InformaImpresa 04 - 2014 - page 10

denominato “identificativo di serie” del record C
deve essere indicata la coppia dei dati <id docu-
mento> e <anno di stampa>, separati dal carattere
“-“ (es.: AXR-02);
-
correzione o integrazione di un file precedente-
mente inviato
: è necessaria la trasmissione di un
nuovo file, completo delle parti corrette ed inte-
grate, nonché dei dati presenti nel precedente file.
Il nuovo invio va effettuato entro il termine di sca-
denza e sostituisce integralmente il precedente;
-
scarto del file inviato
: nel caso in cui il file invia-
to sia scartato dal servizio telematico, l’utente de-
ve ripetere l’invio entro i cinque giorni lavorati-
vi successivi all’avvenuto scarto. Se il nuovo file
è correttamente accettato dal sistema informativo
dell’Agenzia, l’invio si considera tempestivo;
-
formulari di accompagnamento rifiuti
: tale tipo-
logia di documento deve essere esclusa dai do-
cumenti da indicare nel campo 14 del record C,
in quanto i soggetti che effettuano la fornitura di
tali formulari sono esonerati da qualsiasi adempi-
mento (si veda risoluzione n. 180 dell’11 giugno
2002) in merito alla registrazione e comunicazio-
ne periodica dei dati ai fini fiscali;
-
bolla d’accompagnamento
: le diverse tipologie di
documenti di accompagnamento (es. modello di
accompagnamento dei prodotti vitivinicoli, con-
traddistinto dalla serie IT, documenti di accompa-
gnamento per merci soggette ad accise) possono
essere identificate, nel campo 14 del record C, con
il valore 01.
3. SANZIONI
Si ricorda che, in caso di omessa trasmissione dei
dati, si applica la sanzione prevista dall’articolo 11
decreto legislativo 471/1997, da un minimo di euro
258,23 ad un massimo di euro 2.065,83.
Si ritiene che l’omessa o tardiva trasmissione dei da-
ti
possa costituire oggetto di ravvedimento
, ai sen-
si dell’articolo 13, lett. b), decreto legislativo n. 472
del 18 dicembre 1997, da effettuarsi entro un anno
dall’omissione.
FISC0
4 Taxisti: credito d’imposta per riduzione
dell’accisa. Scade il 28 febbraio 2014 il
termine per la presentazione dell’istanza.
Venerdì
28 febbraio 2014
scade il termine per la
presentazione dell’istanza, da parte del titolare della
licenza per l’esercizio del servizio di taxi (o di noleg-
gio con conducente limitatamente ai comuni dove
è sostitutivo del servizio taxi, in quanto non istitu-
ito), per beneficiare del
credito d’imposta calcolato
sull’accisa dei carburanti consumati nell’anno 2013.
L’art. 1, comma 577, legge n. 147/2013 (legge di
stabilità per il 2014) ha previsto una riduzione di al-
cuni crediti d’imposta, tra i quali è incluso il credito
d’imposta per taxisti e noleggiatori con conducente.
La misura della riduzione, al massimo del 15%, do-
vrà essere stabilita con apposito DPCM da adottare
entro il 30 gennaio 2014. La riduzione riguarda i
consumi effettuati nel 2014, con effetto sull’istanza
da prodursi entro il mese di febbraio 2015.
1. L’ISTANZA
Non hanno subito variazioni le modalità e i termini
di presentazione dell’istanza, che, si ricorda, va pre-
sentata alla circoscrizione doganale competente en-
tro i due mesi successivi alla scadenza dell’anno so-
lare, come previsto dal decreto ministeriale 27 set-
tembre 1995.
Relativamente ai consumi per l’anno 2013
, l’istanza
deve quindi essere presentata entro il termine del
28 febbraio 2013
, corredata del visto del Comune
(dal quale risulta il possesso della licenza o dell’au-
torizzazione, l’inesistenza di provvedimenti di revo-
ca o di sospensione, gli eventuali periodi di assenza,
e così via).
La circoscrizione doganale, ricevuta l’istanza vistata
dal Comune, ne controlla la regolarità e procede al
calcolo del credito d’imposta, rilasciando al titolare
un provvedimento formale.
Il credito d’imposta va indicato, a pena di decaden-
za, nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo
per il quale è concesso il beneficio.
2. MISURA DELL’AGEVOLAZIONE
La voce 12 della Tabella A, allegata al Decreto legi-
slativo n. 504 del 26 ottobre 1995, come modificata
dal decreto legge 159/2007, stabilisce una tassazio-
ne pari a 359 euro per 1.000 litri (per la benzina).
Sul gasolio, la misura dell’accisa è di euro 330/m3.
3. VEICOLI AD ALIMENTAZIONE “IBRIDA”
Si ricorda che l’Agenzia delle Dogane, con nota del
21 maggio 2008, prot. 1714, ha fornito chiarimenti
sulla legittimità del riconoscimento dell’aliquota ri-
dotta di accisa sui carburanti consumati per l’aziona-
mento dei taxi ad alimentazione
“ibrida”.
Il punto 12 della Tab. A, allegata al decreto legislati-
vo n. 504 del 26 ottobre 1995, prevede l’applicazio-
ne dell’aliquota ridotta di accisa per l’alimentazione
a benzina, gasolio, GPL o metano; in caso di alimen-
tazione promiscua a benzina e GPL o gas naturale,
la riduzione è forfettizzata presumendo un consumo
di GPL o gas metano pari al 70 per cento del con-
sumo totale.
Era sorto il dubbio se tale agevolazione potesse es-
sere riconosciuta anche ad autoveicoli cosiddetti
“ibridi”
e, in caso positivo, in quale misura.
L’Agenzia delle Dogane, analizzando il sistema di
funzionamento degli autoveicoli cosiddetti
“ibridi”
,
esclude la presenza di una doppia alimentazione e
conferma che il contributo energetico più rilevante
continua ad essere dato dal motore a combustione
interna alimentato a benzina.
L’autoveicolo cosiddetto
“ibrido”
, infatti, è alimenta-
to da due motori, uno elettrico e l’altro a benzina. In
fase di partenza e a basse velocità entra in funzione
il motore elettrico, mentre per la circolazione a velo-
cità più elevate viene impiegato il motore a benzina.
In particolare, il motore elettrico non è alimentato
dall’esterno, ma utilizza una batteria che viene cari-
cata esclusivamente dal motore a benzina. L’energia
elettrica utilizzata dal motore elettrico, è quindi en-
doprodotta dal motore a benzina.
Sulla base di tale argomentazione, l’Agenzia delle
Dogane conferma il riconoscimento dell’agevolazio-
ne agli autoveicoli cosiddetti“
ibridi”
, nella stessa mi-
sura riconosciuta a quelli alimentati a benzina.
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