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di formazione finalizzato al rilascio di un attestato di
formazione che contempla l’attività pertinente, purché
l’attività in questione sia svolta sotto la supervisione
di una persona ritenuta adeguatamente qualificata.
4.
Le persone interessate dichiarano per via telematica
alla Camera di commercio competente di avvalersi di
una delle deroghe di cui ai commi 1, 2 e 3 secondo le
modalità di cui all’articolo 13, comma 7.
L’istanza è corredata da una dichiarazione sostitutiva,
in base agli articoli 46 e 47del decreto del Presidente
della Repubblica n. 445 del 2000, attestante che il
richiedente è in possesso del requisito necessario al
rilascio della pertinente deroga temporanea.
Articolo 12 - Esenzioni
1.
Non è soggetta ad obbligo di certificazione di cui
all’articolo 9, comma 1:
a) la persona che svolge operazioni di brasatura o salda-
tura di parti di un sistema o di parti di un’apparecchia-
tura nell’ambito di una delle attività di cui all’articolo
8, comma 1, lettera a), qualificato o approvato in base
all’allegato I punti 3.1.2 e 3.2.3 del decreto legislativo
25 febbraio 2000, n. 93, purché tali operazioni siano
svolte sotto la supervisione di una persona in possesso
di un certificato che contempla l’attività pertinente;
b) la persona addetta al recupero di gas fluorurati ad
effetto serra dalle apparecchiature di cui all’articolo
2 del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, la
cui carica di gas fluorurati ad effetto serra è inferiore
a 3 kg, negli impianti autorizzati in conformità all’ar-
ticolo 8, comma 3, dello stesso decreto legislativo, a
condizione che tale persona sia assunta dall’impresa
che detiene l’autorizzazione e sia in possesso di un
attestato di competenza rilasciato dal titolare dell’au-
torizzazione che certifica il completamento di un corso
di formazione sulle competenze e sulle conoscenze
minime relative alla categoria III, come indicato nell’al-
legato al regolamento (Ce) n. 303/2008.
2.
Le persone interessate dichiarano alla Camera di
commercio competente di avvalersi di una delle
esenzioni di cui al comma 1 secondo le modalità di
cui all’articolo 13, comma 7. L’istanza è corredata da
una dichiarazione sostitutiva, in base agli articoli 46 e
47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445
del 2000, attestante che il richiedente è in possesso
del requisito necessario al rilascio della pertinente
esenzione.
Articolo 13 - Registro nazionale delle persone e delle
imprese certificate
1.
È istituito, presso il Ministero dell’ambiente e della
tutela del territorio e del mare, sulla base delle risorse
già destinate a tali finalità dalla normativa vigente, il
Registro telematico nazionale delle persone e delle
imprese certificate. La gestione del Registro è affidata
alle Camere di commercio competenti che vi fanno
fronte con le risorse e le modalità previste dalla legi-
slazione vigente.
2.
Al Registro accedono, per quanto di loro competenza,
l’Istituto superiore per la protezione e la ricerca am-
bientale (Ispra), le Camere di commercio competenti,
gli organismi di certificazione, gli organismi di valu-
tazione della conformità e l’Organismo di accredita-
mento.
3.
Il Registro è costituito dalle seguenti sezioni:
a) Sezione degli organismi di certificazione di cui all’ar-
ticolo 5, nonché degli organismi di valutazione della
conformità e di attestazione di cui all’articolo 7;
b)Sezione delle persone e delle imprese in possesso di
un certificato provvisorio in base all’articolo 10;
c) Sezione delle persone e delle imprese certificate ai
sensi dell’articolo 9, commi 1 e 5;
d)Sezione delle persone che hanno ottenuto l’attestato
in base all’articolo 9, comma 3;
e) Sezione delle persone che non sono soggette ad ob-
bligo di certificazione in base alle deroghe o esenzioni
previste rispettivamente dagli articoli 11 e 12;
f) Sezione delle persone e delle imprese che hanno
ottenuto la certificazione in un altro Stato membro e
che hanno trasmesso copia del proprio certificato ai
sensi dell’articolo 14.
4.
L’avvenuta istituzione del Registro viene pubblicata
sul sito web del Ministero dell’ambiente e della tutela
del territorio e del mare, previo avviso nella Gazzetta
ufficiale della Repubblica italiana.
5.
Tutti i soggetti tenuti all’iscrizione al Registro versano,
alle camere di commercio competenti per territorio, i
diritti di segreteria previsti dall’articolo 18, comma 1,
lettera d), della legge 29 dicembre 1993, n. 580, così
come modificata dal decreto legislativo 15 febbraio
2010, n. 23, il cui importo viene stabilito ai sensi del
comma 3 dello stesso articolo.
6.
Le Camere di commercio rilasciano per via telematica
alle persone e alle imprese gli attestati di iscrizione al
Registro, nonché le visure dei certificati e degli atte-
stati validi anche ai fini dell’attestazione del possesso
dei requisiti di cui all’articolo 9.
7.
Le informazioni da riportare nelle seguenti istanze e
le modalità per la loro presentazione sono pubblicate
sul sito web del Ministero dell’ambiente e della tutela
del territorio e del mare, previo avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana:
a) domande di iscrizione al Registro di cui agli articoli
5, 7 e 8;
b)domande di certificazione provvisoria di cui all’articolo
10;
c) dichiarazioni di deroghe ed esenzioni di cui agli arti-
coli 11 e 12.
8.
I pagamenti dei diritti di segreteria previsti sono effet-
tuati secondo le procedure e le modalità predisposte
dalle Camere di commercio.
ambiente
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Gas Fluorurati: Registro degli impianti.
Nel sito web del Ministero dell’ambiente sono presen-
ti il “registro dell’apparecchiatura” e il “Registro del Si-
stema”.
Gli operatori delle applicazioni fisse di refrigerazione,
condizionamento d’aria e pompe di calore, contenenti
3 kg o più di gas fluorurati ad effetto serra hanno l’ob-
bligo di tenere il “Registro dell’Apparecchiatura” di cui
all’articolo 2 del regolamento (Ce) n. 1516/2007.
Gli operatori dei sistemi fissi di protezione antincendio
contenenti 3 kg o più di gas fluorurati ad effetto serra
tengono il “Registro del Sistema” di cui all’articolo 2 del
regolamento (Ce) n. 1497/2007.
Nei registri di cui sopra, gli operatori riportano le infor-
mazioni previste dall’articolo 3, paragrafo 6, del rego-
lamento (Ce) n. 842/2006.
Con avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 35 del
11/02/2013, il Ministero dell’ambiente informa che
nel suo sito web (www.miniambiente.it) sono riportati
i formati dei due registri, nonché le modalità della loro
messa a disposizione.
PARLAMENTO EUROPEO
Regolamento 17 maggio 2006, n. 842/2006/Cee
Testo aggiornato al 14/12/2012
….
Articolo 3 - Contenimento
1.
Gli operatori delle seguenti applicazioni fisse: refri-
gerazione, condizionamento d’aria, pompe di calore
InformaImpresa
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Venerdì
8
marzo
2013