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Ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri alla Corte Costituzionale per presunta illegittimità costituzionale della L.R. Veneto 27/04/2012, n. 17 “Disposizioni in materia di risorse idriche”

Il ricorso è limitato ad alcuni articoli della legge, con particolare riferimento a competenza affidate dalla regione Veneto ai Consigli degli Enti di bacino o al presidente della Giunta Regionale

Pubblicato nel Bollettino della Regione del Veneto n. 79 del 28/09/2012, il “ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri alla Corte Costituzionale per la dichiarazione di illegittimità costituzionale della Legge della Regione Veneto 27/04/2012, n. 17 “Disposizioni in materia di risorse idriche” pubblicata nel BUR n. 45 del 04/05/2012”

Il ricorso presentato è avverso i seguenti articoli:

1)      Articolo 4, comma 2, lettera e), e articolo 7, comma 4, della legge, che attribuiscono ai consigli di bacino la funzione di approvare le tariffe (ed i relativi aggiornamenti) del servizio idrico integrato. Tali disposizioni, in quanto intervengono sulla definizione delle tariffe relative ai servizi idrici, esulano dalla competenza regionale ed incidono nelle materie della tutela dell’ambiente e in quella della tutela della concorrenza, ambedue di competenza legislativa esclusiva dello Stato, alle quali la determinazione delle tariffe e ascrivibile.

2)      Articolo 7, comma 4, presenta un ulteriore profilo di incostituzionalità nella parte, in cui, nel definire la tariffa del servizio idrico integrato, ne prevede l’articolazione per fasce territoriali, per tipologia di utenza, per scaglioni di reddito e per fasce progressive di consumo. Ed invero, la determinazione della tariffa per i servizi idrici, con riferimento all’individuazione delle quote e delle componenti di costo ambientale della risorsa, rientra nella competenza statale.

3)      Articolo 7, comma 5, che dispone i Consigli di Bacino determinano nell’ambito della propria politica volta alla salvaguardia delle risorse idropotabili, una quota di investimento, individuata nella previsione annuale dei proventi da tariffa relativa ai servizi idrici per i vari settori di impiego dell’acqua, di cui al piano economico finanziario. La quota, non inferiore al 3% degli introiti da tariffa relativi all’anno precedente, è destinata alle comunità montane e, in subordine, ai comuni interessati, per la realizzazione di specifici interventi di tutela dell’assetto idrogeologico del territorio montano a difeso della qualità delle risorse idropotabili destinate alla alimentazione dei sistemi acquedottistici del territorio regionale. La disposizione regionale, vincola quindi una quota non inferiore al 3% degli effettivi introiti derivanti dalla tariffa alla realizzazione di interventi di tutela dell’assetto idrogeologico del territorio regionale. Senonchè tale disposizione, non poteva essere emanata dall’Autorità regionale, siccome incide sulle componenti tariffarie, ponendosi in diretto contrasto con gli articoli 154 e 161 del codice dell’ambiente e con altre disposizioni, che attribuiscono alle autorità statali la determinazione delle componenti di costo delle tariffe

4)       Articolo 11, comma 1, della legge, che attribuisce al Presidente della Giunta regionale il potere sostitutivo in caso di inerzia dei Consigli di Bacino nell’approvazione delle tariffe e dei relativi aggiornamenti. Anche tale disposizione è invasiva della competenza statale esclusiva in materia di tariffe del servizio idrico integrato

Nel file allegato il testo completo del ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri alla Corte Costituzione.

  • Data inserimento: 29.10.12