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Sospensione EBAV: procedure e prestazioni per i lavoratori sospesi privi dell’indennità ASpI dal 24.09.2015.

Siglato il 22 ottobre u.s. l’A.I. Regionale che definisce le procedure e le prestazioni in favore dei lavoratori sospesi per mancanza di lavoro nelle aziende artigiane e privi dell’indennità ASpI a seguito dell’abrogazione della stessa dal 24.09.2015.

Lo scorso 22 ottobre le Organizzazioni Artigiane e CGIL, CISL e UIL regionali hanno siglato l’Accordo Interconfederale Regionale che dispone misure di intervento straordinarie in favore dei lavoratori sospesi per mancanza di lavoro nelle aziende artigiane e non più beneficiari né dell’indennità “ASpI per lavoratori sospesi” né della CIGS in deroga.

 

Si ricorda che il D. Lgs. 148/2015 ha abrogato, dal 24 settembre 2015, la norma della Legge 92/2012 (c.d. Legge Fornero) che prevedeva in via sperimentale per il triennio 2013-2015 la concessione dell’ASpI ai lavoratori sospesi per crisi aziendale o occupazionale per 90 giornate nel biennio mobile, subordinatamente all’intervento integrativo degli Enti Bilaterali.

A seguito dell’intervento normativo, i lavoratori sospesi dalle aziende artigiane, con accordi sindacali stipulati dal 24.09.2015, sono privi di ammortizzatori sociali. Inoltre, non è più possibile inviare all’INPS le comunicazioni e i consuntivi relativi agli eventi di sospensione verificatisi dal 24 settembre (si veda Notizia n. 2294 del 23.10.2015).

 

In tale contesto si inseriscono gli interventi straordinari previsti dall’Accordo Interconfederale del 22 ottobre 2015. Nello specifico si prevede:

  1. che a decorrere dal 24.09.2015 il contributo EBAV per lavoratori sospesi è pari a € 9,50 giornalieri (fino al 23.09.2015 l’importo era di € 9,00/giorno)
  2. l’erogazione ai predetti lavoratori, dal 24 settembre 2015 e per i giorni di effettiva sospensione, di una quota aggiuntiva che permetta al lavoratore di raggiungere la percentuale del 40%del massimale mensile CIGO 2015. Tale intervento costituisce recepimento a livello regionale della delibera del FONDO FSBA del 13 ottobre 2015 (si veda Notizia n. 2294 del 23.10.2015).

 

L’Accordo interconfederale conferma la procedura di consultazione prevista dall’Accordo Interconfederale del 17 giugno 2015, ivi compreso il verbale di accordo. Si riporta, pertanto, in sintesi la procedura che l’azienda deve seguire per la richiesta dell’intervento di sospensione.

 

L’impresa che intenda richiedere l’intervento di sospensione per mancanza di lavoro deve darne comunicazione immediata ad EBAV e alle OO.SS. provinciali (CGIL, CISL e UIL), anche per il tramite dell’Associazione artigiana provinciale cui aderisce o conferisce mandato. A conclusione verrà redatto un accordo sindacale sulla base dell’Allegato 1 dell’Accordo del 17 giugno 2015, che dovrà essere corredato dal timbro e dalla firma dell’Associazione Artigiani cui l’azienda aderisce o conferisce mandato.

 

Si ricorda che l’accordo di sospensione può essere attivato solo dopo aver utilizzato tutti gli strumenti contrattuali, applicati in azienda, così come previsti dalla contrattazione collettiva (permessi, ROL, flessibilità, banca ore, accantonamento annuo di compensazione, ferie arretrate non programmate).

 

Il lavoratore deve presentarsi entro 10 gg. dall’inizio della sospensione presso lo sportello Ebav delle OO.SS. per predisporre la domanda di sussidio (D06), portando con se copia dell’accordo sindacale e dell’ultima busta paga. Ricordiamo che durante i periodi di sospensione il dipendente è a disposizione dell’azienda per eventuali rientri al lavoro, anche per singole giornate, e pertanto le indennità ed i sussidi potranno essere liquidate solo a consuntivo.

Quanto agli adempimenti amministrativi per consentire la liquidazione del sussidio Ebav, secondo quanto definito dall’Accordo Interconfederale del 22.10.2015, spetterà all’azienda, per il tramite dello Studio di consulenza e/o dei Servizi associativi che gestiscono le paghe, l’invio ad EBAV del LUL (libro unico del lavoro) al fine di documentare le giornate di effettiva sospensione.

 

Allo stato attuale si è in attesa della definizione della procedura e delle tempistiche per l’invio del LUL ad EBAV. Sarà data tempestiva notizia non appena l’Ente Bilaterale darà indicazioni.

 

Si invita ad inviare il modello SOSP 2015 all’Associazione (preferibilmente tramite mail a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. o in alternativa tramite fax allo 0444392477).

  • Data inserimento: 23.10.15