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CONTRATTUALE - LAVORO

25 TFR: coefficiente di rivalutazione.

Il coefficiente di rivalutazione del TFR maturato al 31.01.2010, in caso di cessazione dal 15.01.2011 al 14.02.2011 è il seguente:

0,4217 %

CONTRATTUALE - LAVORO

26 Verbale d’incontro per l’erogazione dell’EET per

il settore Comunicazione artigiano.

Il giorno 22 febbraio u.s. la Confartigianato del Veneto ha sottoscritto con CGIL, CISL e UIL regionali di settore un Accordo Regionale per il settore artigiano della Co-municazione.

Il testo integrale dell’accordo è allegato in calce alla presente notizia.

L’Accordo conferma l’erogazione dell’EET per il periodo dal 01.02.2011 al 31.08.2011.

Tale elemento va riconosciuto ai soli apprendisti assunti ex L.196/97 (e quindi non agli assunti con l’apprendista-to professionalizzante).

VERBALE DI INCONTRO PER L’EROGAZIONE DELL’ELEMENTO ECONOMICO TERRITORIALE (EET) PER IL PERIODO FEBBRAIO 2011 –AGOSTO 2011 PER I LAVORATORI DEL SETTORE COMUNICAZIONE

ARTIGIANO DEL VENETO

Il giorno 22 febbraio 2011 presso la sede della Confar-tigianato del Veneto si sono incontrate:

- la CONFARTIGIANATO del Veneto rappresentata, rap-presentata dal Presidente Claudio Miotto, dal Presi-dente regionale della categoria Rinaldo Pellizzari con l’assistenza del Segretario Regionale Luciano Braga, del responsabile delle Relazioni Sindacali Ferruccio Righetto e Oscar Rigoni funzionario del settore stes-so;

- la CNA del Veneto, rappresentata dal Presidente Ore-ste Parisato, assistito dal Segretario Generale Mario Borin e dal responsabile delle relazioni sindacali Luigi Fiorot;

- la CASARTIGIANI Veneto rappresentata dal Presidente Roberto Pignata, assistito dal Segretario Generale An-drea Prando, dal Responsabile alle Relazioni Sindacali Zenone Giuliato e dal signor Umberto D’Aliberti;

e

- la FISTEL - CISL rappresentata dal sig. Danilo Bosco; - la SLC - CGIL rappresentata dai sigg.ri Bau’ Sergio e Lo-ris Brugnera;

- la UILCOM- UIL rappresentata daI sigg.ri . Enrico De Giuli e Roberto Gasparin; Premesso che:

- Il punto 2) contratto collettivo regionale di lavoro del 30 agosto 2010, per i dipendenti delle imprese artigiane del settore della comunicazione del Vene-to prevede l’Elemento Economico Territoriale (EET) con le caratteristiche di cui alla “Legge 24.12.207 nr. 247 art. 1) comma 67” ed al “Decreto Intermini-steriale del 07 maggio 2008”, ivi compreso quanto previsto dall’art. 1, comma 47 Legge di Stabilizzazio-ne 2011 (finanziaria 2011), attuativo dell’art. 53 L.n. 122/2010(contratto di produttività), collegato all’an-damento produttivo della categoria artigiana veneta sopra richiamata per il periodo di riferimento maggio 2010 / novembre 2010;

- il medesimo articolo prevede che per l’erogazione dell’Elemento Economico Territoriale, le Parti debba-no verificare l’andamento positivo di almeno due dei parametri concordati la cui fonte è stata comunemen-te stabilita nell’EBAV; Le Parti verificato che (dati Ebav):

- il numero di imprese pur avendo un saldo negativo del -3,3% nel periodo di riferimento (maggio/novem-bre 2010) rispetto allo stesso periodo dell’anno pre-cedente (maggio/novembre 2009) rientra nei limiti fissati dal contratto regionale di lavoro;

- il numero dei lavoratori pur avendo un saldo negativo di – 4,2% nel periodo di riferimento (maggio/novem-bre 2010) rispetto allo stesso periodo dell’anno pre-cedente (maggio/novembre 2009) rientra nei limiti fissati dal contratto regionale di lavoro;

- che il numero delle ore medie di sospensione nel pe-riodo maggio 2010 – novembre 2010 rientra nei li-miti del parametro del succitato CCRL.

Tenuto conto che tutti i parametri rientrano nei limiti previsti dal succitato contratto collettivo regionale del 30 agosto 2010 punto 2), concordano quanto segue: -1-

a far data 01 febbraio 2011 e fino alla data del 31 ago-sto 2011 sarà erogato, ai lavoratori (quadri, impiegati, operai ad eccezione dei lavoratori a domicilio) in for-za nel settore Grafici e Fotografi Artigiani nel periodo di riferimento (maggio/novembre 2010) e per tutte le ore (ordinarie e straordinarie) effettivamente lavorate, l’ E.E.T. seguente:

LIVELLI EET

(quota mensile) dal 01.02.11 al 31.08.11

EET (quota oraria) dal 01.02.11 al 31.08.11 1 A 43,22 0,24983 1 B 36,72 0,21225 2 33,03 0,19092 3 29,69 0,17162 4 26,00 0,15029 5 Bis 21,96 0,12694 5 20,03 0,11578 6 17,57 0,10156

- 2 -

Agli apprendisti assunti sulla base della legge 196/97 viene riconosciuto l’EET nella misura del 70% dell’im-porto spettante rispettivamente all’operaio di livello 5°Bis (per il 1° gruppo ed il gruppo per assunti con età superiore a 24 anni) o del liv. 5° (per i gruppi 2° – 3° - impiegati), a condizione che possano far valere un’anzianità aziendale di 6 (sei) mesi nel periodo di ri-ferimento.- - 3 -

L’EET è escluso ai fini del computo del TFR. - 4 -

Le Parti ribadiscono che l’EET previsto nel CCRL del 30.08.2010 ha le caratteristiche della retribuzione pre-miale prevista dalla contrattazione collettiva territoria-le riconducibile agli elementi collegati al miglioramento della competitività aziendale, così come previsto dalla normativa vigente e dalle circolari interpretative (circo-lare Agenzia Entrate e Ministero Lavoro nr. 3 del 14 feb-braio 2011).- - 5 -

16 InformaImpresa Venerdì 11 marzo 2011

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