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il 50% del costo ammissibile del progetto.
Il contribu-
to dovrebbe variare fra
un minimo di euro 5.000,00 ed
un massimo di euro 100.000,00.
Il limite minimo do-
vrebbe essere derogabile per le imprese che occupano
sino a 50 lavoratori e per i lavoratori autonomi che vor-
ranno chiedere il finanziamento di Modelli di Organiz-
zazione e Gestione ai sensi dell’articolo 30 del decreto
legislativo n. 81/2008 (D.lgs 231/2001).
Come per i precedenti bandi dovrebbe essere prevista
la regola della emissione, all’atto della richiesta d’am-
missione al finanziamento, in caso di superamento di
un soglia minima di punteggio, di un “ticket” elettroni-
co alfanumerico (a 64 cifre), inviato alle imprese trami-
te un Web link sulla propria casella di posta elettronica
certificata (PEC). Si ritiene che per la imprese sprovvi-
ste di PEC saranno previste modalità alternative.
Sulla base delle anticipazioni fornite dall’Inail, sembra
che il bando possa essere pubblicato già nel mese di
dicembre 2012; decorreranno poi dalla data di pubbli-
cazione fra i 60 e 90 giorni di tempo prima dell’orga-
nizzazione del “click day” che dovrebbe avvenire verso
la metà di marzo 2013.
Questo significa che dopo la pubblicazione del ban-
do nel sito dell’Inail, le imprese e i lavoratori autono-
mi, dovrebbero avere la possibilità di procedere con la
compilazione della domanda on line ed il conseguente
rilascio del “ticket” elettronico, sopra citato.
A chiusura delle operazioni, cioè a “click day” concluso,
Inail dovrebbe stilare una graduatoria su base regiona-
le delle domande presentate, dando evidenza dei be-
neficiari (specificandone l’importo). Non sono comun-
que previsti meccanismi di “scorrimento” della gradua-
toria, in caso di rinuncia del finanziamento o di non
accoglimento della domanda a seguito delle verifiche
che verranno effettuate.
Al momento non sono noti i prospetti relativi ai pun-
teggi per le due linee di investimento.
• • •
SISTEMI E CATEGORIE
1
Acconciatura. Abilitazione professionale: stop
al riconoscimento dei requisiti previsti dalla
vecchia legge n. 161/1963.
E’ entrato in vigore il 14/09/12 il Decreto Legislativo n.
147/2012, pubblicato in G.U. n. 202 del 30/08/2012,
recante “Disposizioni integrative e correttive del decre-
to legislativo 26 marzo 2010, n. 59, recante attuazio-
ne della direttiva 2006/123/CE, relativa ai servizi nel
mercato interno”.
Tale provvedimento sancisce, all’art. 15, l’abrogazione
degli articoli 1 (commi terzo, quarto, quinto e sesto) e
2, 2- bis, 3, 4 e 5 della legge 14 febbraio 1963, n. 161,
concernente le “attività di barbiere, parrucchiere ed af-
fini” (come integrata dalla legge n. 1142/1970).
Alla luce di tale norma, i requisiti per l’ottenimento
dell’abilitazione professionale restano pertanto disci-
plinati, d’ora in avanti, esclusivamente dalla “discipli-
na dell’attività di acconciatore” prevista dalla Legge n.
174/2005, che – come noto - prevede il suo consegui-
mento solo previo superamento di un esame tecnico-
pratico, preceduto, in alternativa:
a) dallo svolgimento di un corso di qualificazione della
durata di due anni, seguito da un corso di specializ-
zazione di contenuto prevalentemente pratico ovve-
ro da un periodo di inserimento della durata di un
anno presso un’impresa di acconciatura, da effettua-
re nell’arco di due anni;
b)da un periodo di inserimento della durata di tre an-
ni presso un’impresa di acconciatura, da effettuare
nell’arco di cinque anni, e dallo svolgimento di un
apposito corso di formazione teorica; il periodo di in-
serimento è ridotto ad un anno, da effettuare nell’ar-
co di due anni, qualora sia preceduto da un rappor-
to di apprendistato ai sensi della legge 19 gennaio
1955, n. 25, e successive modificazioni, della durata
prevista dal contratto nazionale di categoria.
In sostanza, viene eliminata la possibilità per i nuovi
operatori di continuare a far valere i requisiti di quali-
ficazione professionale previsti dalla precedente disci-
plina (ad es. attività lavorativa qualificata per almeno
due anni, qualificazione di fine apprendistato, attesta-
ti di formazione professionale) che, ai sensi dell’art. 7
della stessa L. n. 174/2005, potevano continuare ad
avere applicazione fino alla data indicata dalle leggi
regionali adottate sulla base dei princìpi recati dalla
legge nazionale.
SISTEMI E CATEGORIE
2
Alimentazione. Prodotti della pesca destinati
ad essere consumati crudi. Indicazioni
dell’Ulss 5 Ovest vicentino ai ristoranti e
gastronomie interessate.
Viene evidenziata una nota del settore alimentare
dell’Ulss 5 rivolta a ristoranti, pescherie, gastronomie,
supermercati, ecc. che vendono/somministrano prodot-
ti della pesca. Visto il cospicuo aumento della vendita e
somministrazione di pesce crudo (anche in preparazio-
ni gastronomiche) e visto il rischio sanitario associato a
tali pratiche, si richiamano ad una costante attenzione
tutti gli Operatori del settore alimentare ad adottare le
misure di prevenzione e controllo di tale rischio. Que-
ste sono contenute nel Reg. CE 853/2004 che prescri-
ve che i prodotti della pesca destinati ad essere consu-
mati crudi o praticamente crudi siano sottoposti ad un
trattamento preventivo mediante congelamento e con-
servazione per almeno 24 ore ad una temperatura non
superiore a -20°C. Il consumo di prodotti della pesca
preparati “a crudo” (piatti orientali tipo sushi e sashi-
mi, carpacci di pesce crudo di varie specie come pesce
spada, salmone, tonno, preparazioni marinate, affumi-
cate a freddo o in salamoia), e il frequente riscontro in
essi di parassiti potenzialmente pericolosi per il consu-
matore, ha indotto negli anni il Ministero della Salute
ad intervenire più volte sull’argomento attraverso note
esplicative atte a chiarire i comportamenti che l’OSA
(Operatore del Settore Alimentare) deve adottare per
la bonifica preventiva dei prodotti della pesca da con-
sumarsi crudi. In allegato la nota descrittiva dell’Ulss
5 contenente le misure specifiche per la prevenzione e
controllo del rischio.
Per approfondimenti consultare il file:
Download Indicazioni Ulss 5 consumo prodotti ittici.pdf
alla notizia 853
su
www.informaimpresa.it
SISTEMI E CATEGORIE
3
Alimentazione. Formazione obbligatoria per i
lavoratori in materia di sicurezza nei luoghi di
lavoro.
Ricordiamo l’obbligo di formazione obbligatoria per i
lavoratori in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro,
in applicazione dell’accordo Stato Regioni del 21 di-
cembre 2011.
InformaImpresa
15
Venerdì
11
gennaio
2013