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Regolamento UE 517/2014 sui gas fluorurati a effetto serra – commercio di gas fluorurati e apparecchiature contenenti tali gas

Restrizioni all’immissione in commercio di prodotti e apparecchiature contenenti gas fluorurati ad effetto serra

L’art. 11 del regolamento prevede che, ai fini delle operazioni che richiedono un certificato o un attestato di cui all’art. 10 (installazione, assistenza, manutenzione o riparazione di apparecchiature che contengono o funzionano con gas fluorurati a effetto serra), i gas siano venduti esclusivamente a (e acquistati da) imprese in possesso di certificati o attestati pertinenti, o da imprese che impiegano persone in possesso di certificato o attestato di formazione.

Nel caso di vendita agli utilizzatori finali di apparecchiature non ermeticamente sigillate caricate con gas fluorurati a effetto serra, questa può essere possibile soltanto dimostrando che l’installazione verrà effettuata da impresa certificata ai sensi dell’art. 10 del medesimo regolamento europeo.

È inoltre vietata l’immissione in commercio di prodotti e apparecchiature a decorrere dalle date indicate nella tabella seguente (estratta dall’Allegato III del regolamento UE 517/2014)

Prodotti e apparecchiature

Se del caso, il GWP delle miscele contenenti gas fluorurati a effetto serra è calcolato conformemente all’allegato IV, come stabilito all’articolo 2, punto 6.

Data del divieto

Frigoriferi e congelatori per uso commerciale (apparecchiature ermeticamente sigillate) contenenti HFC con potenziale di riscaldamento globale pari o superiore a 2500

1° gennaio 2020

Frigoriferi e congelatori per uso commerciale (apparecchiature ermeticamente sigillate) contenenti HFC con potenziale di riscaldamento globale pari o superiore a 150

1° gennaio 2022

Apparecchiature fisse di refrigerazione contenenti HFC con potenziale di riscaldamento globale pari o superiore a 2 500, o il cui funzionamento dipende dai suddetti HFC, a eccezione delle apparecchiature concepite per raffreddare prodotti a temperature inferiori a – 50 °C

1° gennaio 2020

Sistemi di refrigerazione centralizzati multipack per uso commerciale di capacità nominale pari o superiore a 40 kW contenenti o il cui funzionamento dipende da gas fluorurati a effetto serra con potenziale di riscaldamento globale pari o superiore a 150, tranne nel circuito refrigerante primario di sistemi a cascata in cui possono essere usati gas fluorurati a effetto serra con potenziale di riscaldamento globale inferiore a 1500       

1° gennaio 2022

Apparecchiature movibili di climatizzazione (sistemi ermeticamente sigillati che l’utilizzatore finale può spostare da una stanza all’altra) contenenti HFC con un potenziale di riscaldamento globale pari o superiore a 150

1° gennaio 2020

Sistemi di condizionamento d’aria monosplit contenenti meno di 3 chilogrammi di gas fluorurati a effetto serra, che contengono o il cui funzionamento dipende da gas fluorurati a effetto serra con potenziale di riscaldamento globale pari o superiore a 750

1° gennaio 2025

Schiume contenenti HFC con potenziale di riscaldamento globale pari o superiore a 150 tranne quelle soggette a norme di sicurezza nazionali Polistirene estruso (XPS)

1° gennaio 2020

Schiume contenenti HFC con potenziale di riscaldamento globale pari o superiore a 150 tranne quelle soggette a norme di sicurezza nazionali Altre schiume

1° gennaio 2023

Aerosol tecnici contenenti HFC con potenziale di riscaldamento globale pari o superiore a 150 tranne quelli soggetti a norme di sicurezza nazionali o utilizzati per applicazioni mediche

1° gennaio 2018

 

Per chiarimenti e per le pratiche (iscrizione al registro fgas, dichiarazioni annuali) è possibile contattare l’area tecnica – settore ambiente di Confartigianato Vicenza (dott. Barausse Gianluca, telefono 0444168339, email Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.).

  • Data inserimento: 23.07.18