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In attesa della firma del Capo dello Stato e della pub-blicazione in Gazzetta Ufficiale, riportiamo di seguito le principali indiscrezioni sul documento.

La bozza di DPR prevede l’istituzione di un Registro la cui gestione verrà affidata alle Camere di Commercio. Le imprese si dovranno iscriversi ed iscrivere, entro 60 giorni dalla sua costituzione, le persone che svolgono attività su apparecchiature fisse di refrigerazione, con-dizionamento d’aria, pompe di calore ed antincendio di gas fluorurati ad effetto serra.

Il personale dovrà essere in possesso di un certificato che sarà rilasciato da un organismo di certificazione do-po il superamento di un esame (teorico e pratico) sulle competenze previste dall’allegato del Regolamento CE 303/2008 e 304/2008. La certificazione durerà 10 an-ni e sarà rinnovata dall’organismo di certificazione su domanda dell’interessato.

A loro volta anche le imprese dovranno certificarsi per svolgere le attività a contatto con i gas fluorati. Sarà nominato un Organismo di Accreditamento nazio-nale (ACCREDIA) autorizzato a svolgere attività di ac-creditamento e vigilanza del mercato.

Questo fornirà i certificati di accreditamento agli orga-nismi di valutazione della conformità.

Sarà poi il Ministero dell’ambiente a designare tra que-sti gli organismi di certificazione, previa approvazione da parte dello stesso Ministero del loro tariffario per il rilascio dei certificati alle persone e alle imprese. L’obbligo di iscriversi al Registro entro 60 giorni dalla sua istituzione vale per le persone che effettuano: 1)controllo delle perdite dalle applicazioni contenenti almeno 3 kg di gas fluorurati ad effetto serra e dalle applicazioni contenenti almeno 6 kg di gas fluorurati ad effetto serra dotate di sistemi ermeticamente si-gillati, etichettati come tali;

2)recupero di gas fluorurati ad effetto serra;

3)installazione; manutenzione o riparazione di impian-ti di refrigerazione, condizionamento d’aria e pompe di calore ed antincendio che contengono gas fluoru-rati.

Invece l’obbligo per le imprese scatta nel caso svolga-no le seguenti attività:

a) installazione, manutenzione o riparazione di appa-recchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d’aria e pompe di calore contenenti gas fluorurati ad effetto serra;

b) installazione, manutenzione o riparazione di impian-ti fissi di protezione antincendio e di estintori conte-nenti gas fluorurati ad effetto serra;

c) recupero di gas fluorurati ad effetto serra dai com-mutatori ad alta tensione;

d)recupero di solventi a base di gas fluorurati ad effet-to serra dalle apparecchiature che li contengono; e) recupero di gas fluorurati ad effetto serra dagli im-pianti di condizionamento d’aria dei veicoli a moto-re.

Per approfondimenti vedi l’Articolo collegato Nuovo “patentino” per i frigoristi? alla notizia 444 su www.in-formaimpresa.it

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4 Installatori: patentino caldaie sopra i 232 kW.

Pubblicato il DGRV n. 1734/2011 che delega le fun-zioni alle Province.

Con l’introduzione del D.lgs 128 del 29/6/2010, pub-blicato sulla G.U. dell’11 agosto, è stato modificato il D.lgs 3/4/2006, n. 152 - Testo Unico Ambiente. In parti-colare le variazioni all’art. 287, in ordine all’abilitazio-ne dei soggetti preposti alla conduzione degli impianti

termici aventi potenza superiore a 232 kW, sanciscono il passaggio delle competenze di rilascio del patentino di abilitazione e il percorso di formazione dagli Ispet-torati del Lavoro ad una autorità individuata dalla Re-gione, con il compito di disciplinare le attività di forma-zione e di compilazione dei registri dei soggetti abilita-ti alla conduzione degli impianti termici.

Questo passaggio di consegne fa seguito alla sentenza n. 250 del 24/07/2009 della Corte Costituzionale - che ha ritenuto illegittima la disciplina precedente. In attesa di un accordo in seno alla Conferenza delle Regioni, la Regione Veneto, con la delibera è la DGRV n. 1092 del 23/03/2010, ha adottato una disciplina tran-sitoria finalizzata alla realizzazione dei percorsi forma-tivi, lo svolgimento degli esami ed il rilascio del pa-tentino -”Modifica ed integrazione della DGRV n. 3452 del 18/11/2008. Disciplina transitoria dei percorsi for-mativi per la conduzione di impianti termici, previsti dall’articolo 287 del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 “Nor-me in materia ambientale”.

Nella stessa delibera le funzioni relative al rilascio dell’abilitazione alla conduzione di impianti termici so-no state conferite alle province, ma la delega non risul-tava attuata, perciò la competenza è stat transitoria-mente posta in capo alla Direzione regionale. In questo quadro si è inserita la Conferenza delle Re-gioni e delle Province autonome che, nella riunione del 25 maggio 2011, ha approvato le “linee guida per i percorsi abilitanti all’esercizio dell’attività di condutto-re impianti termici”.

Rispetto alle previsioni dell’allegato A al DGRV n. 1092 del 23/03/2010 risulta che le ore d’aula indicate (75) risultano inferiori alla previsione minima di 90 previste dalle linee guida.

Finalmente si è arrivati al dunque con il DGRV n. 1734/2011 pubblicato sul BUR n. 85 del 15 novembre 2011. In questa Delibera la Regione Veneto ha infat-ti portato a compimento questo intricato iter normati-vo sull’art. 287 del D.lgs 152/2006 (TU Ambiente) an-dando a attuare la delega in favore delle Province per quanto concerne l’istituzione dei corsi di formazione e il rilascio del patentino per l’abilitazione alla conduzio-ne degli impianti oltre i 232 kW.

Viene dunque data piena attuazione alla previsione di cui all’articolo 80 della legge regionale n. 11 del 2001, che delega alle Province le funzioni di rilascio dell’abi-litazione alla conduzione degli impianti termici e di ge-stione dei relativi corsi di formazione; nonché di for-mazione ed aggiornamento del registro degli abilitati alla conduzione degli impianti termici.

Nella delibera inoltre sono stati inseriti ed approvati tre allegati che disciplinano:

1. la gestione dei percorsi formativi abilitanti; 2. la prova di verifica finale e i percorsi formativi abili-tanti;

3. il modello di attestato di abilitazione alla conduzio-ne di impianti termici.

Tornando alle modalità e tipologie di corso, facendo ri-ferimento alla norma nazionale (art. 287 TU Ambiente), i gradi di corso sono due per la conduzione degli im-pianti termici.

GRADO PRIMO: abilita alla conduzione degli impianti termici con generatori di vapore

GRADO SECONDO: abilita alla conduzione degli altri impianti termici

Il patentino di primo grado abilita anche alla condu-zione degli impianti per cui è richiesto il patentino di secondo grado.

Per approfondimenti consultare i file:

- DGRV 1734-2011.pdf - DGRV 1734 Allegato A.pdf

InformaImpresa 5 Venerdì 10 febbraio 2012

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