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positivi e negativi individuati dalla norma, nello stesso ammontare rilevante ai fini della determinazione del reddito d’impresa.

Possono quindi determinarsi differenze anche rilevanti nell’imposta dovuta dalle due categorie di soggetti, a causa:

- sia della diversità di alcuni componenti assunti a base della determinazione della base imponibile (ad esem-pio, le plusvalenze e le minusvalenze rilevano solo in capo alle società di capitali e agli enti commerciali); - sia della circostanza che, per le società di capitali e gli enti commerciali, di regola non operano i limiti di deducibilità previsti dal TUIR.

SOGGETTI INTERESSATI

Possono esercitare l’opzione per la determinazione del valore della produzione netta secondo le regole dettate per le società di capitali:

- gli imprenditori individuali, in regime di contabilità ordinaria (per obbligo o per opzione);

- le società di persone, in regime di contabilità ordinaria (per obbligo o per opzione).

L’opzione, invece, è preclusa per i soggetti in contabilità semplificata.

DURATA DELL’OPZIONE

(O DELLA REVOCA DELLA PRECEDENTE OPZIONE)

L’opzione è irrevocabile per tre periodi d’imposta. Al termine del triennio, essa si intende tacitamente rin-novata per un altro triennio, a meno che non sia revocata, anche in questo caso, con effetto per un triennio. L’opzione o la revoca deve essere comunicata utilizzan-do l’apposito modello approvato con provvedimento dell’Agenzia delle Entrate.

MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE

Il modello deve essere inviato esclusivamente in via telematica: - direttamente;

- oppure tramite un intermediario abilitato (es. dottori commercialisti, esperti contabili, consulenti del lavoro, ecc.).

entro 60 giorni dall’inizio del periodo d’imposta per il quale si esercita l’opzione o la revoca.

Per le nuove società di persone l’opzione può essere esercitata entro 60 giorni dall’inizio del primo periodo di imposta. Per gli imprenditori individuali che iniziano l’attività in corso d’anno, la scelta va espressa entro 60 giorni da quella data.

Se un soggetto Ires si trasforma in società di persone e vuole mantenere il regime di determinazione della base imponibile, deve esercitare l’opzione entro 60 giorni dalla data di efficacia giuridica della trasformazione. Se non viene esercitata opzione, si intende automaticamen-te adottato il regime “naturale” previsto per i soggetti Irpef. Resta, comunque, ferma la possibilità di optare per l’applicazione del regime Irap nei termini “ordinari”, ossia entro 60 giorni dall’inizio del periodo d’imposta. In caso di trasformazione di società di persone in società di capitali, invece, non è necessaria alcuna comunicazio-ne, perché queste ultime determinano la base imponibile esclusivamente con le regole previste per i soggetti Ires, a prescindere dalle modalità di determinazione della base imponibile in precedenza applicate dalla società trasformanda.

L’opzione è irrevocabile per tre periodi d’imposta. Al termine del triennio, l’opzione si intende tacitamente rinnovata per un altro triennio, a meno che l’impresa non eserciti la revoca dell’opzione precedentemente co-municata. Anche in questo caso, l’opzione è irrevocabile per un triennio e tacitamente rinnovabile.

Per effetto del vincolo triennale dell’opzione, il contri-buente è obbligato a mantenere, per lo stesso periodo, il regime di contabilità ordinaria. L’esercizio della revoca dell’opzione precedentemente comunicata non preclude la possibilità per il contribuente di modificare il proprio regime contabile.

VALUTAZIONI DI CONVENIENZA

Per le considerazioni formulate in premessa, i soggetti che intendono esercitare l’opzione dal periodo d’imposta 2012 dovranno valutare, entro il prossimo 29.2.2012, quale possa essere il risparmio fiscale derivante dalla determinazione del valore della produzione netta secon-do le regole proprie delle società di capitali.

Tale analisi andrà compiuta con riferimento all’intero triennio 2012 - 2014, posta l’irrevocabilità dell’opzione di cui si è detto.

Analoghe considerazioni valgono nel caso in cui, per lo stesso triennio, si intenda revocare l’opzione esercitata con riferimento al periodo 2009 -2011.

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INNOVAZIONE

2 Innovazione e ricerca. Fondo di rotazione nel

Veneto.

Pubblicata nel Bollettino della Regione del Veneto n. 98 del 27/12/2011, la deliberazione della Giunta regionale n. 2053 del 07/12/11: “Legge regionale 09/02/2001, n. 5, art. 23. Fondo di rotazione per la concessione di finanzia-menti agevolati alle piccole e medie imprese: costituzione sezione C) per il sostegno a progetti di ricerca e innovazione. Criteri di utilizzo e modalità di gestione. Deliberazione/CR n. 126 del 15/11/11”

Per approfondimenti consultare la notizia on line n. 482 su www.informaimpresa.it

INNOVAZIONE

3 Aumentano le risorse per i progetti di ricerca

e sviluppo sperimentale per le piccole e medie imprese.

Con la deliberazione della Giunta regionale del Veneto n. 2236 del 20/12/2011, sono stati impegnati ulteriori risorse per il sostegno a progetti di ricerca e innova-zione. Ai 10,2 milioni di euro precedenti, aggiunti euro 1.258.013,38 in conto capitale

Per approfondimenti consultare la notizia on line n. 483 su www.informaimpresa.it

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NOTIZIE ORGANIZZATIVE

3 Camera di Commercio: Iscrizione al Registro

Imprese Storiche Italiane.

Unioncamere ha riaperto le iscrizioni al Registro delle Imprese Storiche Italiane, istituito lo scorso anno per valorizzare l’esperienza di tante aziende che hanno da-to il proprio contributo alla crescita del nostro Paese. Il Registro è aperto a tutte le imprese attive in qualsiasi settore economico con esercizio ininterrotto dell’attivi-tà nell’ambito del medesimo settore merceologico per un periodo non inferiore a 100 anni alla data del 31 dicembre 2011.

Entro il 23 marzo 2012 le imprese vicentine interes-sate possono presentare alla Camera di Commercio la

InformaImpresa 11 Venerdì 24 febbraio 2012

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