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Tfr in busta paga: pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto per l’operatività

Con il DPCM n. 29/2015 attuate le previsioni della legge di Stabilità

È stato pubblicato in GU 65/2015 il Decreto 29/2015 sulla liquidazione delle quote di TFR in busta paga (cd. “Qu.I.R”), in attuazione dell’art. 1, cc. 26-34 della legge di stabilità 2015. È così introdotta la facoltà, per i lavoratori dipendenti del settore privato, di richiedere la liquidazione in busta paga delle quote di tfr maturande: la scelta, una volta espressa, è irrevocabile sino alla naturale scadenza del 2018.

Le conseguenze di tale decisione sono diverse in relazione alla situazione personale di ogni lavoratore.

 

Soggetti destinatari

Lavoratori dipendenti del settore privato. Sono esclusi i lavoratori domestici e i lavoratori del settore agricolo, i lavoratori dipendenti di imprese sottoposte a procedura concorsuale o che abbiano sottoscritto accordi per a ristrutturazione del debito, i lavoratori dipendenti di datori di lavoro per i quali siano stati autorizzati interventi di integrazione salariale straordinaria.

 

TFR oggetto della disposizione

Il lavoratore potrà richiedere le quote di TFR maturate dal 1 marzo 2015 al 30 giugno 2018, utilizzando l’apposito modello allegato al DPCM (il modulo è disponibile presso gli Uffici Paghe di Confartigianato). Per la generalità delle aziende l’inizio della corresponsione avverrà a partire dalla busta paga del mese successivo a quello di presentazione dell’istanza; se però la ditta occupa meno di 50 dipendenti e si avvale del finanziamento assistito da garanzia previsto dalla legge, le operazioni di liquidazione decorreranno dal terzo mese successivo a quello della richiesta del lavoratore.

 

Condizioni

Il lavoratore richiedente deve vantare un’anzianità, presso il datore cui effettua la richiesta, di almeno 6 mesi. Inoltre non deve avere in corso contratti di finanziamento che oltre alla cessione di quota dello stipendio prevedano il TFR a garanzia.

 

Conseguenze dell’opzione

La quota di TFR maturata mensilmente viene erogata in busta paga, a titolo di integrazione alla retribuzione. Vi può rientrare anche la quota di TFR che il lavoratore ha già destinato alla previdenza complementare.

 

Trattamento fiscale e contributivo

Il TFR pagato in busta paga comporta una serie di conseguenze per il lavoratore:

  • non è rilevante ai fini contributivi e non ha influenza ai fini del riconoscimento del bonus di 960 euro.
  • è assoggettato a tassazione ordinaria (anziché a tassazione separata, generalmente più favorevole) e alle addizionali. Il pagamento in busta paga delle quote di TFR comporta in un anno, per un reddito medio di circa € 23.000 lordi, una maggiore imposta di circa € 100.
  • aumenta il reddito ai fini dell’ISEE: potrebbe comportare minori agevolazioni, ad esempio per asili nido, mense scolastiche e tasse universitarie.
  • aumenta il reddito ai fini dell’Assegno Familiare INPS: possibile diminuzione dell’importo dell’assegno.
  • verrà persa la rivalutazione annuale TFR sulle quote erogate in busta paga, con conseguenze verosimilmente più consistenti per chi ha destinato il tfr a previdenza complementare.

 

Conseguenze per l’azienda

Per le ditte che occupano meno di 50 dipendenti e non intendono anticipare immediatamente il TFR, la norma prevede la possibilità di accedere ad un finanziamento bancario assistito da garanzia, rilasciato da apposito Fondo costituito presso l’INPS, e in ultima istanza da garanzia dello Stato. A tale scopo le imprese verseranno al medesimo Fondo un contributo dello 0,2%.

Sarà l’INPS a comunicare alla banca l’importo da liquidare, desumendo il dato dall’Uniemens: a questo proposito l’Istituto dovrà emanare le istruzioni operative.

Il rimborso del finanziamento dovrà essere effettuato al 30 ottobre 2018, secondo modalità e criteri che saranno stabiliti dall’accordo quadro tra i Ministeri dell’Economia e del Lavoro e l’ABI, in via di definizione.

Per le ditte che occupano un numero di dipendenti pari o superiore a 50, oppure inferiore a 50 e che non optano per l’accesso al credito, le quote di TFR pagate in busta paga saranno parzialmente deducibili ed esonerate dal versamento al fondo di Garanzia.

  • Data inserimento: 24.03.15