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1. Obblighi e benefci per coloro che aderiranno al nuovo regime

I soggetti che svolgono un’attività di lavoro autonomo (attività artistica o professionale) o di impresa esercitata in forma di ditta individuale o associativa di cui all’ar-ticolo 5 del D.P.R. n. 917/86 (ossia in forma societaria:

società in nome collettivo e società in accomandita semplice ), possono accedere al regime di trasparenza fscale a condizione che provvedano:

a)all’invio telematico direttamente o per il tramite di un intermediario abilitato (ai sensi dell’articolo 3, comma 3, del D.P.R. n. 322/1998) all’amministrazione fnanziaria: - dei corrispettivi;

- delle fatture emesse e ricevute;

- delle risultanze degli acquisti e delle cessioni non soggetti a fattura;

b)all’istituzione di un conto corrente dedicato ai movi-menti fnanziari relativi all’attività di impresa eserci-tata.

Il regime di trasparenza fscale comporta una serie di benefci di legge, di seguito elencati:

BENEFICI CONSISTENTI IN:

a)semplifca-zione degli a d e mp i -menti am-minist ra-tivi;

a) predisposizione automatica da parte dell’Agenzia delle entrate delle liqui-dazioni periodiche IVA, dei modelli di versamento e della dichiarazione IVA, eventualmente previo invio te-lematico da parte del contribuente di ulteriori informazioni necessarie; b) predisposizione automatica da parte dell’Agenzia delle entrate del mo-dello 770 semplifcato, del modello CUD e dei modelli di versamento periodico delle ritenute, nonché gestione degli esiti dell’assistenza fscale, eventualmente previo invio telematico da parte del sostituto o del contribuente delle ulteriori informazioni necessarie;

c) soppressione dell’obbligo di certi-fcazione dei corrispettivi mediante scontrino o ricevute fscale; d) anticipazione del termine di com-pensazioni superiori a 15.000 euro ed esonero dalla prestazione della garanzia per i rimborsi IVA.

b)assisten-z a neg l i a d e mp i -menti am-ministrati-vi da parte dell’Ammi-nistrazio-ne finan-ziaria, c)accelera-zione del rimborso o della com-pensazio-ne dei cre-diti IVA;

2. Ulteriori benefci accordati

Ulteriori benefci sono accordati a chi accede al regime di trasparenza fscale consistenti:

a) per i contribuenti non soggetti al regime di ac-certamento basato sugli studi di settore , ai sensi dell’articolo 10 della legge 8 maggio 1998, n. 146,

nell’esclusione dagli accertamenti basati sulle presun-zioni semplici (accertamenti c.d. analitico –induttivo)

di cui all’articolo 39, primo comma, lettera d), secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e all’articolo 54, secondo comma, ultimo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 esclusione dagli accertamenti basati sulle presunzioni semplici, anche se queste siano gravi, precise e concordanti (art. 39, comma 1, lettera d), secondo periodo, D.P.R. n. 600/73);

b)nella riduzione di un anno dei termini di decadenza per l’attività di accertamento previsti dall’articolo 43, primo comma, DPR 917/86 e art. 57, primo comma, DPR 633/72; la disposizione non si applica in caso di violazione che comporta l’obbligo di denuncia ai sensi

dell’articolo 331 del codice di procedura penale per uno dei reati di cui al D.lgs. 74/2000.

3. I soggetti in contabilità semplifcata

Il regime sarà graduato su più livelli, prevedendo i bene-fìci prima elencati che sono comuni per tutti i soggetti che, rispettando le condizioni previste dalla normativa in esame, vi intendono accedere. Il comma 4 dell’articolo 10 prevede, inoltre, ulteriori benefìci più specifcamente indirizzati verso quei soggetti che non sono in regime di contabilità ordinaria. Se le imprese, esercitate in forma di ditta individuale, società in nome collettivo, società in accomandita semplice, sono in regime di contabilità semplifcata , possono accedere ad ulteriori benefci , oltre a quelli sopra indicati, consistenti nella:

a) determinazione del reddito IRPEF secondo il criterio di cassa e predisposizione in forma automatica da parte dell’Agenzia delle entrate delle dichiarazioni IRPEF ed IRAP;

b) esonero dalla tenuta delle scritture contabili rilevanti ai fni delle imposte sui redditi e dell’IRAP e dalla tenuta del registro dei beni ammortizzabili; c) esonero dalle liquidazioni, dai versamenti periodici e dal versamento dell’acconto ai fni IVA.

L’accesso, per opzione, al nuovo regime determinerà in capo ai soggetti in contabilità semplifcata (ricavi inferiori a 700.000 euro e 400.000 euro per le attività di servizi) effetti signifcativi poiché il reddito di impre-sa, imponibile ai fni Irpef, non sarà più determinato in base al principio di competenza bensì a quello di cassa: i costi e ricavi saranno rilevati in funzione della loro manifestazione fnanziaria ossia nel periodo di imposta di incasso e pagamento.

Alla determinazione del reddito in base al criterio di cassa si aggiungono l’esonero della tenuta delle scrit-ture contabili ai fni Irpef e Irap e del registro dei beni ammortizzabili. Infne il versamento dell’IVA in unica scadenza. Di fatto i semplifcati godrebbero di una dra-stica riduzione di adempimenti amministrativi.

4. Le condizioni di accesso

Le condizioni di accesso al regime premiale come sopra indicato consistono nell’invio telematico, direttamente o per il tramite di un intermediario abilitato, delle in-formazioni e dati richiesti che dovrebbero permettere all’Amministrazione fnanziaria la realizzazione e il completamento di tutte le attività di controllo. Inoltre, i soggetti che accedono per opzione al regime di traspa-renza fscale, dovranno adempiere anche agli obblighi previsti dalla normativa sull’ antiriciclaggio di cui al decreto legislativo n. 231 del 2007.

E’ comunque demandato ad un provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate la puntuale indivi-duazione di tutte le condizioni di accesso al “tutoraggio” offerto dall’Agenzia delle entrate. 5. Decadenza dai benefci

e relativa disciplina sanzionatoria

I soggetti che non adempiono agli obblighi previsti nonché a quelli previsti dalla normativa antiriciclaggio (D.Lgs. 231/07) perdono il diritto di avvalersi dei benefci previsti e sono soggetti all’applicazione di una sanzione amministrativa da euro 1.500 a euro 4.000.

Se gli adempimenti (lettera a)) sono eseguiti con un ritardo non superiore a 90 giorni, i soggetti non deca-dono dai benefci, ferma restando l’applicazione della sanzione sopra indicata per la quale è possibile avvalersi dell’istituto del ravvedimento operoso (art. 13 del d.lgs. 472/97).

I BENEFICI PER I SOGGETTI CUI SI APPLICANO GLI ACCERTAMENTI BASATI SUGLI STUDI DI SETTORE 1. I soggetti congrui e coerenti

Il comma 9 del medesimo articolo 10 in esame dispone

14 InformaImpresa Venerdì 9 marzo 2012

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