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Testo unico dell’apprendistato

Approvato in via definitiva dal Consiglio dei Ministri il Testo Unico di riforma dell’apprendistato, che semplifica le modalità di utilizzo dell’istituto valorizzando la formazione all’interno dell’impresa.

Il Governo, nella seduta del 28 luglio u.s., ha approvato in via definitiva il Testo Unico dell’apprendistato, recependo formalmente l’intesa che le parti sociali e lo stesso Governo avevano già in precedenza raggiunto.
Si tratta di un provvedimento composto di 7 articoli che si pone l’obiettivo di semplificare le modalità di utilizzo dell’apprendistato in tutte le sue forme, valorizzando la formazione interna, salvaguardando le peculiarità delle imprese artigiane e affidando alla contrattazione collettiva il compito di regolamentare nel dettaglio l’istituto.
Vediamo in sintesi le principali disposizioni contenute nel provvedimento, rimandando per il resto alla lettura del testo che potete trovare in allegato alla presente notizia.


Art. 1. Definizione   
Per la prima volta viene stabilito che il contratto di apprendistato è un contratto a tempo indeterminato. La sua finalità è la formazione e l’occupazione dei giovani.

Vengono mantenute le tre tipologie classiche dell’apprendistato, anche se con alcune importanti precisazioni a cominciare dal nome: a) apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale; b) apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere; c) apprendistato di alta formazione e ricerca.


Art. 2. Disciplina generale
Spetta ad appositi accordi interconfederali ovvero ai contratti collettivi stipulati a livello nazionale definire la disciplina generale del contratto di apprendistato, nel rispetto dei seguenti principi: 

-  forma scritta del contratto, del patto di prova e del relativo  piano formativo individuale da definire
-   entro 30 gg. dalla stipulazione del contratto;
-  presenza di un tutor o referente aziendale;
-  possibilità che i percorsi formativi aziendali vengano finanziati dai fondi paritetici    interprofessionali, anche attraverso accordi con la Regione;
-  possibilità di prolungare il periodo di apprendistato in caso di malattia, infortunio o altra causa di sospensione involontaria del rapporto, superiore a trenta giorni, secondo quanto previsto dai contratti collettivi;
-  possibilità di prevedere forme e modalità per la conferma in servizio, al termine del percorso  formativo, di una percentuale di apprendisti, al fine di ulteriori assunzioni in apprendistato;
-  divieto per le parti di recedere dal contratto durante il periodo di formazione in assenza di giusta  causa o di giustificato motivo;
-  possibilità per le parti di recedere dal contratto con preavviso decorrente dal termine del periodo di formazione;
-  disciplina previdenziale (malattia, infortuni, maternità, pensione, assegno familiare)
Per quanto riguarda i limiti numerici, viene confermata per le imprese artigiane la più favorevole disciplina di cui all’art. 4 della legge 443/1985.

Art. 3. Apprendistato per la qualifica ed il diploma professionale
Questa tipologia sostituisce l’apprendistato in diritto-dovere introdotto con il D.Lgs. 276/2003. Oltre all’assolvimento dell’obbligo di istruzione, questa tipologia e’ finalizzata al conseguimento non solo della qualifica triennale del sistema di istruzione e formazione, ma anche dei diplomi quadriennali regionali.
La durata del contratto non può essere superiore a tre anni, ovvero a quattro nel caso di diploma quadriennale regionale. Il limite massimo di età è stato innalzato da 18 a 25 anni, mentre l’età minima è fissata in 15 anni.
La regolamentazione dei profili formativi viene lasciata alla competenza regionale, previo accordo in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e Provincie autonome, sentite le parti sociali. La determinazione delle modalità di erogazione della formazione aziendale viene affidata alla contrattazione collettiva nel rispetto degli standard definiti dalle Regioni.


Art. 4. Apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere
Con questa tipologia di apprendistato, al pari di quanto previsto dal D.Lgs. 276/2003, possono essere assunti i soggetti di età compresa tra i diciotto (diciassette se già in possesso di un diploma di qualifica professionale) e i ventinove anni.
Le novità riguardano l’estensione della platea di soggetti cui si rivolge il contratto; oltre al settore pubblico, l’apprendistato professionalizzante potrà riguardare i lavoratori stagionali sulla base di quanto verrà disciplinato dalla contrattazione collettiva, e i lavoratori in mobilità al fine della loro qualificazione o riqualificazione professionale.

Per quanto concerne la durata massima del contratto, rispetto alla precedente disciplina, la stessa è ridotta da sei a tre anni, ad eccezione dell’artigianato per il quale la durata massima non potrà superare i cinque anni.
Spetta comunque agli accordi interconfederali e ai contratti collettivi stabilire, in base all’età dell’apprendista e del tipo di qualificazione da conseguire,  la durata e le modalità di erogazione della formazione per l’acquisizione delle competenze tecnico-professionali e specialistiche (la precedente disciplina prevedeva 120 ore di formazione all’anno, suddivise tra formazione professionalizzante e formazione trasversale di base). Punto di riferimento per i contenuti professionalizzanti saranno i profili professionali stabiliti dalla contrattazione collettiva nei sistemi di classificazione e inquadramento del personale.

La formazione professionalizzante è svolta all’interno e sotto la responsabilità dell’azienda, ed è integrata, sulla base delle risorse annualmente disponibili, dalla formazione di base e trasversale, interna o esterna all’azienda, per un monte ore complessivo non superiore a centoventi ore per la durata del triennio, disciplinata dalle Regioni sentite le parti sociali e tenuto conto dell’età, del titolo di studio e delle competenze dell’apprendista.

Art. 5. Apprendistato di alta formazione e ricerca
Il Testo Unico riprende quanto già disciplinato all’art. 50 del D.Lgs. 276/2003, estendendo questa tipologia di apprendistato anche al settore pubblico, nonchè al praticantato per l’accesso alle professioni ordinistiche o per esperienze professionali.
Ricordiamo che per questa fattispecie, per i soli profili che attengono alla formazione, spetta alle Regioni, in accordo con le associazioni territoriali dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro, con le università, gli istituti tecnici e professionali e altre istituzioni formative o di ricerca, definire la regolamentazione e la durata dell’istituto.
Solo in assenza di regolamentazioni regionali l’attivazione dell’apprendistato di alta formazione o ricerca è rimessa ad apposite convenzioni stipulate da singoli datori di lavoro o dalle loro associazioni con gli enti scolastici sopra citati.

Art. 6. Standard professionali, standard formativi e certificazione delle competenze.
La definizione degli standard formativi per l’apprendistato per la qualifica e il diploma professionale e per l’apprendistato di alta formazione verrà definita dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell’istruzione e della ricerca, previa intesa con le Regioni e le Province autonome.
Per quanto concerne l’apprendistato professionalizzante e quello di ricerca, gli standard professionali di riferimento ai fini della verifica dei percorsi formativi saranno quelli definiti dai contratti collettivi nazionali di categoria o, in mancanza, attraverso specifiche intese da sottoscrivere a livello nazionale o interconfederale.

Spetterà al datore di lavoro la registrazione nel libretto formativo del cittadino della formazione effettuata e della qualifica professionale a fini contrattuali eventualmente acquisita.
E’ prevista l’istituzione, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di un repertorio delle professioni predisposto sulla base dei sistemi di classificazione e inquadramento del personale previsti dai contratti collettivi di lavoro e in coerenza con quanto previsto dalla Linee Guida per la Formazione del 17 febbraio 2010.
Infine, viene rimessa alle Regioni la definizione delle modalità per la certificazione delle competenze acquisite dall’apprendista e registrate sul libretto formativo del cittadino.

Art. 7. Disposizioni finali
Relativamente agli aspetti sanzionatori, viene di fatto confermata la sanzione già prevista dall’art. 53, comma 3, del D.Lgs. 276/2003, il quale prevede che in caso di inadempimento nella erogazione della formazione, di cui sia responsabile esclusivamente il datori di lavoro, lo stesso è tenuto a versare la differenza tra la contribuzione versata e quella dovuta con riferimento al livello di inquadramento superiore che sarebbe stato raggiunto dal lavoratore al termine del periodo di apprendistato, maggiorata del 100%, con esclusione di qualsiasi altra sanzione per omessa contribuzione.
Qualora l’inadempimento nella erogazione della formazione venga rilevato in corso di esecuzione, il personale ispettivo potrà adottare una diffida ad adempiere nei confronti del datore di lavoro.

Il datore di lavoro è inoltre punito con la sanzione amministrativa da 100 a 600 euro per ogni violazione delle disposizioni contrattuali collettive, attuative dei principi citate nelle disposizioni generali (forma scritta del contratto, divieto di retribuzione a cottimo, inquadramento del lavoratore fino a due livelli inferiori rispetto alla categoria spettante, presenza di un tutor o referente aziendale). La sanzione sarà invece da 300 a 1.500 euro in caso di recidiva. 

Relativamente alle agevolazioni contributive, in attesa della riforma degli incentivi all’occupazione, restano fermi gli attuali sistemi di incentivazione economica dell’apprendistato, compresa l’agevolazione contributiva per un anno successivamente al mantenimento in servizio del lavoratore passato in qualifica, con esclusione dei lavoratori in mobilità assunti come apprendisti.

Circa l’entrata in vigore della nuova disciplina, è previsto un periodo transitorio di 6 mesi, decorrenti dall’entrata in vigore del decreto, al fine di consentire alle Regioni e alla contrattazione collettiva di dare concreta attuazione alla nuova disciplina. Durante tale periodo trovano applicazione le vigenti regolamentazioni.
Il decreto infine precisa che, ferma restando la disciplina che regolamenta i contratti già in essere, con l’entrata in vigore del nuovo decreto sono abrogati la legge 2571955, gli art. 21 e 22 della legge 56/1987, l’art. 16 della legge 197/1997 e gli art. da 47 a 53 del D.Lgs. 276/2003.

  • Data inserimento: 11.08.11