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voratori e delle lavoratrici, come defniti dall’articolo 2, comma 1, lettera a), dei preposti e dei dirigenti, nonché la formazione facoltativa dei soggetti di cui all’articolo 21, comma 1, del decreto legislativo n. 81/2008.

Premessa

La formazione di cui all’accordo Stato/Regioni, riguar-da tutti i lavoratori ed è distinta da quella relativa a mansioni o all’uso di attrezzature particolari. Qualora il lavoratore svolga operazioni e utilizzi attrezzature per cui il decreto legislativo n. 81/2008 (testo unico sulla sicurezza) preveda percorsi formativi ulteriori, specifci e mirati, questi andranno ad integrare la formazione oggetto di questo accordo, così come l’addestramento di cui al comma 5 dell’articolo 37 del medesimo de-creto.

Defnizione di “lavoratore” stabilita all’articolo 2, com-ma 1, lettera a) del decreto legislativo n. 81/2008

“Lavoratore: persona che, indipendentemente dal-la tipologia contrattuale, svolge un’attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fne di apprendere un mestiere, un’arte o una pro-fessione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e fami-liari. Al lavoratore così defnito è equiparato: il socio la-voratore di cooperativa o di società, anche di fatto, che presta la sua attività per conto delle società e dell’ente stesso; l’associato in partecipazione di cui all’articolo 2549, e seguenti del codice civile; il soggetto bene-fciario delle iniziative di tirocini formativi e di orien-tamento di cui all’articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, e di cui a specifche disposizioni delle leggi regionali promosse al fne di realizzare momen-ti di alternanza tra studio e lavoro o di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro; l’allievo degli istituti di istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi di formazio-ne professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fsici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali limitatamente ai periodi in cui l’allievo sia effettivamente applicato alla strumentazione o ai laboratori in questione”

Defnizione di “dirigente” stabilita all’articolo 2, comma 1, lettera d) del decreto legislativo n. 81/2008

“Dirigente: persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adegua-ti alla natura dell’incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l’attività lavorativa e vigilando su di essa”

Defnizione di “preposto” stabilita all’articolo 2, comma 1, lettera e) del decreto legislativo n. 81/2008

“Preposto: persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzio-nali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, so-vrintende alla attività lavorativa e garantisce l’attua-zione delle direttive ricevute, controllandone la corret-ta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa”

Cosa prevede la normativa in relazione all’obbligo di formazione per i lavoratori

Il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore ri-ceva una formazione suffciente ed adeguata in mate-ria di salute e sicurezza, anche rispetto alle conoscenze linguistiche, con particolare riferimento a:

a) concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo, assistenza;

b) rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e al-le conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell’azienda.

La formazione dei lavoratori e dei loro rappresentan-ti deve essere periodicamente ripetuta in relazione all’evoluzione dei rischi o all’insorgenza di nuovi ri-schi.

Cosa prevede la normativa in relazione all’obbligo di formazione per i dirigenti

I dirigenti ricevono a cura del datore di lavoro, un’ade-guata e specifca formazione e un aggiornamento pe-riodico in relazione ai propri compiti in materia di salu-te e sicurezza del lavoro.

Cosa prevede la normativa in relazione all’obbligo di formazione per i preposti

I preposti ricevono a cura del datore di lavoro, un’ade-guata e specifca formazione e un aggiornamento pe-riodico in relazione ai propri compiti in materia di salu-te e sicurezza del lavoro.

Cosa prevede la normativa in relazione alla formazione per i componenti dell’impresa familiare, i lavoratori au-tonomi, i coltivatori diretti del fondo i soci delle società semplici operanti nel settore agricolo

I componenti dell’impresa familiare di cui all’artico-lo 230-bis del codice civile, i lavoratori autonomi che compiono opere o servizi ai sensi dell’articolo 2222 del codice civile, i coltivatori diretti del fondo, i soci delle società semplici operanti nel settore agricolo, gli ar-tigiani e i piccoli commercianti hanno facoltà (quindi non obbligo) di partecipare a corsi di formazione speci-fci in materia di salute e sicurezza sul lavoro, incentrati sui rischi propri delle attività svolte, secondo le previ-sioni di cui all’articolo 37, fermi restando gli obblighi previsti da norme speciali.

Il centro formativo CESAR srl è l’unico soggetto di ri-ferimento della Confartigianato di Vicenza (tel. 0444 960100 – mail: cesar@confartigianatovicenza.it ). Colo-ro che devono organizzare la formazione obbligatoria per i lavoratori, troveranno nel CESAR srl, una struttura competente, in grado di assistere le aziende nell’orga-nizzazione del corso necessario, nel pieno rispetto del-le indicazioni previste dalla normativa.

Tutte le informazioni riguardanti l’Accordo Stato/Regio-ni con riferimento alla formazione obbligatoria per i lavoratori, i preposti e i dirigenti vengono riportate nel fle - documento sulla formazione obbligatoria dei lavo-ratori.pdf consultabile on line alla notizia 506 su www. informaimpresa.it

16 InformaImpresa Venerdì 9 marzo 2012

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