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5. AUMENTO ALIQUOTA IVA
La “Manovra correttiva 2011” aveva stabilito che – a
decorrere dal 1˚ luglio 2013 e fino al 31 dicembre
2013 – le aliquote Iva del 10% e del 21% fossero in-
crementate di 2 punti.
La disposizione in commento cancella la predetta nor-
ma e la sostituisce col solo innalzamento – dal 1º lu-
glio 2013 – dell’aliquota del 21% al 22%.
6. DETASSAZIONE PREMI PER INCREMENTO PRODUT-
TIVITÀ - SPECIALE AGEVOLAZIONE PER L’INCREMENTO
DI PRODUTTIVITÀ
Le modalità di attuazione per la proroga, nel periodo
dal 1˚ gennaio al 31 dicembre 2013, di misure speri-
mentali per l’incremento della produttività del lavoro,
sono demandate ad un apposito decreto del presidente
del Consiglio dei ministri, da emanare di concerto con
il ministro dell’Economia e delle finanze.
In caso di mancata emanazione del decreto entro il 15
gennaio 2013, il Governo, previa comunicazione alle
Camere, promuove un’apposita iniziativa legislativa per
destinare le risorse di cui al presente comma a politi-
che per l’incremento della produttività, nonché al raf-
forzamento del sistema dei confidi per migliorare l’ac-
cesso al credito delle piccole e medie imprese, e per
incrementare le risorse del fondo di garanzia per le pic-
cole e medie imprese, di cui all’articolo 2, comma 100,
lettera a), della legge 23 dicembre1996, n. 662.
Analoga disposizione è prevista per il 2014.
7. RIVALUTAZIONE TERRENI E PARTECIPAZIONI
Intervenendo sull’art.2, co.2 del D.L. n.282/02 vengono
riaperti i termini per procedere alla rivalutazione dei
terreni e delle partecipazioni sociali detenuti non in
regime di impresa al 1° gennaio 2013. I nuovi termi-
ni per procedere al versamento dell’imposta sostitutiva
sono individuati nel 1° luglio 2013, cadendo il 30 giu-
gno di domenica.
8. DETRAZIONI IRPEF PER I FIGLI A CARICO
A decorrere dal 1° gennaio 2013, è previsto un innalza-
mento delle detrazioni per figli a carico.
In particolare, vengono aumentate da 800 euro a 950
euro le detrazioni per ciascun figlio, compresi quelli
naturali riconosciuti, adottivi, affidati o affiliati.
La detrazione è innalzata da 900 a euro 1220 per cia-
scun figlio di età inferiore a tre anni. È altresì aumen-
tata da euro 220 a euro 400 per ogni figlio portatore
di handicap.
9. AUMENTO DELLE DEDUZIONI IRAP
La disposizione introduce l’innalzamento delle dedu-
zioni IRAP (cuneo fiscale) nonché l’ulteriore deduzione
differenziata a seconda dell’ammontare del valore del-
la produzione.
In particolare:
- è incrementata la deduzione IRAP, finalizzata a con-
trastare il cosiddetto “cuneo fiscale e contributivo”, di
cui all’art. 11, comma 1, lett. a), nn. 2 e 3, decreto le-
gislativo 446/97. Relativamente a ciascun dipenden-
te a tempo indeterminato, è prevista la deducibilità
di un importo forfetario pari a:
- euro 7.500 (in luogo di euro 4.600) ovvero, per i
lavoratori di sesso femminile o di età inferiore a 35
anni, euro 13.500 (in luogo di euro 10.600);
- per ogni lavoratore impiegato in Abruzzo, Basilicata,
Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna,
euro 15.000 (in luogo di euro 9.200) ovvero, per i
lavoratori di sesso femminile o di età inferiore a 35
anni, euro 21.000 (in luogo di euro 15.200);
- è incrementata la deduzione dalla base imponibile
IRAP, prevista dall’art. 11, comma 4-bis, spettante ai
soggetti passivi con un valore della produzione in-
feriore o uguale a euro 180.999,91. Il valore della
deduzione è differenziato per soggetti e per fasce di
valore della produzione.
10. ALIQUOTE ACCISA SULLA BENZINA
Le aliquote di accisa sulla benzina e gasolio usate co-
me carburante erano state aumentate, per finanziare
il sisma dell’Abruzzo, con determinazione del Diret-
tore dell’Agenzia delle Dogane del 9 agosto 2012, n.
88789, valida fino al 31 dicembre 2012, con i seguenti
importi:
- benzina e benzina con piombo: Euro 728,40 per mil-
le litri;
- gasolio usato come carburante: Euro 617,40 per mil-
le litri.
Tali aliquote restano confermate anche a decorrere
dall’1/1/2013.
Il maggior onere è rimborsato, tramite credito d’impo-
sta, agli esercenti le attività di trasporto merci con vei-
coli di massa massima complessiva pari o superiore a
7,5 tonnellate.
11. ALIQUOTE IVA PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE RE-
SE DA COOPERATIVE
È abrogato il n. 41-bis Tab. A, parte II, che stabilisce
l’aliquota IVA al 4% sulle prestazioni socio sanitarie,
educative, in favore di anziani, inabili, tossicodipenden-
ti, etc. , rese da cooperative e consorzi, sia direttamente
che in esecuzione di contratti di appalto.
È aggiunto il nuovo 127-undevicies, nella Tab. A, parte
III, allegata al DPR 633/72, che assoggetta ad aliquo-
ta IVA 10% le prestazioni sanitarie (n. 18, art. 10), di
ricovero e cura (n. 19), educative dell’infanzia (n. 20),
degli orfanatrofi e case di riposo (n. 21), le prestazioni
socio sanitarie (n. 27-ter) rese da cooperative sociali e
loro consorzi nei confronti di anziani, inabili adulti tos-
sicodipendenti, malati di IDS, handicappati psicofisici,
ed altri soggetti indicati nel punto 27-ter, articolo 10
DPR 633/72.
È abrogata la norma di interpretazione autentica rela-
tiva al n. 41-bis, ora soppresso.
Le disposizioni si applicano alle operazioni effettuate
sulla base di contratti stipulati dopo il 31/12/2013.
12. TOBIN TAX
È introdotta un’imposta sulle transazioni finanziarie
(c.d. Tobin tax), non deducibile ai fini delle imposte sui
redditi e dell’IRAP, relativamente:
a) al trasferimento di azioni ed altri strumenti finan-
ziari partecipativi ex art. 2346, comma 6, codice civi-
le, emessi da società residenti in Italia, nonché di tito-
li rappresentativi dei predetti strumenti a prescindere
dalla residenza dell’emittente e al trasferimento della
proprietà di azioni per effetto della conversione di ob-
bligazioni.
Detta imposta, pari allo 0,2% (ridotta allo 0,1% per i
trasferimenti che avvengono in mercati regolamenta-
ti):
- è applicata sul valore della transazione, rappresenta-
to dal saldo netto delle transazioni regolate giornal-
mente e concluse nella stessa giornata da un mede-
simo soggetto, ovvero dal corrispettivo versato;
- è dovuta anche se la compravendita avviene al di
fuori del territorio dello Stato, indipendentemente
dallo Stato di residenza delle parti contraenti;
- non è dovuta se il trasferimento della proprietà av-
viene a seguito di successione o donazione, sulle
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Venerdì
25
gennaio
2013