasporto
Il
contratto di trasporto
è disciplinato dall’art. 1678 del
Codice Civile.
Il criterio che distingue il contratto di appalto da quello
di trasporto risiede nel fatto che
- il contratto di appalto è un contratto di risultato che
può concretizzarsi nel compimento di un’opera o di
un servizio;
- il contratto di trasporto si ha quando un soggetto si
obbliga nei confronti di un altro a trasferire persone
o cose da un luogo ad un altro, mediante una propria
organizzazione.
3. Contratto di subfornitura
Con il
contratto di subfornitura
di cui alla legge 18
giugno 1998, n. 192, “un imprenditore si impegna a
effettuare per conto di una impresa committente
la-
vorazioni su prodotti
semilavorati o su materie prime
forniti dalla committente
medesima, o si impegna a
fornire all’impresa prodotti o servizi destinati ad essere
incorporati o comunque ad essere utilizzati nell’ambito
dell’attività economica del committente o nella produ-
zione di un bene complesso, in
conformità a progetti
esecutivi, conoscenze tecniche e tecnologiche, modelli
o prototipi
forniti dall’impresa committente
.”
Il contratto di subfornitura deve essere stipulato per
iscritto a pena di nullità. Il legislatore precisa che
costituiscono forma scritta le comunicazioni degli atti
di consenso alla conclusione o alla modificazione dei
contratti effettuate per telefax o altra via telematica.
Rientrano nella subfornitura:
- la
lavorazione per conto terzi,
in virtù della quale il
subfornitore riceve dal committente il materiale e gli
input tecnici funzionali alla consegna del prodotto
finito;
- la
lavorazione su commessa
, ove rileva esclusivamente
una forma di
dipendenza progettuale
ovvero tecnolo-
gica del
subfornitore
.
Entrambe si caratterizzano per il controllo diretto ed
integrale sull’esecuzione dei lavori da parte dell’impresa
committente.
Rapporti tra consorzio e consorziati
L’Agenzia delle Entrate, ha precisato che sono estranee
all’applicazione dell’art. 13-ter del DL 83/2012 le pre-
stazioni poste in essere all’interno dei rapporti associa-
tivi, quali quelli consortili, in quanto non configurabili
come subappalti. Infatti il rapporto tra il consorzio e
le imprese consorziate si inquadra nel mandato senza
rappresentanza.
AMBITO SOGGETTIVO DI APPLICAZIONE
L’istituto della responsabilità solidale si applica limita-
tamente ai contratti
conclusi tra soggetti
che
agiscono
nell’ambito di attività rilevanti ai fini dell’imposta sul
valore aggiunto
ed in ogni caso da soggetti Ires.
La norma
non si applica
:
-
alle stazioni appaltanti
di cui all’art. 3, comma 33 del
codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture di cui al D.lgs. 12 aprile 2006 n. 163;
-
alle persone fisiche
, non soggetti passivi ai fini Iva;
-
ai condomini
in quanto non rientranti tra i soggetti di
cui agli artt. 73 e 74 del Tuir.
ATTESTAZIONE DELLA REGOLARITA’ FISCALE
L’appaltatore, al fine di evitare la responsabilità solidale
con il subappaltatore nel pagamento dell’Iva e delle
ritenute, prima del pagamento della fattura, deve veri-
ficare che i versamenti scaduti a tale data, siano stati
regolarmente eseguiti.
A tal fine il committente / appaltatore deve acquisire la
documentazione della regolarità dei versamenti, anche
attraverso l’asseverazione di un professionista abilitato
o di un Caf imprese ovvero una autocertificazione resa
ai sensi del DPR 445/2000.
L’attestazione:
- può essere fornita con
cadenza periodica
;
- attiene la
regolarità
dei versamenti fiscali
scaduti
che
non siano già stati oggetto di precedente attestazio-
ne.
L’Agenzia precisa che in
presenza di più contratti
può
essere rilasciata una unica certificazione per attestare
la regolarità dei pagamenti.
Se il pagamento avviene a
mezzo bonifico bancario
,
l’attestazione di regolarità va riferita ai versamenti fiscali
scaduti alla data della disposizione del bonifico
e non
anche a quelli scaduti alla data di accredito delle somme
sul conto del beneficiario.
Nel caso di
cessione del credito
, l’acquirente è liberato da
eventuali rischi per gli inadempimenti fiscali del cedente,
se acquisisce l’attestazione nel momento in cui il cedente
( appaltatore/subappaltatore) dà notizia della cessione
al debitore ceduto ( committente/appaltatore).
RIEPILOGO
La responsabilità solidale scatta:
- in presenza di un contratto di appalto di cui all’art.
1655 c.c;
- al momento del pagamento della fattura;
o imitatamente all’importo contrattuale ed all’adempi-
mento omesso già scaduto a tale data.
Se non ci sono omissioni di versamento, l’assenza di
certificazione non dà luogo ad alcuna conseguenza.
• • •
NOTIZIE ORGANIZZATIVE
3
Nuove procedure per svolgere le attività
di mediatore, agente e rappresentante di
commercio e spedizioniere.
Aggiornamento posizione al registro imprese di agenti
e rappresentanti di commercio
.
Il 12 maggio 2012 sono entrate in vigore le nuove
normative (G.U. n. 10 del 13/1/2012) che stabiliscono
la soppressione dei ruoli mediatori, agenti e rappresen-
tanti di commercio e spedizionieri.
Le nuove normative lasciano comunque invariato l’ob-
bligo di dimostrare il possesso dei requisiti professio-
InformaImpresa
13
Venerdì
5
aprile
2013