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Tirocini formativi

D.L. 138 del 13 agosto 2011, già entrato in vigore e che interviene sulla disciplina dei tirocini formativi.

Con riferimento al D.L. 138 del 13 agosto 2011, si segnala che il Ministero del Lavoro ha emanato la circolare n. 24 del 12 settembre (reperibile nel sito del Ministero del Lavoro www.lavoro.gov.it.) con la  quale chiarisce alcuni aspetti controversi legati all’entrata i vigore dell’art.  11 del D.L. 138/2011. In sintesi, i chiarimenti riguardano:
-   Oltre ai lavoratori c.d. svantaggiati, non rientrano nel campo di applicazione del decreto (quindi possono essere posti in essere  indipendentemente dal diploma o dalla laurea) i tirocini di cosiddetto orientamento/inserimento al lavoro svolto a favore di disoccupati, compresi i lavoratori in mobilità e di altre esperienze a favore degli inoccupati regolamentate dalle Regioni. In questo modo vengono riammessi gli stage collegato al Patto Sociale per il Lavoro.
-   Per quanto riguarda i tirocini curriculari, anch’essi esclusi dal campo di applicazione del decreto, il Ministero chiarisce che gli stessi si riferiscono ai tirocini formativi e di orientamento inclusi nei piani di studio delle Università e degli istituti scolastici di base, ovvero altre esperienze all’interno di un percorso formale di istruzione o di formazione, la cui finalità non sia quella dell’inserimento lavorativo.
-   Circa l’entrata in vigore delle nuove disposizioni di cui al citato art. 11 del D.L. 138/2011, il Ministero precisa che la nuova norma non riguarda i tirocini avviati o comunque formalmente approvati prima del 13 agosto, che potranno pertanto proseguire in base alla vecchia normativa e fino alla scadenza indicata, escluse eventuali proroghe per le quali trova applicazione la nuova normativa.
-   Infine, con riferimento ai controlli ispettivi, il Ministero precisa che laddove i tirocini di formazione e orientamento, esclusi pertanto quelli di reinserimento/inserimento al lavoro, attivati dal 13 agosto non risultano conforme alla nuova disciplina (devono riguardare i neo diplomati o neo laureati ed essere stati promosso non oltre dodici mesi dal conseguimento del titolo di studio e per un massimo di 6 mesi), il personale ispettivo dovrà procedere a riqualificare il rapporto come di natura subordinata, con tutte le conseguenze del caso.

  • Data inserimento: 15.09.11