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InformaImpresa 7 Venerdì 4 novembre 2011

FISCO

58 Addizionale erariale 2011 per i veicoli oltre

225 KW.

Con Risoluzione 20 ottobre 2011, n. 101 l’Agenzia del-le Entrate ha istituito i codici tributo per il versamento, dell’addizionale erariale sulla tassa automobilistica per i veicoli finalizzati al trasporto promiscuo di persone e cose, di potenza superiore.

Con Decreto Legge n. 98 del 6/07/2011, convertito in Legge n. 111 del 15/07/2011, per le autovetture e per gli autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e cose è stata introdotta dal 2011 un’addizionale eraria-le sulla tassa automobilistica pari a 10 euro per cia-scun KW di potenza del veicolo superiore a 225 KW.

In caso di omesso o insufficiente versamento dell’addi-zionale si applica la sanzione di cui all’art. 13 del D.Lgs 18 dicembre 1997, n. 471, pari al 30% dell’importo non versato.

Le modalità ed i termini di pagamento dell’addizionale sono stabiliti nel Decreto del 7 ottobre 2011 del Mini-stero dell’Economia e delle Finanze.

Per l’anno 2011 sono soggetti al pagamento dell’addi-zionale erariale coloro che alla data del 6 luglio 2011 risultino dal PRA proprietari, usufruttuari, acquirenti con patto di riservato dominio, ovvero utilizzatori a ti-tolo di locazione finanziaria dei citati veicoli. Per tale anno l’addizionale deve essere corrisposta entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto 7 ot-tobre 2011, quindi entro il 10 novembre 2011, utiliz-

zando esclusivamente il modello “F24 elementi iden-tificativi” .

Con la Risoluzione n. 101 del 20/10/2011 l’Agenzia delle Entrate ha individuato i seguenti codici tributo da utilizzare per il versamento tramite F24:

- 3364 denominato “Addizionale erariale della tassa automobilistica - art. 23, comma 21,d.l. 98/2011”; - 3365 denominato “ Addizionale erariale della tassa automobilistica - art. 23, comma 21,d.l. 98/2011 - Sanzione”;

- 3366 denominato “Addizionale erariale della tassa automobilistica - art. 23, comma 21,d.l. 98/2011 - Interessi”;

Per gli anni 2012 e successivi , sono tenuti al pagamen-to dell’addizionale coloro che risultino al PRA proprie-tari (o usufruttuari, acquirenti con patto di riservato do-minio, ovvero utilizzatori a titolo di locazione finanzia-ria) alla scadenza del termine utile per il pagamento della tassa automobilistica . Il pagamento, in attesa di attivazione di altre modalità, continuerà ad essere ef-fettuato utilizzando il modello “F24 elementi identi-ficativi”, negli stessi termini previsti per il pagamento della tassa automobilistica.

In caso di prima immatricolazione , l’addizionale è do-vuta in misura integrale , in deroga a quanto previsto dall’art. 2 del decreto del Ministero delle Finanze 18 novembre 1998, n. 462; l’addizionale è dovuta per l’in-tero anno (12/12) anche per il primo anno del veicolo.

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SEZIONE INTERNAZIONALIZZAZIONE

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