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« Previous Page Table of Contents Next Page »II InformaImpresa Venerdì 28 gennaio 2011
1 - APPUNTAMENTO ENTRO IL 16 FEBBRAIO
Entro il 16 febbraio 2011 i datori di lavoro dovran-no provvedere:
- alla consegna, in forma cartacea, presso le sedi teritoriali Inail della dichiarazione delle retribu-zioni (Modello 1031); viceversa le dichiarazioni delle retribuzioni trasmesse in via telematica possono essere presentate entro il 16 marzo 2011 fermo restando la scadenza dei pagamenti al 16 febbraio 2011;
- alla determinazione dei premi dovuti a titolo di regolazione 2010 e rata anticipata 2011 sulla base dei tassi e degli altri elementi notificati dall’Istituto.
Tutte le aziende soggette all’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro dovranno determinare au-tonomamente il premio da corrispondere all’INAIL, sia come anticipo sulla rata premio 2011, sia come regolazione dell’anno precedente (2010).
2 - SCONTO
EDILI / AUTOTRASPORTATORI
SETTORE EDILE
La riduzione contributiva dell’11,50% interessa i datori di lavoro che esercitano attività edile, anche in economia, sul territorio nazionale.
Si applica soltanto agli operai con un orario di lavoro di 40 ore settimanali, nonché ai soci delle cooperative di produzione e lavoro, purchè svol-gano lavorazioni edili.I datori di lavoro interessati possono beneficiare della riduzione dell’11,50%
solo per l’anno 2010 (regolazione 2010) ed esclusivamente sul premio infortuni e silicosi: la riduzione, infatti, non si applica sul premio speciale unitario artigiani.
Condizione per l’utilizzo dello sconto è l’invio all’Inail entro il termine del 16 febbraio 2011 di apposita autocertificazione.
SETTORE AUTOTRASPORTO
Non risulta più applicabile lo sconto contributivo per il settore dell’autotrasporto per conto terzi
(addetti alla guida), fatta eccezione per le impre-se artigiane per le quali risulta applicabile, sui premi unitari 2010, la riduzione contributiva del 14,50%.
3 - SCONTO PER LE IMPRESE ARTIGIANE
Per quanto riguarda l’autoliquidazione 2010/2011, l’eventuale misura percentuale di riduzione verrà comunicata successivamente in quanto al momento non esistono istruzioni in merito.
4 - RIDUZIONE PREMIO INAIL PER L’APPLICAZIONE DELLE NORME DI SICUREZZA
Le aziende che entro il 31 gennaio 2010 hanno presentato alla sede competente INAIL la domanda di riduzione del tasso medio di tariffe INAIL relati-vamente all’applicazione delle norme di sicurezza e hanno ricevuto a mezzo posta dallo stesso Istituto la risposta positiva all’istanza, possono usufruire di detta riduzione solamente in regolazione 2010.
5 - RATEIZZAZIONE DEL PREMIO (L. 449/97 ART. 59, COM.19 E L. 144/99 ART. 55, COM.5)
Ai sensi della normativa in titolo, esiste la possi-biltà di pagare sia la rata anticipata 2011 che la regolazione 2010 in quattro rate la prima delle quali con scadenza 16 febbraio.
Nel modello 1031 esiste il campo per l’indicazione della scelta effettuata dall’utente. Il datore di lavoro dovrà manifestare la volontà di avvalersi del bene-ficio della rateazione, barrando la casella “SI’”. Per le rate successive alla prima, le scadenze sono confermate, per la seconda rata al 16 maggio, per la terza rata al 16 agosto e per la quarta rata al 16 novembre.
Per il calcolo dei versamenti successivi al primo, si dovrà applicare, in via provvisoria gli interessi in misura pari al tasso legale in vigore alla data del versamento.
SOMMARIO
1 - Appuntamento entro il 16 febbraio 2011
2 - Riduzione contributiva per i settori dell’Autotrasporto per conto terzi e dell’Edilizia 3 - Sconto per le imprese artigiane
4 - Riduzione premio Inail per l’applicazione delle norme di sicurezza 5 - Possibilità di rateizzazione
6 - Guida alla compilazione del Modello 1031 per le aziende con dipendenti 7 - Vademecum contributi associativi: calcolo e versamento; alcuni quesiti sul contributo associativo
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