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Note

Nel Piano regionale delle acque viene inoltre precisato all’articolo 21, comma 6, che “Per gli scarichi di acque refue domestiche, provenienti da installazioni o edifci isolati non recapitanti in pubblica fognatura e per un numero di abitanti equivalenti inferiore a 50, l’autoriz-zazione allo scarico può essere compresa nel permesso di costruire. L’autorizzazione allo scarico ha validità di 4 anni e si intende tacitamente rinnovata se non in-tervengono variazioni signifcative della tipologia del sistema di trattamento e più in generale della caratte-ristiche dello scarico. L’autorizzazione dovrà essere ri-vista qualora le caratteristiche dello scarico dovessero cambiare dal punto”.

E’ evidente che, nella Regione del Veneto, non essendo stati defniti limiti ai refui dei mestieri in questione, gli scarichi sono sempre ammessi nei corpi ricettori, sen-za necessità di autorizzazione alcuna (perché richiesta in fase di costruzione). Peraltro il tutto (il relazione al-la non necessità dell’autorizzazione), si evince anche dall’articolo 107, comma 2, del decreto legislativo n. 152/2006, che riporta quanto segue: “Gli scarichi di ac-que refue domestiche che recapitano in reti fognarie sono sempre ammessi purché osservino i regolamenti emanati dal soggetto gestore del servizio idrico integrato ed ap-provati dall'Autorità d'ambito competente”.

La stessa posizione viene ribadita all’articolo 124, comma 4, del decreto legislativo n. 152/2006 che cita espressamente “ … gli scarichi di acque refue domestiche in reti fognarie sono sempre ammessi nell'osservanza dei regolamenti fssati dal gestore del servizio idrico integrato ed approvati dall'Autorità d'ambito”.

AMBIENTE

16 Parrucchieri, barbieri e istituti di bellezza:

per la Regione del Veneto, gli scarichi reflui di tali attività sono sempre assimilati a quelli domestici.

Con il piano regionale delle acque, la Regione del Veneto, ha da tempo stabilito, che i refui scaricati dai labora-tori di parrucchiere, barbiere e istituti di bellezza, sono sempre assimilati a quelli domestici. Di conseguenza non vi è un problema di rispetto dei limiti di scarico dei refui, in quanto sempre ammessi nei corpi ricettori, e non necessitano di particolari autorizzazioni. Per ulteriori approfondimenti consultare la notizia com-pleta on line n. 516 su www.informaimpresa.it

AMBIENTE

17 Lavanderie e stirerie per utenza residenziale:

per la Regione del Veneto, gli scarichi reflui di tali attività sono assimilati a quelli domestici, a condizione che vengano utilizzate lavatrici ad acqua con capacità complessiva massima di carico pari a 20 Kg.

Con il piano regionale delle acque, la Regione del Ve-neto, ha da tempo stabilito, che i refui scaricati dalle “lavanderie e stirerie che siano rivolte esclusivamente all’utenza residenziale e che utilizzino lavatrici ad acqua con capacità complessiva massima di carico pari a 20 kg” , sono sempre assimilati a quelli domestici . Di con-seguenza non vi è un problema di rispetto dei limiti di scarico dei refui. Gli aspetti che assolutamente vanno rispettati sono due:

1)le lavanderie e le stirerie devono essere rivolte esclu-sivamente all’utenza residenziale;

2)possono essere utilizzate lavatrici ad acqua con capa-cità complessiva massima di carico pari a 20 kg. Se rispettati tali due aspetti gli scarichi refui, sono sempre ammessi nei corpi ricettori, e non necessitano di particolari autorizzazioni.

Per ulteriori approfondimenti consultare la notizia com-pleta on line n. 517 su www.informaimpresa.it

AMBIENTE

18 Attività della ristorazione: per la Regione del

Veneto, gli scarichi reflui di tali attività sono sempre assimilati a quelli domestici

Con il piano regionale delle acque, la Regione del Veneto, ha da tempo stabilito, che le acque refue provenienti dagli insediamenti adibiti all’attività di ristorazione, sono sempre assimilate a quelle domestiche. Di conseguenza non vi è un problema di rispetto dei limiti di scarico dei refui, in quanto sempre ammessi nei corpi ricettori, e non necessitano di particolari autorizzazioni. Per ulteriori approfondimenti consultare la notizia com-pleta on line n. 518 su www.informaimpresa.it

AMBIENTE

19 Attività della panificazione e/o pasticceria:

per la Regione del Veneto, gli scarichi reflui di tali attività sono sempre assimilati a quelli domestici.

Con il piano regionale delle acque, la Regione del Veneto, ha da tempo stabilito, che le acque refue provenienti da attività di vendita al dettaglio di generi alimentari o altro commercio al dettaglio, anche con annesso laboratorio di produzione fnalizzato alla vendita stessa, sono sempre assimilate a quelle domestiche. Di conseguenza non vi è un problema di rispetto dei limiti di scarico dei refui, in quanto sempre ammessi nei corpi ricettori, e non necessitano di particolari autorizzazioni.

Per ulteriori approfondimenti consultare la notizia com-pleta on line n. 519 su www.informaimpresa.it

AMBIENTE

20 Acque reflue industriali (scarichi): derivano

da edifici o impianti in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni. Lo sono anche quelle delle acque meteoriche di dilavamento.

Defnizione di acque refue industriali: qualsiasi tipo di acque refue scaricate da edifci o impianti in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni, diverse dalle acque refue domestiche e, in generale, dal-le acque meteoriche di dilavamento; sono riconducibili alle acque refue industriali anche le acque meteoriche di dilavamento che dilavano superfci ove vi sia la pre-senza di depositi di rifuti, materie prime, prodotti, non protetti dall’azione degli agenti atmosferici, oppure in cui avvengano lavorazioni, comprese operazioni di carico e scarico, o ricorrano altre circostanze, che comportino la possibilità di dilavamento di sostanze pericolose o comunque di sostanze in grado di determinare effettivi pregiudizi ambientali.

Obbligo di autorizzazione allo scarico

L’art. 124 del decreto legislativo n. 152/2006, stabilisce che tutti gli scarichi devono essere autorizzati. La do-manda di autorizzazione va presentata alla Provincia o all’Autorità d’ambito se lo scarico è in pubblica fognatura. L’autorizzazione deve essere rilasciata entro 90 giorni dalla ricezione della domanda e vale per quattro anni.

Art. 37 – del Piano di Tutela delle Acque della Regione del Veneto - Acque refue industriali

L’articolo 37 riportato nel piano regionale delle acque del Veneto, detta le regole relative al rispetto dei limiti tabellari a seconda del punto di scarico, inoltre chiarisce come devono essere organizzate le reti di raccolta. Peral-

InformaImpresa 5 Venerdì 9 marzo 2012

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