Questo sito utilizza i cookie e tecnologie simili.

Se vuoi saperne di più consulta la cookie policy Per saperne di piu'

Approvo

Sicurezza dei giocattoli: modificati i parametri di alcune sostanze e prodotti chimici impiegati nella produzione

Aggiornati i parametri del nickel, le sostanze TCEP, TCPP e TDCP e il bisfenolo A.

Pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 28/04/2015, n. 97, il decreto del Ministero dello sviluppo economico 03/02/2015, che modifica l’allegato II del decreto legislativo 11/04/2011, n.54, riguardante la sicurezza dei giocattoli

Il decreto legislativo 11/04/2011, n. 54 si applica ai prodotti progettati o destinati, in modo esclusivo o meno, a essere utilizzati per fini di gioco da bambini di età inferiore a 14 anni.

Con il decreto del Ministero dello sviluppo economico 03/02/2015, sono state definite nuove disposizioni riguardanti la sostanza del nikel, che entreranno in vigore dal 01/07/2015. Inoltre sono stati definiti i valori limite per alcuni prodotti chimici utilizzati nei giocattoli destinati ai bambini di età inferiore a 36 mesi o in altri giocattoli destinati ad essere messi in bocca. Questi ultimi entreranno in vigore dal 21/12/2015.

Le nuove disposizioni modificano l’allegato II del decreto legislativo n. 54 del 2011, con riferimento all’appendice A e C. le riportiamo di seguito (nell’allegato accluso alla presente notizia viene riportato integralmente l’Allegato II)

Appendice A

Elenco delle sostanze CMR e dei loro impieghi consentiti secondo i punti 4, 5 e 6 della parte III dell'allegato II

Sostanza

Classificazione

Uso consentito

Nickel

CMR 2

nell’acciaio inossidabile

Queste disposizioni si applicando fino alla data del 30 giugno 2015

 

Sostanza

Classificazione

Uso consentito

Nickel

CMR 2

Nei giocattoli e nelle componenti di giocattoli fatti di acciaio inossidabile.

Nelle componenti di giocattoli destinate a condurre una corrente elettrica.

Queste disposizioni si applicano a decorrere dal 1° luglio 2015

Appendice C

Valori limite specifici per i prodotti chimici utilizzati nei giocattoli destinati ai bambini di età inferiore ai 36 mesi o in altri giocattoli destinati ad essere messi in bocca, adottati a norma dell'articolo 46, paragrafo 2, della direttiva 2009/48/CE.

Sostanza

Numero CAS

Valore limite

TCEP

115-96-8

5 mg/Kg (tenore limite)

TCPP

13674-84-5

5 mg/kg (tenore limite)

TDCP

13674-87-8

5 mg/kg (tenore limite)

Bisfenolo A

80-05-7

0,1 mg/l (limite di migrazione) in conformità ai metodi indicati nelle norme EN 71-10:2005 ed EN 71-11:2005

Queste disposizioni si applicano a decorrere dal 21 dicembre 2015

 

Nota

In relazione al decreto legislativo 11/04/2011, n. 54, vale la pena di evidenziare che  lo stesso non si applica:

alle attrezzature per aree di gioco per uso pubblico;

alle macchine da gioco automatiche, a moneta o no, per uso pubblico;

ai veicoli-giocattoli con motore a combustione;

alle macchine a vapore giocattolo;

alle fionde e alle catapulte.

 

Inoltre non sono considerati giocattoli i prodotti elencati di seguito (riportati nell’allegato 1 del decreto stesso):

1. Decorazioni e addobbi per festività e celebrazioni.

2. Prodotti destinati a collezionisti adulti, purché il prodotto o il suo imballaggio rechino un'indicazione chiara e leggibile che si tratta di un prodotto destinato a collezionisti di età 14 anni  e superiore. Esempi di questa categoria:

a) modelli in scala fedeli e dettagliati,

b) kit di montaggio di dettagliati modelli in scala,

c) bambole folcloristiche e decorative e altri articoli analoghi,

d) repliche storiche di giocattoli, e

e) riproduzioni di armi da fuoco reali;

3. Attrezzature sportive, compresi pattini a rotelle, pattini in linea e skateboard destinati a  bambini aventi una massa corporea superiore a 20 kg.

4. Biciclette con un'altezza massima alla sella di oltre 435 mm, misurata in verticale dal suolo alla superficie superiore della sella con la sella in posizione orizzontale e regolata con il tubo reggisella posizionato alla profondità.

5. Monopattini e altri mezzi di trasporto progettati per lo sport o che sono destinati a essere utilizzati per spostamenti sulla pubblica via o su percorsi pubblici.

6. Veicoli elettrici destinati a essere utilizzati per spostamenti sulla pubblica via, su percorsi  pubblici o sui marciapiedi degli stessi.

7. Attrezzature nautiche da utilizzare in acque profonde e dispositivi per imparare a nuotare  destinati ai bambini, come salvagenti a mutandine e ausili per il nuoto.

8. Puzzle di oltre 500 pezzi.

9. Fucili e pistole a gas compresso - eccetto i fucili ad acqua e le pistole ad acqua - e gli archi per il tiro con l'arco di lunghezza superiore a 120 cm.

10. Fuochi d'artificio comprese le capsule a percussione non progettate specificamente per i giocattoli.

11. Prodotti e giochi con dardi appuntiti, quali giochi di freccette con punte metalliche.

12. Prodotti educativi funzionali, quali forni, ferri da stiro o altri prodotti funzionali elettrici alimentati con tensione nominale superiore a 24 volt venduti esclusivamente per essere utilizzati  a fini didattici, sotto la sorveglianza di un adulto.

13. Prodotti destinati a essere utilizzati per scopi educativi nelle scuole e in altri contesti pedagogici sotto la sorveglianza di un educatore adulto, come ad esempio le apparecchiature scientifiche.

14. Apparecchiature elettroniche quali PC e console di gioco usate per accedere a software  interattivi e le relative periferiche, qualora le apparecchiature elettroniche o le relative periferiche non siano espressamente concepite per i bambini e ad essi destinate e non abbiano in sé un valore ludico come PC, tastiere, joystick o volanti appositamente progettati.

15. Software interattivi destinati al tempo libero e all'intrattenimento, come giochi elettronici per  PC e i relativi supporti di memorizzazione quali i CD.

16. Succhietti per neonati e bambini piccoli.

17. Apparecchi di illuminazione attrattivi per i bambini.

18. Trasformatori per giocattoli.

19. Accessori moda per bambini non destinati ad essere usati a  scopo ludico.

  • Data inserimento: 04.05.15