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cento), la quota di reddito eccedente tale limite, per il 2012 pari a € 44.204,00, viene presa in considerazio-ne, ai fini del versamento dei contributi previdenziali, fino a concorrenza di un importo pari ai due terzi del limite stesso.

Per l’anno 2012, pertanto, il massimale di reddito an-nuo entro il quale sono dovuti i contributi IVS è pari a € 73.673,00 (€ 44.204,00 più € 29.469,00 ). Si sottolinea che i redditi sopra descritti sono limiti in-dividuali da riferire ad ogni singolo soggetto operante nell’impresa e non massimali globali da riferire all’im-presa stessa.

I predetti limiti individuali riguardano esclusivamen-te i soggetti iscritti alla Gestione con decorrenza an-teriore al primo gennaio 1996 o che possono far va-lere anzianità contributiva a tale data. Viceversa, per i lavoratori privi di anzianità contributiva al 31 dicem-bre 1995, iscritti con decorrenza gennaio 1996 o suc-cessiva, il massimale annuo è pari, per il 2012, ad € 96.149,00 e tale massimale non è frazionabile in ra-gione mensile.

Per quanto precede, il contributo previdenziale massi-mo dovuto per l’IVS risulta come segue:

Lavoratori con anzianità contributiva

al 31 dicembre 1995

Artigiani Commercianti

titolari di qualunque età e coadiuvanti / coadiuto-ri di età superiore ai 21 anni

15.987,09 (44.204,00 *21,30% +29.469,00 * 22,30%)

16.053,34 (44.204,00 * 21,39% + 29.469,00 * 22,39%) coadiuvanti / coadiutori di età non superiore ai 21 anni

13.776,85 (44.204,00 *18,30% + 29.469,00 * 19,30%)

13.843,15 (44.204,00 * 18,39% +29.469,00 * 19,39%)

lavoratori privi di anzianità contributiva al 31 dicem-bre 1995, iscritti con decorrenza gennaio 1996 o suc-cessiva

Artigiani Commercianti

titolari di qualunque età e coadiuvanti / coadiutori di età su-periore ai 21 anni

20.999,198 (44.204,00 * 21,30% +51.945,00 * 22,30%)

21.085,72 (44.204,00 * 21,39% + 51.945,00 * 22,39%) coadiuvanti / coadiu-tori di età non supe-riore ai 21 anni

18.114,71 (44.204,00 * 18,30% + 51.945,00 * 19,30%)

18.2101,24 (44.204,00 * 18,39% +51.945,00 * 19,39%)

Contribuzione a saldo

Il contributo IVS dovuto da artigiani e commercianti: a) è calcolato sulla totalità dei redditi d’impresa denun-ciati ai fini IRPEF (e non soltanto su quello derivante dall’attività che dà titolo all’iscrizione nella gestione di appartenenza);

b)è rapportato ai redditi d’impresa prodotti nello stes-so anno al quale il contributo si riferisce (quindi, per i contributi dell’anno 2012, ai redditi 2012, da denun-ciare al fisco nel 2013).

In conseguenza di quanto sopra, qualora la somma dei contributi sul minimale e di quelli a conguaglio versa-ti alle previste scadenze sia inferiore a quanto dovuto sulla totalità dei redditi d’impresa realizzati nel 2012, è dovuto un ulteriore contributo a saldo da corrispon-dere entro i termini di pagamento delle imposte sui redditi delle persone fisiche. Con riferimento all’impo-nibile contributivo, si fa rinvio alle disposizioni di ca-rattere generale, in materia di reddito d’impresa, conte-nute nella circolare n. 102 del 12 giugno 2003.

Imprese con collaboratori

Qualora il titolare si avvalga anche dell’attività di fa-miliari collaboratori, i contributi eccedenti il minimale devono essere determinati nella seguente maniera:

a) imprese familiari legalmente costituite:

sia i contributi per il titolare, sia quelli per i collabora-tori debbono essere calcolati tenendo conto della quo-ta di reddito denunciata da ciascuno ai fini fiscali;

b) aziende non costituite in imprese familiari:

il titolare può attribuire a ciascun collaboratore una quota del reddito denunciato ai fini fiscali; in ogni caso, il totale dei redditi attribuiti ai collaboratori non può superare il 49 per cento del reddito globale dell’im-presa; i contributi per il titolare e per i collaboratori debbono essere calcolati tenendo conto della quota di reddito attribuita a ciascuno di essi.

Affittacamere e produttori di assicurazione di terzo e quarto gruppo

Coloro che esercitano l’attività di affittacamere ed i produttori di terzo e quarto gruppo iscritti alla Gestio-ne dei commercianti, non sono soggetti all’osservan-za del minimale annuo di reddito; di conseguenza gli stessi sono tenuti al solo versamento dei contributi a percentuale IVS calcolati sull’effettivo reddito, maggio-rati dell’importo della contribuzione, dovuta per le pre-stazioni di maternità, pari a € 0,62 mensili.

Termini e modalità di versamento

I contributi devono essere versati, come è noto, trami-te i modelli di pagamento unificato F24, alle scadenze che seguono:

- 16 maggio, 16 agosto, 16 novembre 2012 e 16 feb-braio 2013, per il versamento delle quattro rate dei contributi dovuti sul minimale di reddito;

- entro i termini previsti per il pagamento delle im-poste sui redditi delle persone fisiche in riferimento ai contributi dovuti sulla quota di reddito ecceden-te il minimale, a titolo di saldo 2011, primo acconto 2012 e secondo acconto 2012.

14 InformaImpresa Venerdì 24 febbraio 2012

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