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Il Ministero del lavoro ha emanato, in data 12 dicem-
bre, una nota operativa riguardante le modalità di com-
pilazione del prospetto informativo 2013 alla luce del-
le modifiche apportate dalla Riforma Fornero.
Al di là degli standard tecnici per l’invio del prospetto,
le novità riguardano il computo dei lavoratori assunto
a tempo determinato di durata superiore a 6 mesi (in
precedenza erano 9 mesi) e le esclusioni del persona-
le di cantiere, tra i quale rientrano quelli direttamente
operanti nei montaggi industriali o impiantistici e nelle
relative opere di manutenzione svolte in cantiere.
La nota ministeriale sottolinea, nella parte relativa ai
criteri di computo, che le modifiche introdotte dalla
legge 92/2012 non hanno indicato un termine preciso
per il calcolo dell’organico; tuttavia, dato che la reda-
zione del prospetto concerne l’organico al 31 dicembre
di ogni anno, il Ministero precisa che tale data costitu-
isce il termine di riferimento.
Circa il termine ultimo per la presentazione del pro-
spetto informativo, tenuto conto che i nuovi standard
entreranno in vigore il 10 gennaio 2013, il Ministero
ha fissato il termine ultimo per la presentazione del
prospetto al 15 febbraio 2013.
Si ricorda, infine, che il prospetto informativo non va
presentato per le aziende che l’hanno già presentato
e che non hanno subito una modifica della situazione
occupazionale tale da incidere sul computo della quo-
ta di riserva.
C
ONTRATTUALE
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Legge 92/2012 (Riforma del Mercato del
Lavoro): partite IVA; nuove indicazioni
ministeriali.
Con la circolare 32/2012, del 27 dicembre 2012, il Mini-
stero del Lavoro fornisce importanti precisazioni in merito
alle novità introdotte con la Legge di Riforma del Mercato
del Lavoro (legge Fornero) relativamente alle partite IVA.
A circa 5 mesi dall’entrata in vigore della Legge di Ri-
forma del Mercato del Lavoro, il Ministero del Lavo-
ro fornisce delle indicazioni dettagliate circa l’utilizzo
delle partite IVA nell’ambito dei rapporti di lavoro.
Ricordiamo a tal proposito che la legge ha introdotto
una presunzione in forza della quale al verificarsi di
alcune condizioni, le partite IVA sono considerate rap-
porti di collaborazione coordinata e continuativa, con
tutte le conseguenze del caso (obbligo di definire un
progetto, iscrizione alla gestione separata)
In particolare, la presunzione scatta al verificarsi di al-
meno 2 delle seguenti condizioni:
- che la collaborazione con il medesimo committente
abbia una durata complessiva di superiore a 8 mesi
per 2 anni consecutivi;
- che il corrispettivo derivante da tale collaborazione,
anche se fatturato a più soggetti riconducibili al me-
desimo centro di imputazione di interessi, costitui-
sca più dell’ 80% dei corrispettivi annui complessi-
vamente percepiti dal collaboratore nell’arco di due
anni consecutivi;
- che il collaboratore disponga di una postazione fissa
di lavoro presso una delle sedi del committente.
In merito alle predette condizioni il Ministero intervie-
ne per definirne meglio i confini; circa la durata della
collaborazione, viene precisato che la legge
non fa ri-
ferimento all’anno solare
, pertanto il periodo di rife-
rimento
è ciascun anno civile
(1 gennaio – 31 dicem-
bre).
Tradotto in termini di giorni, presa convenzionalmente
la durata di 30 giorni per ogni mese, il Ministero ritiene
che il periodo in questione debba essere almeno
pari a
241 giorni, anche non continuativi.
Circa le modalità di accertamento dell’attività svolta,
dovranno essere innanzitutto valutati gli elementi do-
cumentali (ad es. una lettera di incarico oppure le fat-
ture), ferma restando la possibilità di determinare la
durata anche con prove testimoniali.
Va infine osservato che poiché la Legge di Riforma del
Mercato del Lavoro è entrata in vigore il 18 luglio, la
verifica delle condizioni potrà essere fatta solo a par-
tire dai periodi 1°gennaio – 31 dicembre degli anni
2013 e 2014.
In merito al corrispettivo, la norma fa riferimento a 2
anni solari consecutivi, ossia a due periodi di 365 gior-
ni, che non necessariamente devono coincidere con
l’anno civile (è il caso di un rapporto instaurato ad es.
il 1 marzo 2013 la cui verifica dovrà essere fatta nel
biennio 1 marzo 2014 - 1 marzo 2015).
Tuttavia, nel caso in cui si intenda far valere la predet-
ta condizione unitamente a quella concernete la du-
rata della prestazione, vista in precedenza, il Ministe-
ro precisa che andrà preso come riferimento il criterio
dell’anno civile (1 gennaio –31 dicembre), anche ai fini
reddituali.
Circa i corrispettivi da prendere in considerazione, il
Ministero chiarisce che vanno considerati solo quelli
derivanti da prestazioni di lavoro autonomo, che siano
comunque fatturati anche se non ancora effettivamen-
te incassati.
Per quanto riguarda la postazione fissa di lavoro, viene
chiarito che la stessa
non deve necessariamente esse-
re ad uso esclusivo
del prestatore d’opera; è comunque
sufficiente, per il verificarsi della condizione, che il col-
laboratore possa usufruire di una postazione ubicata in
locali in disponibilità del committente,
indipendente-
mente dalla possibilità di utilizzare qualunque attrez-
zatura necessaria allo svolgimento dell’attività.
Definite le condizioni che fanno scattare la presunzio-
ne, la circolare ministeriale ricorda che la legge preve-
de delle deroghe all’operatività della presunzione, nel
caso
si verifichino congiuntamente le seguenti condi-
zioni
;
- la prestazione sia connotata da competenze teoriche
di grado elevato acquisite attraverso significativi per-
corsi formativi, ovvero da capacità tecnico-pratiche
acquisite attraverso rilevanti esperienze maturate
nell’esercizio concreto dell’attività;
- la prestazione si svolta da soggetto titolare di un
reddito annuo da lavoro autonomo non inferiore a
1,25 volte il livello minimo imponibile ai fini del ver-
samento dei contributi previdenziali.
In merito alle competenze teoriche di grado elevato, la
circolare ministeriale, in attesa della definizione del si-
stema che conduce al rilascio della certificazione delle
competenze, ritiene che la condizione sia soddisfatta
attraverso:
- il possesso di un titolo rilasciato al termine del se-
condo ciclo del sistema educativo di istruzione e for-
mazione (sistema dei licei e sistema dell’istruzione e
formazione professionale);
- il possesso di un titolo di studio universitario (laurea,
dottorato di ricerca, master post laurea);
- il possesso di qualifiche o diplomi conseguiti al ter-
mine di una qualsiasi tipologia di apprendistato;
- il possesso di una qualifica o specializzazione attri-
buita da un datore di lavoro in forza di un rapporto
di lavoro subordinato e in applicazione del contratto
collettivo di riferimento, purchè tale qualifica o spe-
cializzazione sia posseduta
da almeno 10 anni
;
- lo svolgimento dell’attività autonoma in questione,
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Venerdì
11
gennaio
2013