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do la richiesta aziendale alle OOSS,
solamente per
le richieste pervenute con modelli M 2013 corretta-
mente e completamente compilati.
2)Alla fine della successiva settimana
l’azienda con-
tatterà la Confartigianato per conoscere i
nominativi
degli operatori sindacali
che hanno dato disponibili-
tà a partecipare alla consultazione sindacale.
(La comunicazione di disponibilità sarà data dai Sin-
dacati all’Associazione a mezzo mail o fax, utilizzan-
do l’indirizzo mail
lavoro@confartigianatovicenza.it
o
il numero fax 0444 392477).
Si tenga comunque conto che tale
disponibilità è da-
ta per acquisita relativamente alle OOSS che han-
no iscritti in azienda ovvero che sono intervenute in
precedenti consultazioni
per attivare “sospensioni” o
casse integrazioni.
3)
Al fine di agevolare la partecipazione sindacale
nei tempi previsti
la data dell’incontro sarà fissata
dall’azienda con l’operatore dell’organizzazione sin-
dacale che ha iscritti in azienda ovvero che ha avu-
to nella stessa azienda precedenti interventi
giunti
a scadenza.
In assenza delle precedenti condizioni la data dell’in-
contro sarà fissata con l’operatore che per primo ha
dato la propria disponibilità
ovvero con un operatore
a scelta dell’azienda nel caso in cui nessuna risposta
sindacale sia pervenuta entro i tempi previsti.
4)Confartigianato provvederà alla redazione del verba-
le
secondo i dati trasmessi con la richiesta aziendale
(mod. M 2013 e SCHEDA RIEPILOGATIVA DEI DATI) e
in relazione ai nominativi degli operatori sindacali
che partecipano alla consultazione.
Per velocizzare le fasi di procedura,
la redazione del
verbale potrà essere disposta anche dallo Studio che
tiene i Libri Paga aziendali.
Anche in questo caso il
verbale dovrà sempre riportare la
sottoscrizione per
“assistenza” di Confartigianato
attestante il rispet-
to di tutti i passaggi procedurali, a partire dall’invio
del modello M 2013 (e successiva individuazione
dell’operatore sindacale secondo le regole sopra de-
scritte).
4bis)
Solo
nel caso in cui non sia stato possibile porta-
re a termine la consultazione sindacale
(l’operatore
sindacale non intende sottoscrivere il verbale di con-
sultazione sindacale ovvero non sia stato oggettiva-
mente possibile avere la presenza di un operatore
all’incontro di consultazione)
verrà redatta una nota
aziendale
, eventualmente anche in calce al verbale,
sottoscritta anche da Confartigianato, attestante il
corretto utilizzo della procedura.
ATTENZIONE: Tutti gli stampati necessari alla procedu-
ra 2013 saranno disponibili nel sito dell’Associazione
(www.confartigianatovicenza.it) nella casella “Mancan-
za di lavoro”
(inserita nello spazio “LAVORO” che scorre
nella pagina o al quale si accede dal menù in “SERVIZI”
in testa alla videata),
non appena la Regione Veneto
avrà formalizzato il Protocollo sulle LINEE GUIDA per
la GIG in Deroga 2013.
Per approfondimenti consultare il file:
- Download CIGS ACCORDO 12.12.2012.pdf
alla notizia 854 su
www.informaimpresa.it
C
ONTRATTUALE
4
Edilizia Artigiana: proroga disciplina
apprendistato professionalizzante e patentini
macchine complesse.
Firmati gli Accordi per la proroga della disciplina
dell’apprendistato professionalizzante per il setto-
re Edilizia Artigiano e per la proroga dei patentini per
macchine complesse.
Il 12.12.12 è stato siglato l’accordo di proroga dell’ap-
prendistato professionalizzante ex D.Lgs. 167/2011
per il settore edile artigiano.
Il suddetto accordo proroga la vigenza dell’Accordo In-
terconfederale del 03.05.12 fino al 12 maggio 2013. Il
5 dicembre u.s. è stato siglato l’accordo per la proroga
al 30 giugno 2013 dell’entrata in vigore della previ-
sione contenuta nell’art.77 del CCNL 23.07.2008, con-
cernente il possesso del patentino per i lavoratori che
operano utilizzando macchine complesse nel settore
delle fondazioni e dei consolidamenti.
Per approfondimenti consultare i file:
- Download Accordo proroga apprendistato.pdf
- Download proroga patentino.pdf
alla notizia 855 su
www.informaimpresa.it
C
ONTRATTUALE
5
L’applicazione degli incentivi alle assunzioni
alla luce della legge 92/2012.
Riforma del mercato del lavoro:
nota alla circolare Inps
n. 137 del 12 dicembre 2012.
L’INPS con la Circolare n. 137 è intervenuta a fornire
chiarimenti in merito all’applicazione della normativa
sugli incentivi alle assunzioni alla luce dei principi ge-
nerali introdotti dall’art. 4, commi 12-15, della legge
92/2012. In particolare, l’Istituto analizza le ripercus-
sioni della novella legislativa in relazione a due tipo-
logie di benefici: gli incentivi per l’assunzione dei la-
voratori disoccupati o in CIGS da almeno 24 mesi e gli
incentivi per l’assunzione dei lavoratori iscritti alle liste
di mobilità.
L’art. 4, comma 12, della legge 92/2012 disciplina
quattro principi generali che delimitano l’applicazione
degli incentivi all’assunzione, anche con riferimento al
contratto di somministrazione. In primo luogo, la nor-
ma stabilisce che i datori di lavoro non possono gode-
re dei benefici nelle ipotesi in cui non sono liberi di
scegliere il soggetto da assumere, vale a dire nel caso
in cui sussiste un obbligo di assumere un determinato
lavoratore stabilito dalla legge o dai contratti colletti-
vi
(diritto di precedenza – lett. a).
Allo stesso modo è
escluso dal beneficio il datore di lavoro che viola il di-
ritto di precedenza ed assume un lavoratore diverso da
quello per cui sussiste l’obbligo
(lett. b).
In secondo luogo, gli incentivi non spettano con riferi-
mento a quei datori di lavoro (od utilizzatori) che ab-
biano in atto,
nella singola unità produttiva
, sospensio-
ni per crisi o riorganizzazione aziendale, salvo il caso
in cui l’assunzione, la trasformazione o la somministra-
zione siano finalizzate all’acquisizione di professionali-
tà sostanzialmente diverse da quelle dei lavoratori so-
spesi oppure siano effettuate presso diversa unità pro-
duttiva
(lett. c).
Infine, la norma stabilisce che
“gli incentivi non spettano
con riferimento a quei lavoratori che siano stati licenzia-
ti nei sei mesi precedenti, da parte di un datore di lavoro
che, al momento del licenziamento, presenti assetti pro-
prietari sostanzialmente coincidenti con quelli del datore
di lavoro che assume ovvero risulti con quest’ultimo in
rapporto di collegamento o controllo”
(lett. d).
Per quanto concerne al
cumulo
degli incentivi l’art. 4,
comma 13, stabilisce alcuni limiti circa la spettanza e
la durata degli stessi.
In primo luogo, la durata massima prevista dalle di-
verse disposizioni che disciplinano gli incentivi deve
essere valutata considerando sia gli incentivi godu-
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InformaImpresa
Venerdì
11
gennaio
2013