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luglio 2007, o nelle classi 8, 9, 10, 4, di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecno-logica in data 4 agosto 2000, pubblicato nel Supplemen-to ordinario alla Gazzetta ufficiale n. 245 del 19 ottobre 2000, ovvero nella classe 4 di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica in data 2 aprile 2001, pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazzetta ufficiale n. 128 del 05/06/2001, ovvero di altre lauree e lauree magistrali riconosciute corrisponden-ti ai sensi della normativa vigente con decreto del Mini-stro dell’Istruzione, dell’università e della ricerca, su pare-re conforme del Consiglio universitario nazionale ai sensi della normativa vigente, sono esonerati dalla frequenza ai corsi di formazione di cui al comma 2, primo periodo. Ul-teriori titoli di studio possono essere individuati in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Re-gioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.”

Decreto legislativo 09/04/2008, n. 81 - Articolo 34 - Svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi “1. Salvo che nei casi di cui all'articolo 31, comma 6, il da-tore di lavoro può svolgere direttamente i compiti propri del servizio di prevenzione e protezione dai rischi, di pri-mo soccorso, nonché di prevenzione incendi e di evacua-zione, nelle ipotesi previste nell'allegato 2 dandone pre-ventiva informazione al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ed alle condizioni di cui ai commi successivi.

1.bis. Salvo che nei casi di cui all’articolo 31, comma 6, nelle imprese o unità produttive fino a cinque lavoratori il datore di lavoro può svolgere direttamente i compiti di primo soccorso, nonché di prevenzione degli incendi e di evacuazione, anche in caso di affidamento dell’incarico di responsabile del servizio di prevenzione e protezione a persone interne all’azienda o all’unità produttiva o a servi-zi esterni così come previsto dall’articolo 31, dandone pre-ventiva informazione al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ed alle condizioni di cui al comma 2-bis;

2. Il datore di lavoro che intende svolgere i compiti di cui al comma 1, deve frequentare corsi di formazione, di du-rata minima di 16 ore e massima di 48 ore, adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative, nel rispetto dei contenuti e delle arti-colazioni definiti mediante accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Pro-vince autonome di Trento e di Bolzano, entro il termine di dodici mesi dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo. Fino alla pubblicazione dell'accordo di cui al periodo precedente, conserva validità la formazione effet-tuata ai sensi dell'articolo 3 del decreto ministeriale 16 gennaio 1997, il cui contenuto è riconosciuto dalla Con-ferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano in sede di definizione dell'accordo di cui al periodo precedente.

2.bis . il datore di lavoro che svolge direttamente i compiti di cui al comma 1-bis deve frequentare gli specifici corsi di formazione previsti agli articoli 45 e 46

3. Il datore di lavoro che svolge i compiti di cui al comma 1 è altresì tenuto a frequentare corsi di aggiornamento nel rispetto di quanto previsto nell'accordo di cui al pre-cedente comma. L'obbligo di cui al precedente periodo si applica anche a coloro che abbiano frequentato i corsi di cui all'articolo 3 del decreto ministeriale 16 gennaio 1997 e agli esonerati dalla frequenza dei corsi, ai sensi dell'ar-ticolo 95 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626”

Decreto legislativo 09/04/2008, n. 81 - Articolo 31, commi 6 e 7 - Servizio di prevenzione e protezione

“…..

6. L'istituzione del servizio di prevenzione e protezione

all'interno dell'azienda, ovvero dell'unità produttiva, è co-munque obbligatoria nei seguenti casi:

a) nelle aziende industriali di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, e successive modi-ficazioni, soggette all'obbligo di notifica o rapporto, ai sensi degli articoli 6 e 8 del medesimo decreto; b) nelle centrali termoelettriche;

c) negli impianti ed installazioni di cui agli articoli 7, 28 e 33 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e successive modificazioni;

d) nelle aziende per la fabbricazione ed il deposito separa-to di esplosivi, polveri e munizioni;

e) nelle aziende industriali con oltre 200 lavoratori; f ) nelle industrie estrattive con oltre 50 lavoratori; g) nelle strutture di ricovero e cura pubbliche e private con oltre 50 lavoratori.

7. Nelle ipotesi di cui al comma 6 il responsabile del servi-zio di prevenzione e protezione deve essere interno. …..”

In precedenza

Decreto Ministeriale 16/01/1997 - Articolo 3 - Formazione dei datori di lavoro

“I contenuti della formazione dei datori di lavoro che pos-sono svolgere direttamente i compiti propri del respon-sabile del servizio di prevenzione e protezione sono i se-guenti:

a) il quadro normativo in materia di sicurezza dei lavora-tori e la responsabilità civile e penale;

b) gli organi di vigilanza e di controlli nei rapporti con le aziende;

c) la tutela assicurativa, le statistiche ed il registro degli infortuni;

d) i rapporti con i rappresentanti dei lavoratori; e) appalti, lavoro autonomo e sicurezza; f ) la valutazione dei rischi;

g) i principali tipi di rischio e le relative misure tecniche, organizzative e procedurali di sicurezza; h) i dispositivi di protezione individuale; i) la prevenzione incendi ed i piani di emergenza; l) la prevenzione sanitaria;

m)l'informazione e la formazione dei lavoratori. La durata minima dei corsi per i datori di lavoro è di se-dici ore.”

Decreto Ministeriale 16/01/1997 - Articolo 4 - Attestazione dell'avvenuta formazione

“L'attestazione dell'avvenuta formazione deve essere con-servata in azienda a cura del datore di lavoro.”

Decreto legislativo 19/09/1994 n. 626 - Art. 10 - Svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi “1. Il datore di lavoro può svolgere direttamente i compiti propri del servizio di prevenzione e protezione dai rischi nonché di prevenzione incendi e di evacuazione, nei casi previsti nell'Allegato I, dandone preventiva informazione al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ed alle condizioni di cui ai commi successivi. Esso può avvalersi della facoltà di cui all'articolo 8, comma 4.

2. Il datore di lavoro che intende svolgere i compiti di cui al comma 1, deve frequentare apposito corso di forma-zione in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro, promosso anche dalle associazioni dei datori di lavoro e trasmettere all'organo di vigilanza competente per terri-torio:

a) una dichiarazione attestante la capacità di svolgimento dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi; b) una dichiarazione attestante gli adempimenti di cui all'articolo 4 commi 1, 2, 3 o 11;

20 InformaImpresa Venerdì 24 febbraio 2012

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