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AMBIENTE

14 Acque reflue (scarichi) assimilabili alle acque

reflue domestiche.

Quando un’azienda può dichiarare il suo scarico assi-milabile a quello domestico, anziché industriale Acque refue (scarichi) assimilabili alle acque refue domesti-che. Quando un’azienda può dichiarare il suo scarico assimilabile a quello domestico, anziché industriale Nel ambito del piano di tutela delle acque della Regione del Veneto, sono previste le linee guida per l’applica-zione delle norme tecniche del piano stesso. Tali linee guida fanno riferimento alla deliberazione della Giunta regionale n. 80 del 27/01/2011. Si tratta di indirizzi operativi.

Con questa nota si affronta l’importante questione de-gli scarichi di acque refue delle aziende, che possono essere considerate assimilate a quelle domestiche. L’eventuale classifcazione di scarichi di acque refue assimilabili ai domestici, comporta notevoli vantaggi per le imprese, in quanto vengono superati diversi aspetti riguardanti l’obbligo di essere in possesso di specifche autorizzazioni e, in diversi casi, di rispetto dei limiti di scarico (per alcuni parametri) previsti nella tabella stabilita dalla normativa.

Gli scarichi provenienti da attività produttive che pre-sentino valori compresi entro i limiti stabiliti nel piano regionale delle acque, alla tabella prevista dall’art. 34, comma 1) punto a.3), sono assoggettati alla stessa di-sciplina delle acque refue domestiche. In caso contrario sono assoggettati alla normativa per gli scarichi delle acque refue industriali.

Infatti alla voce e.3 (art. 34) del Piano della tutela delle acque viene precisato che sono acque refue assimilabili alle acque refue domestiche, “le altre acque refue che, prima di ogni trattamento depurativo, siano caratte-rizzate da parametri contenuti entro i limiti di cui alla seguente tabella”:

Temperatura 30° C

pH 7,5 8,5 Solidi sospesi 200 mg/l COD 500 mg/l BOD5 250 mg/l N totale 80 mg/l N ammoniacale 30 mg/l P totale 10 mg/l Tensioattivi 4 mg/l Oli e grassi 40 mg/l

Altri inquinanti, qualora presenti, devono essere conte-nuti entro i limiti di emissione previsti dalla tabella 1 allegato B, colonna scarico in acque superfciali, nel caso di scarico in acque superfciali, o entro i limiti previsti dalla tabella 2 allegato C, integrati dalle disposizioni previste all’articolo 30, comma 7, delle presenti norme tecniche (del Piano), nel caso di scarico nel suolo.

Assimilazione certa per alcune attività d’impresa (servizi alla persona, lavanderia, commercio) in quanto aventi caratteristiche equivalenti a quelle domestiche.

Sono sempre assimilabili alle acque refue domestiche: - I laboratori di parrucchiere, barbiere e istituti di bellez-za

- Lavanderie e stirerie che siano rivolte esclusivamente all’utenza residenziale e che utilizzino lavatrici ad acqua con capacità complessiva massima di carico pari a 20 kg

Inoltre sono sempre assimilabili alle acque refue do-

mestiche:

- Attività di vendita al dettaglio di generi alimentari o altro commercio al dettaglio, anche con annesso la-boratorio di produzione fnalizzato alla vendita stessa (si ritiene rientrino i panifcatori)

- le acque refue provenienti dagli insediamenti adibiti ad attività alberghiera e della ristorazione, ricreativa, turistica e scolastica, commerciale e di servizi quali, ….magazzinaggio, comunicazioni, informatica e studi professionali….

- le acque refue provenienti da servizi igienici annessi a stabilimenti industriali, qualora siano collettate e scaricate con rete separata da quelle delle acque refue industriali.

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15 Assimilazione alle acque reflue domestiche.

Pubblicato il regolamento nazionale che vale solo nel caso di assenza di disciplina specifica della Regione: le imprese Venete si attengono quindi alla disciplina regionale.

Se gli scarichi sono assimilati ai domestici, tutto si sem-plifca. Non è necessaria la specifca autorizzazione ed è possibile lo scarico dei refui, nei corpi ricettori, senza particolari vincoli di rispetto dei limiti tabellari. Pubblicato nella Gazzetta Uffciale del 03/02/11, n. 28, il Decreto del Presidente della Repubblica 19/10/2011, n. 227, riguardante il “Regolamento per la semplifca-zione di adempimenti amministrativi in materia am-bientale gravanti sulle imprese, a norma dell’art. 49, comma 4-quater, del decreto legge 31/05/10, n. 78, convertito, con modifcazioni, dalla legge 30/07/10, n. 122”. Fra gli aspetti trattati, si trova anche quello dell’assimilazione alle acque domestiche di taluni sca-richi derivanti da diverse attività.

Il regolamento prevede anche semplifcazioni in mate-ria di scarichi di acque refue assimilate a quelle dome-stiche. E’ bene precisare che tali semplifcazioni si ap-plicano in assenza di disciplina regionale (relativamen-te ai criteri di assimilazione). La Regione Veneto, con il Piano di tutela delle acque, con delibera del consiglio regionale n. 107 del 05/11/2009, ha da tempo stabi-lito le regole dell’assimilazione degli scarichi refui a quelli domestici per alcune attività.

Di seguito si riportano le “diposizioni statali” previste da questo regolamento, e quelle della “Regione del Ve-neto”, stabilite con il “Piano regionale delle acque”.

Disposizioni statali

Il regolamento (statale) si applica alle categorie di im-prese di cui all’articolo 2 del decreto del Ministro delle attività produttive 18/04/2005. Le imprese devono at-testare l’appartenenza a tali categorie mediante dichia-razione sostitutiva di certifcazione ai sensi dell’artico-lo 46 del DPR 28/12/2000, n. 445.

Decreto Ministeriale 18/04/2005 - Articolo 2 1. La categoria delle microimprese, delle piccole impre-se e delle medie imprese (complessivamente defnita PMI) è costituita da imprese che: a) hanno meno di 250 occupati, e

b)hanno un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro, oppure un totale di bilancio annuo non supe-riore a 43 milioni di euro.

2. Nell'ambito della categoria delle PMI, si defnisce piccola impresa l'impresa che: a) ha meno di 50 occupati, e

b) ha un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro.

3. Nell'ambito della categoria delle PMI, si defnisce microimpresa l'impresa che: a) ha meno di 10 occupati, e

b) ha un fatturato annuo oppure un totale di bilancio

2 InformaImpresa Venerdì 9 marzo 2012

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