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per i soggetti non residenti, numero di partita IVA del
soggetto cedente o prestatore, ecc.). Dal confronto fra il
contenuto della fattura previsto dal previgente articolo
21 emergono due novità:
- la prima concerne il fatto che, dal 1° gennaio 2013,
la fattura deve presentare un
“numero progressivo
che la identifichi in modo univoco”
e non più un nu-
mero progressivo per anno solare. A tal riguardo si
ritiene che la modifica apra, sostanzialmente, a due
diverse possibilità:
- numerazione progressiva delle fatture in relazione
all’intera “vita” dell’impresa;
- numerazione progressiva delle fatture su base an-
nua inserendo, però, una serie numerica o letterale o
alfanumerica che renda univoca ogni singola fattu-
ra.
Sulla questione relativa alle modalità di numerazio-
ne della fattura è stata richiesta una presa di posi-
zione ufficiale da parte dell’Agenzia delle entrate;
- la seconda modifica riguarda
l’obbligo di indicare il
numero di partita IVA del cessionario o committente
ovvero il codice fiscale nei casi in cui il cessionario o
committente non agisca nell’esercizio d’impresa, arte
o professione.
Fattura elettronica
Per fattura elettronica si intende:
- una fattura emessa in qualunque formato elettroni-
co;
- una fattura il cui utilizzo è subordinato all’accettazio-
ne da parte del destinatario;
- una fattura elettronica (o cartacea), la cui emissione
da parte del cliente o del terzo residente in un Pae-
se con il quale non esiste alcuno strumento giuridi-
co che disciplini la reciproca assistenza è consentita
a condizione che ne sia data preventiva comunica-
zione all’Agenzia delle entrate e purché il soggetto
passivo nazionale abbia iniziato l’attività da almeno
cinque anni e nei suoi confronti non siano stati noti-
ficati, nei cinque anni precedenti, atti impositivi o di
contestazione di violazioni sostanziali in materia di
imposta sul valore aggiunto;
- una fattura elettronica (o cartacea), che si da per
emessa all’atto della sua consegna, spedizione, tra-
smissione o messa a disposizione del cessionario o
committente.
Se l’operazione o le operazioni cui si riferisce la fat-
tura comprendono beni o servizi soggetti all’imposta
con aliquote diverse, la natura, la qualità e la quantità
dei beni o servizi oggetto dell’operazione, i corrispetti-
vi per la determinazione della base imponibile e quelli
ceduti a titolo di sconto premio o abbuono, sono indi-
cati distintamente secondo l’aliquota applicabile.
Per le operazioni effettuate nello stesso giorno nei
confronti di un medesimo soggetto può essere emessa
una sola fattura.
Nel caso di più fatture elettroniche trasmesse in unico
lotto allo stesso destinatario da parte dello stesso ce-
dente o prestatore, le indicazioni comuni alle diverse
fatture possono essere inserite una sola volta, purché
per ogni fattura sia accessibile la totalità delle infor-
mazioni.
Il soggetto passivo assicura l’autenticità dell’origine,
l’integrità del contenuto e la leggibilità della fattura
dal momento della sua emissione fino al termine del
suo periodo di conservazione.
I predetti requisiti possono essere garantiti mediante:
a. sistemi di controllo di gestione che assicurino un
collegamento affidabile tra la fattura e la cessione
di beni o la prestazione di servizi ad essa riferibile.
Un esempio può essere rappresentato dall’ordine di
acquisto, dal contratto, dal documento di trasporto,
dalla ricevuta di pagamento;
b. apposizione della firma elettronica qualificata o digi-
tale dell’emittente;
c. sistemi EDI di trasmissione elettronica dei dati;
d. da altre tecnologie in grado di garantire l’autenticità
dell’origine e l’integrità dei dati.
Con una modifica all’articolo 39 del D.P.R. n. 633/1972
è stato previsto che la conservazione delle fatture elet-
troniche deve avvenire in modalità elettronica, mentre
le fatture create in formato elettronico e quelle carta-
cee possono essere conservate elettronicamente.
La fattura è emessa al momento di effettuazione
dell’operazione ai sensi dell’articolo 6 del D.P.R. n.
633/1972, ovvero entro il giorno 15 del mese succes-
sivo a quello di effettuazione dell’operazione, anche
per le prestazioni di servizi purché “individuabili attra-
verso idonea documentazione”.
Con riferimento al principio di emissione della fattura
(cartacea o elettronica) al momento dell’effettuazione
dell’operazione, il comma 4 dell’articolo 21 del D.P.R. n.
633/1972, appena modificato, dispone che:
- per le cessioni di beni la cui consegna o spedizione
risulta da documento di trasporto o da altro docu-
mento idoneo a identificare i soggetti tra i quali è ef-
fettuata l’operazione ed avente le caratteristiche de-
terminate dal D.P.R. n. 472/1996, nonché le presta-
zioni di servizi individuabili attraverso idonea docu-
mentazione, effettuate nello stesso mese solare nei
confronti del medesimo soggetto, può essere emessa
una sola fattura, recante il dettaglio delle operazioni,
entro il giorno 15 del messe successivo a quello di
effettuazione delle medesime;
- per le cessioni di beni effettuate dal cessionario nei
confronti di un soggetto terzo, per il tramite del pro-
prio cedente, la fattura è emessa entro il mese suc-
cessivo a quello della consegna o spedizione dei be-
ni;
- prestazioni di servizi rese a soggetti passivi stabiliti
in un altro Stato comunitario, non soggette all’impo-
sta si sensi dell’art.7-ter del DPR n.633/72, la fattura
è emessa entro il 15 del mese successivo a quello di
effettuazione dell’operazione;
- prestazioni di servizi di cui all’art. 6, co. 6, primo pe-
riodo del DPR n. 633/72, rese a o ricevute da un sog-
getto passivo stabilito al di fuori dell’Unione Euro-
pea, la fattura è emessa entro il 15 del mese succes-
sivo a quello di effettuazione dell’operazione.
Il comma 6 dell’articolo 21 del D.P.R. n. 633/1972 di-
spone che la fattura deve essere emessa, anche nei ca-
si sottoelencati, senza indicazione dell’imposta ma con
l’inserimento di particolari annotazioni come di seguito
indicato:
- con la dicitura “operazione non soggetta”, per le ces-
sioni relative a beni in transito o depositati in luoghi
soggetti a vigilanza doganale, non soggetta ad Iva ai
sensi dell’art. 7-bis, co 1, D.P.R. n. 633/1972;
- con la dicitura “operazione non imponibile”, per le
operazioni di cui agli articoli 8, 8-bis, 9 e 38 - quater
del D.P.R. n. 633/1972 (esportazioni e fattispecie ad
esse assimilate, servizi internazionali o connesse a
scambi internazionali, cessioni a soggetti non resi-
denti o domiciliati al di fuori del territorio Ue;
- con la dicitura “operazione esente”, per le operazioni
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Venerdì
25
gennaio
2013