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rifessi sulla salute delle persone. Detto uso, quindi, può riguardare anche l’acqua non potabile. Ad esempio, rife-ribili all’uso igienico-sanitario gli allacciamenti di servizi igienici (lavabo, water, ecc.) di qualsiasi edifcio. Le suddette considerazioni attengono solamente l’ap-plicazione delle Norme tecniche di attuazione del Pta mentre, al di fuori di tale ambito (es. canoni e tariffe) valgono, per quanto concerne la classifcazione degli usi delle acque, le relative norme di settore

Articolo 42 – defusso minimo vitale

La delibera della Giunta regionale n. 80/2011 precisa meglio l’intero articolo che è teso a garantire in ge-nerale un valore minimo della portata dell’alveo, nelle immediate vicinanze a valle delle derivazioni concesse, non inferiore del valore minimo al defusso minimo vitale. Precisa inoltre che le licenze di attingimento, che possono essere riferite a corsi d’acqua superfciali, non sono da considerare vere e proprie derivazioni d’acqua né, tanto meno concessioni, ma costituiscono pur sempre una particolare modalità di prelievo d’acqua che avviene senza opere fsse.

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cONTRATTUALE

32 D.L. 9 febbraio 2012, n.5. Disposizioni

urgenti in materia di semplificazione e sviluppo.

In sintesi le principali disposizioni che riguardano la nor-mativa sul lavoro contenute nel decreto legge sulla Sem-plifcazione.

L’art. 14 afferma una serie di principi volti a semplifca-re i controlli sulle imprese. Si afferma che la disciplina dei controlli sulle imprese deve essere ispirata ai prin-cipi della semplicità, della proporzionalità dei controlli e dei relativi adempimenti burocratici alla effettiva tu-tela del rischio, nonché al coordinamento svolto dalle amministrazioni statali, regionale e locali. A tal propo-sito il Governo è autorizzato ad emanare dei regola-menti volti a razionalizzare, semplifcare e coordinare i controlli sulle imprese, garantendo la proporzionali-tà degli stessi, l’eliminazione delle attività di controllo non necessarie rispetto alla tutela degli interessi pub-blici, il coordinamento e la programmazione dei pre-detti controlli per evitare duplicazioni e sovrapposizio-ni che possano arrecare danno alle attività dell’impre-sa.

L’art. 15 interviene sulle procedure per la richiesta di interdizioni anticipata dal lavoro per maternità, attri-buendo più poteri alle ASL, a partire dal 1° aprile 2012. In pratica, nei casi di gravi complicanze della gravidan-za o di persistenti forme morbose che si presume pos-sano essere aggravate dallo stato di gravidanza, spet-terà esclusivamente alle ASL rilasciare il provvedimen-to di autorizzazione , secondo modalità che verranno defnite dalla Conferenza Stato-Regioni.

Negli altri casi, che riguardano l’esistenza di condizioni di lavoro od ambientali ritenute pregiudizievoli per la salute della domma e del bambine, o l’impossibilità di spostare la lavoratrice in gravidanza ad altre mansioni, la competenza a rilasciare l’autorizzazione sarà della Direzione Territoriale del Lavoro, ma dopo aver sentito le ASL di competenza.

L’art. 17 stabilisce che per l’assunzione di lavoratori extracomunitari, in possesso di permesso di soggiorno per lavoro subordinato in corso di validità, la comuni-cazione di assunzione al centro per l’impiego assolve anche agli obblighi di comunicazione della stipula del contratto di soggiorno, (Modello Q). Pertanto non sarà

più necessario compilare e sottoscrivere il contratto di soggiorno.

La norma poi semplifca le procedure di assunzione per lavoratori stagionali prevedendo il meccanismo del si-lenzio-assenso qualora lo Sportello unico per l’immi-grazione non abbia comunicato il suo diniego entro 20 gg. dalla presentazione della domanda. In questo caso la richiesta deve riguardare un lavoratore già autoriz-zato a svolgere l’attività lavorativa presso lo stesso da-tore di lavoro l’anno precedente e il lavoratore sia stato regolarmente assunto dal datore di lavoro.

Viene inserita un nuovo comma nell’art. 24 del T.U. Im-migrazione con il quale si riconosce al lavoratore la possibilità di non rientrare in patria al termine del la-voro stagionale qualora lo stesso trovi una nuova op-portunità di lavoro stagionale, presso lo stesso o altro datore di lavoro; in tal caso l’autorizzazione al lavoro stagionale viene prorogata ed il permesso di soggiorno può essere rinnovato, fermo restando il limite massimo di 9 mesi di permanenza in Italia.

Il provvedimento, infne, semplifca le procedure relati-ve ai permessi di soggiorno pluriennali, stabilendo che la richiesta di assunzione per gli anni successivi al pri-mo, può essere presentata anche da un datore di lavoro diverso da quello che ha ottenuto il nulla osta trienna-le al lavoro stagionale.

L’art. 19 interviene sul regime sanzionatorio previsto dall’art. 39, comma 7 della legge 133/2008, fornen-do chiarimenti sulle nozioni di “omessa registrazione ” e “infedele registrazione” sul Libro Unico del lavoro. In particolare la nozione di “omessa registrazione” si rife-risce alle scritture complessivamente omesse e non a ciascun singolo date del quale manchi la registrazione: ciò signifca che sotto l’aspetto sanzionatorio va con-siderata un’unica violazione che fa riferimento a tutte quelle che sono tra di loro connesse.

La nozione di infedele registrazione, invece, va riferita alle scritturazioni di dati diverse rispetto alla qualità o quantità della prestazione lavorativa effettivamente resa o alle somme effettivamente erogate. In questo caso vanno applicate tante sanzioni quante sono le re-gistrazioni infedeli, ciò in quanto l’infedele registrazio-ne è conseguente ad un comportamento omissivo fna-lizzato ad una evasione contributiva e fscale.

Infne, l’art. 21 riscrive il comma 2 dell’art 29 del D.Lgs. 276/2003 riguardante la responsabilità solidale negli appalti. Rispetto al testo previgente, la nuova disposi-zione dispone espressamente che la responsabilità so-lidale del committente imprenditore o datore di lavoro si estende anche ai premi assicurativi (es INAIL), anche se ciò era già sottinteso, nonché al trattamento di fne rapporto. Inoltre viene specifcato che in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto, resta escluso qualsiasi obbligo per le sanzioni civili di cui ri-sponde solo il responsabile dell’inadempimento.

cONTRATTUALE

33 Pulizia: imprese artigiane. Accordo Regionale

20.01.2012: sintesi delle novità.

Confartigianato Veneto e O.O.S.S. regionali di settore hanno sottoscritto il 20 gennaio 2012 l’Accordo Re-gionale che garantisce la soglia minima di trattamento economico e riattiva nel Veneto la contrattazione inte-grativa.

Il nuovo Accordo regionale per il settore artigiano delle imprese di Pulizia, in mancanza del rinnovo del relativo Contratto Nazionale, defnisce nel Veneto con decorrenza da febbraio 2012 la soglia minima di trattamento eco-nomico dei dipendenti e riattiva la regolamentazione integrativa regionale. Tale regolamentazione prevede l’istituzione, da febbraio ad agosto 2012, del Premio

8 InformaImpresa Venerdì 9 marzo 2012

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