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sa essere emessa o ricevuta non solo in formato Xml,
ma anche in qualsiasi altro tipo di formato elettronico,
come ad esempio:
1. posta elettronica con allegato in Pdf della fattura;
2. fax ricevuto sul personal computer, non trasmesso o
stampato su supporto analogico.
5. Termini di emissione della fattura
La fattura è emessa al momento di effettuazione
dell’operazione ai sensi dell’articolo 6 del D.P.R. n.
633/1972, ovvero entro il giorno 15 del mese succes-
sivo a quello di effettuazione dell’operazione, anche
per le prestazioni di servizi purchè “individuabili attra-
verso idonea documentazione”.
Con riferimento al principio di emissione della fattura
(cartacea o elettronica) al momento dell’effettuazione
dell’operazione, il comma 4 dell’articolo 21 del D.P.R. n.
633/1972, appena modificato, dispone che:
- per le cessioni di beni la cui consegna o spedizione
risulta da documento di trasporto o da altro docu-
mento idoneo a identificare i soggetti tra i quali è ef-
fettuata l’operazione ed avente le caratteristiche de-
terminate dal D.P.R. n. 472/1996, nonché le presta-
zioni di servizi individuabili attraverso idonea docu-
mentazione, effettuate nello stesso mese solare nei
confronti del medesimo soggetto, può essere emessa
una sola fattura, recante il dettaglio delle operazioni,
entro il giorno 15 del mese successivo a quello di ef-
fettuazione delle medesime
- per le cessioni di beni effettuate dal cessionario nei
confronti di un soggetto terzo, per il tramite del pro-
prio cedente, la fattura è emessa entro il mese suc-
cessivo a quello della consegna o spedizione dei be-
ni
- prestazioni di servizi rese a soggetti passivi stabiliti
in un altro Stato comunitario, non soggette all’impo-
sta si sensi dell’art.7-ter del DPR n.633/72, la fattura
è emessa entro il 15 del mese successivo a quello di
effettuazione dell’operazione
- prestazioni di servizi di cui all’art. 6, comma 6, primo
periodo del DPR n. 633/72, rese a o ricevute da un
soggetto passivo stabilito al di fuori dell’Unione Eu-
ropea, la fattura è emessa entro il 15 del mese suc-
cessivo a quello di effettuazione dell’operazione
Il comma 6 dell’articolo 21 del D.P.R. n. 633/1972 di-
spone che la fattura deve essere emessa, anche nei ca-
si sottoelencati, senza indicazione dell’imposta ma con
l’inserimento di particolari annotazioni come di seguito
indicato:
a)
OPERAZIONE NON SOGGETTA
: per le cessioni rela-
tive a beni intransito o depositati in luoghi soggetti
a vigilanza doganale, non soggetta ad Iva ai sensi
dell’art. 7-bis, co 1, D.P.R. n. 633/1972
b)
OPERAZIONE NON IMPONIBILE
: per le operazioni di
cui agli articoli 8, 8-bis, 9 e 38-quater del D.P.R. n.
633/1972 (esportazioni e fattispecie ad esse assimi-
late, servizi internazionali o connesse a scambi inter-
nazionali, cessioni a soggetti non residenti o domici-
liati al di fuori del territorio Ue
c)
OPERAZIONE ESENTE
: per le operazioni di cui all’ar-
ticolo 10 del D.P.R. n. 633/1972 (ad eccezione di
quelle di cui al co. 6 (operazioni effettuate nei porti,
aeroporti, scali ferroviari ecc.)
d)
REGIME DEL MARGINE - BENI USATI REGIME DEL
MARGINE - OGGETTI D’ARTE REGIME DEL MARGINE -
OGGETTI D’ANTIQUARIATO O COLLEZIONE
: in base ai
casi previsti dal decreto Legge n. 41 del 23 febbraio
1995
e)
REGIME DEL MARGINE –AGENZIA DI VIAGGIO
: per le
operazioni sottoposte al regime del margine di cui
all’articolo 74-ter del D.P.R. n. 633/1972
6. La conservazione
In tema di semplificazione, si segnala che il decreto in
analisi hamodificato l’articolo 39 del D.P.R. n. 633/1972
prevedendo che la conservazione delle fatture elettro-
niche avvenga in modalità elettronica, mentre le fattu-
re create in formato elettronico e quelle cartacee pos-
sono essere conservate elettronicamente.
Sul tema si evidenzia che, al fine di garantire l’intero-
perabilità tra i diversi sistemi nazionali, l’UE sta stu-
diando misure utili ad individuare un contenuto stan-
dard della fattura valido in tutti i Paesi membri.
7. I vantaggi
Dalla lettura delle nuove disposizioni sulla fattura elet-
tronica, emerge che l’adozione di tali procedure porta
una serie di vantaggi facilmente individuabili, come ad
esempio:
1. riduzione delle spese postali e di stampa;
2.maggiore integrazione delle procedure commerciali
della fase di acquisto a quella di pagamento, attra-
verso l’automatizzazione dei processi di invio, rice-
zione, gestione e contabilizzazione;
3. riduzione delle possibilità di frodi in materia di Iva;
4.maggiore contrasto all’evasione fiscale.
LA FATTURA SEMPLIFICATA
Con il decreto in oggetto, a partire dal 1° gennaio
2013, viene introdotta la possibilità di emettere fat-
tura in modalità “semplificata”, per quelle operazioni
di ammontare complessivo non superiore a 100 euro
(Iva compresa), nonché per le fatture rettificative di cui
all’art. 26 del D.P.R. n. 633/1972.
1. Caratteristiche della fattura semplificata
Il nuovo articolo 21-bis del D.P.R. n. 633/1972, intro-
dotto dal decreto, individua gli elementi essenziali del-
la fattura semplificata:
- data di emissione;
- numero progressivo che la identifichi in modo univo-
co;
- ditta, denominazione o ragione sociale, nome e co-
gnome, residenza o domicilio del soggetto cedente o
prestatore, del rappresentante fi scale nonché ubica-
zione della stabile organizzazione per i soggetti non
residenti;
- numero di partita IVA del soggetto cedente o presta-
tore;
- ditta, denominazione o ragione sociale, nome e co-
gnome, residenza o domicilio del soggetto cessiona-
rio o committente, del rappresentante fiscale nonché
ubicazione della stabile organizzazione per i sogget-
ti non residenti; in alternativa, in caso di soggetto
stabilito nel territorio dello Stato può essere indicato
il solo codice fiscale o il numero di partita IVA, ov-
vero, in caso di soggetto passivo stabilito in un altro
Stato membro dell’Unione europea, il solo numero di
identificazione IVA attribuito dallo Stato membro di
stabilimento;
- descrizione dei beni ceduti e dei servizi resi;
- ammontare del corrispettivo complessivo e dell’im-
posta incorporata, ovvero dei dati che permettono di
calcolarla;
- per le fatture emesse ai sensi dell’articolo 26, il rife-
rimento alla fattura rettificata e le indicazioni speci-
fiche che vengono modificate.
Dal dettato normativo si evince che le semplificazioni
più rilevanti introdotte con la fattura semplificata con-
sistono nella possibilità:
1. di non indicare la base imponibile Iva ma esclusiva-
mente il corrispettivo complessivo che ingloba l’im-
posta (ovvero dei dati che permettono di calcolarla);
2. di indicare in fattura esclusivamente in luogo dei da-
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Venerdì
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gennaio
2013