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Rimborso annuale Iva senza prestazione di garanzie. I chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate

Circolare n. 10/E del 4 marzo 2011. Risoluzione. n 9/E del 14 gennaio 2011.Comunicato stampa dell’Agenzia delle Entrate di Vicenza 2

Nell’ambito della normativa IVA sono previste le regole per l’erogazione dei rimborsi nascenti dalle dichiarazioni annuali secondo quanto disposto dagli articoli 30 e 38 bis del DPR 633/72.

Nell’articolo 30 sono indicati gli elementi che costituiscono il presupposto che è a fondamento della richiesta di rimborso.

La richiesta di rimborso annuale non va più  inoltrata al concessionario della riscossione. Essa da quest’anno forma parte integrante del modello Iva  annuale.

La presentazione può avvenire a partire dal primo febbraio e fino al 30 settembre.

Se il termine finale di presentazione o di trasmissione cade di sabato o in un giorno festivo, la scadenza è prorogata al primo giorno feriale successivo.

Sono considerati validi i modelli presentati entro novanta giorni dalla scadenza dei termini previsti per la presentazione. (artt. 2 e 8 DPR 22 luglio 1998 n. 322)

Il rimborso del credito annuale Iva è ammesso solo in presenza di determinati requisiti, in assenza dei quali è solo possibile riportare il credito all’annualità successiva.

Il modello VR assolve a molteplici funzioni:

-  esercizio della volontà del rimborso (”riepilogata” successivamente nel quadro RX dell’Unico o nel quadro VX per chi presenta la dichiarazione in via autonoma);

-  eventuale opzione per la procedura “semplificata” tramite Concessionario della riscossione;

-  monitoraggio dei requisiti per poter accedere al rimborso.

Il rimborso può avvenire con le seguenti modalità:

procedura semplificata: disposta dal Concessionario della riscossione nel limite di €. 516.456,90 (€. 1.000.000 per subappaltatori edili). Tale procedura è esclusa nel caso di rimborso per cessazione attività o per procedure concorsuali;

procedura ordinaria: è disposta dall’Agenzia delle Entrate competente.

L’Agenzia delle Entrate di Vicenza 2 con un comunicato stampa del 3 marzo 2011 ha precisato che con la scelta della “PROCEDURA SEMPLIFICATA” rigo VR 1 colonna 2,  “il pagamento sarà disposto a partire dal 41° giorno successivo osservando rigorosamente l’ordine cronologico delle istanze pervenute”

In assenza di compilazione del rigo VR1 colonna 2 è possibile ripresentare la dichiarazione Iva barrando la casella “Correttiva nei termini” per richiedere la procedura semplificata.

I rimborsi chiesti senza l’attivazione della procedura semplificata verranno esaminati dall’Agenzia delle entrate di Vicenza 2 in ordine strettamente cronologico con le richieste presentate per le precedenti annualità e per i precedenti trimestri  non ancora liquidati alla data del 01.11.2010.

 

PROCEDURA SEMPLIFICATA

In presenza di compilazione della 2° colonna del rigo VR1 l’Agenzia delle entrate, entro 10 giorni dalla trasmissione della dichiarazione Iva, provvede all’inoltro al Concessionario dei dati del modello VR.

Il Concessionario della riscossione, entro 10 giorni dalla ricezione del mod. VR, richiede al contribuente:

-  la presentazione della garanzia: in assenza dei requisiti per l’esonero

oppure

-  la dichiarazione sostitutiva di atto notorio che attesta la sussistenza delle condizioni di esonero (requisiti della cd. “impresa virtuosa”).

 

GARANZIE

Per ottenere il rimborso il contribuente deve prestare delle garanzie ( fideiussioni e polizze fidejussorie). A tale impostazione generale, tuttavia deroga il comma 7 dell’art. 38/bis  per le fattispecie di cui all’art. 30 lettere a) , b) e d) del DPR 633/72.

Trattasi di rimborsi derivanti:

-  dalla applicazione delle aliquote sulle operazioni attive inferiori a quelle applicate sulle operazioni passive;

-  dalla effettuazione di operazioni non imponibili in misura rilevante;

-  dalla effettuazione di operazioni non rilevanti in Italia per effetto delle nuove regole sulla territorialità.

1. Soggetti esonerati dalla presentazione della garanzia

Sono esonerati dal presentare la garanzia:

-      coloro che chiedono il rimborso per un credito IVA pari o inferiore ad euro 5.164,57; il limite si riferisce all’intero periodo d’imposta e non alla singola richiesta di rimborso;

-      coloro che richiedono a rimborso un importo pari o inferiore al 10% dei versamenti effettuati sul conto fiscale nei due anni precedenti la richiesta; dal predetto limite occorre escludere i versamenti a seguito di iscrizioni a ruolo e dedurre i rimborsi senza garanzia già erogati nei due anni precedenti la domanda;

-      le imprese cosiddette “virtuose”, considerate strutturalmente a credito in quanto effettuano operazioni che soddisfano le condizioni di cui alle lettere a), b) e d) dell’art. 30, c. 3 del D.P.R. n. 633/72. Tali imprese godono dell’esenzione alla presentazione della garanzia se considerate solvibili e affidabili sulla base dei seguenti requisiti:

-   devono esercitare l’attività d’impresa da almeno 5 anni;

-   non devono aver ricevuto avvisi di accertamento o rettifica dell’imposta dovuta dai quali risulti una differenza tra quanto dichiarato e quanto accertato superiore al:

-     10% degli importi dichiarati se questi non superano i 51.645,69 euro,

-     5% degli importi dichiarati se questi superano i 51.645,69 euro ma non i 516.456,90 euro,

-     1% degli importi dichiarati, se gli stessi superano i 516.456,90 euro;

-   devono presentare al Concessionario una dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante che:

-     il patrimonio netto non risulti inferiore di oltre il 40%, rispetto all’ultimo bilancio approvato;

-     il valore degli immobili iscritto nell’attivo non sia diminuito di oltre il 40% a seguito di cessione, rispetto all’ultimo bilancio approvato, ad eccezione degli immobili di società nelle quali la compravendita di immobili costituisca l’attività prevalente;

-     risultino eseguiti con regolarità i versamenti dei contributi previdenziali ed assicurativi;

-     non siano state effettuate cessioni d’azienda o di ramo d’azienda tali da comportare la riduzione o la cessazione dell’attività;

-     non siano state cedute azioni rappresentanti una quota superiore al 50% del capitale sociale (per le società non quotate);

-      le imprese in stato di fallimento o liquidazione coatta amministrativa in relazione ai rimborsi annuali IVA richiesti dai curatori e commissari liquidatori, ovvero dal contribuente prima dell’apertura della procedura concorsuale ma con erogazione del rimborso a favore della procedura, fino all’importo di euro 258.228,45. Tale limite deve riferirsi a tutti i rimborsi erogati nel corso della procedura concorsuale e non ai singoli periodi d’imposta.

In ogni caso l’ammontare del rimborso erogabile senza garanzia non può eccedere il cento per cento della media dei versamenti affluiti su conto fiscale nei due anni precedenti la richiesta di rimborso, dedotti i rimborsi, eseguiti senza garanzie, nel biennio stesso. Con ciò intendendo che i versamenti di tributi e contributi già effettuati costituiscono di per sé garanzia della solvibilità del contribuente.

L’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 10/E del 4 marzo 2011 ha chiarito quali sono i versamenti che concorrono a formare il “Plafond” per l’esonero dalla presentazione della garanzia.

Per individuare, tra i versamenti eseguiti con modello F24, quelli che possono essere considerati rilevanti ai fini del calcolo in argomento, l’Agenzia si è basata essenzialmente sul presupposto che la disciplina dell’esonero dalla prestazione della garanzia si rivolge alle imprese cosiddette solvibili e virtuose.

L’Agenzia ha ritenuto “ragionevole e coerente includere nel predetto calcolo del limite dei crediti rimborsabili senza garanzia, oltre che i versamenti dei tributi che confluiscono in conto fiscale (cui fa riferimento la normativa emanata prima della introduzione del versamento unico), anche i versamenti dei contributi INPS, eseguiti secondo le regole di cui all’articolo 17 del D.Lgs n. 241 del 1997.”

Tra le somme pagate nel biennio si comprendono anche quelle che hanno trovato compensazione con crediti di altri tributi o contributi.

Il rimborso di tributi e contributi nel biennio riduce la soglia dell’importo rilevante ai fini del rimborso senza garanzie. Tra i crediti rimborsati che riducono il limite si comprendono anche quelli utilizzati in compensazione per il pagamento di debiti tributari o contributivi.

Per fruire dell’esonero dalla prestazione della garanzia il contribuente dovrà attestare l’ammontare dei rimborsi ricevuti dall’INPS ovvero di non aver ricevuto alcun rimborso da parte dell’Ente.

A seguito dell’abolizione del modello VR cartaceo per la richiesta di rimborso, si è posto il problema di quando produrre l’autocertificazione – sostitutiva delle garanzie bancarie ed assicurative - da parte dei contribuenti c.d. “virtuosi” che, fino allo scorso anno, doveva essere allegata al modello VR cartaceo. Il problema è stato risolto dal provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 28 gennaio 2011:“l’agente della riscossione, entro dieci giorni dalla comunicazione … omissis…. chiede al richiedente, se dovuta, la prestazione di una delle garanzie di cui all’articolo 38-bis del decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 633 ovvero la dichiarazione sostitutiva prevista dalla lettera c), settimo comma, del medesimo articolo 38-bis.”

La possibilità di ottenere rimborsi Iva senza la presentazione di garanzie fidejussorie è subordinata quindi a precisi oneri e tempistiche che, ove non soddisfatti, comportano la decadenza dal beneficio per il contribuente.

Questo messaggio si ritrae dalla lettura della Risoluzione 9/E che l’Agenzia delle Entrate ha emanato lo scorso 14 gennaio. In particolar modo, la casistica riguarda una società che, non avendo allegato al Modello VR, presentato al Concessionario, l’autocertificazione attestante la propria qualifica di contribuente virtuoso ( fino al 2010  doveva essere allegata la modello VR), si è vista richiedere comunque la presentazione della garanzia.

Secondo la Risoluzione n. 9/E, il momento ultimo in cui può essere tollerata la tardiva presentazione della certificazione va individuato:

- nel caso di procedura semplificata

-   la presentazione della dichiarazione sostitutiva può avvenire entro  il termine di quaranta giorni decorrenti dalla presentazione dell’istanza di rimborso (modello VR), idoneo a consentire all’ufficio competente di espletare i dovuti controlli diretti a verificare quanto dichiarato dal contribuente;

-   Poiché nei 40 giorni l’Ufficio deve effettuare i necessari controlli e non dispone dell’autocertificazione, i tempi di istruttoria saranno differiti di un periodo pari al tempo intercorrente tra la richiesta originaria e il momento di effettiva presentazione della dichiarazione sostitutiva;

-   nel caso in cui la dichiarazione sostitutiva sia prodotta una volta decorsi i quaranta giorni successivi alla data di presentazione dell’istanza (modello VR), la stessa non potrà essere considerata tempestiva e, pertanto, il richiedente non potrà beneficiare dell’esonero dall’obbligo di prestazione della garanzia.

- nel caso di procedura ordinaria

-   la presentazione della dichiarazione sostitutiva può avvenire, al più tardi, contestualmente alla presentazione della documentazione richiesta dall’Amministrazione finanziaria per attestare l’esistenza del credito e la spettanza del rimborso;

-   la dichiarazione sostitutiva non può essere presentata in luogo della garanzia richiesta dall’Ufficio, in quanto a quel punto la fase di controllo è già ultimata e si è giunti alla fase della liquidazione .

  • Data inserimento: 30.03.11
  • Inserito in:: IVA
  • Notizia n.: 618