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Regolamento della Regione Veneto per controllo degli impianti termici - DGR n. 1363 Disposizioni attuative della normativa statale vigente sugli impianti di climatizzazione

Regolamento su esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici a norma dell’articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192

Regolamento della Regione Veneto per impianti termici - DGR n. 1363 Disposizioni attuative della normativa statale vigente sugli impianti di climatizzazione

Regolamento su esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici a norma dell’articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192

 

La Giunta Regionale ha approvato con DGR n.1363 del 28/07/2014 le disposizioni attuative della normativa statale vigente sugli impianti termici, al fine di uniformare l'applicazione della disciplina su tutto il territorio della Regione del Veneto in materia di esercizio, conduzione, manutenzione, controllo ed ispezione degli impianti di climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici e sanitari, con l'obiettivo di sostenere il contenimento dei consumi energetici negli edifici privati e pubblici.

Inoltre il provvedimento riapprova il Libretto di impianto per rimediare taluni refusi di stampa e precisare le istruzioni per la compilazione, rendendolo compatibile con la versione online, utilizzabile dall'attivazione del Catasto telematico come stabilita dalla D.G.R.V. 726/2014.

Infine, per quanto riguarda la possibilità prevista dal D.P.R. 74/2013 di coprire i costi necessari per l'adeguamento e la gestione del catasto degli impianti termici e per i controlli, mediante la corresponsione di un contributo, di importo più contenuto rispetto alla media attuale, viene rinviata la definizione delle eventuali proposte di cui sopra ad un successivo atto, al fine di meglio calibrare l'iniziativa, valutando quanto è già in atto e le possibili modifiche.

AUTORITA’ COMPETENTE

Il Regolamento ha confermato che l’Autorità competente (per gli effetti della Legge Regionale 13 aprile 2001, n.11) delle ispezioni e dell’osservanza delle norme relative al contenimento dei consumi energetici degli impianti termici per la climatizzazione.

Questa attività può essere condotta direttamente con proprio personale o affidare il servizio ad un organismo esterno. In caso di affidamento esterno questo deve possedere le caratteristiche riportate nell’allegato C del D.P.R. 74/2013.

In particolare il personale deve essere in possesso di formazione  tecnica  e  professionale  di  base,  almeno equivalente a quella prevista dalle lettere a) e b) di cui all'art. 4 comma 1 DM 37/08 (laurea in materia tecnica specifica oppure diploma con  specializzazione  relativa al settore delle attività  più due anni consecutivi alle dirette dipendenze di impresa abilitata).

LIBRETTO DI IMPIANTO

Entro e non oltre il 15 ottobre 2014 tutti gli impianti, indipendentemente dalla loro potenza termica, devono essere muniti del nuovo “Libretto di impianto per la climatizzazione” conforme al modello approvato dalla Regione del Veneto.

La sostituzione dei vecchi Libretti con il nuovo Libretto può essere effettuata con gradualità a partire dal 15 ottobre 2014, in occasione della prima operazione periodica di controllo e manutenzione o in occasione di interventi su chiamata per guasti o malfunzionamenti.

I vecchi libretti però non vanno buttati, ma conservati insieme al nuovo Libretto cartaceo.

TERZO RESPONSABILE

Le comunicazioni di nomina o revoca della stessa per il Terzo Responsabile (come dovute secondo l’art. 6, comma 5 del DPR 74/2013) dovranno essere fatte con l’attivazione del Catasto Regionale degli Impianti Termici per la Climatizzazione.

CONTROLLO E MANUTENZIONE

Premesso che è il Responsabile dell'impianto che ha gli obblighi e le responsabilità finalizzate alla gestione dell'impianto e l’obbligo di adoperarsi affinché il Libretto sia compilato ed aggiornato ad ogni intervento di controllo e manutenzione, è invece compito dell’installatore ed il manutentore di compilare la scheda del Libretto relativa ai periodici interventi di controllo e manutenzione, indicando quali siano le operazioni di controllo e manutenzione di cui necessita l’impianto termico e con quale frequenza vadano effettuate (a seconda della tipologia di impianto devono essere compilate le seguenti schede del Libretto: 11.0.1 / 11.0.2 / 11.0.3 / 11.0.4).

CONTROLLO RENDIMENTO ENERGETICO

Il manutentore che esegue il controllo dell’efficienza energetica dell’impianto termico ha l’obbligo di compilare l’apposita scheda del Libretto, relativa alla prima verifica dell’installatore ed alle verifiche periodiche del manutentore (a seconda della tipologia di impianto devono essere compilate le seguenti schede del Libretto: 11.1.1 / 11.1.2 / 11.1.3 / 11.1.4), compila il Rapporto di controllo di efficienza energetica, provvedendo anche alla registrazione degli estremi del controllo nella scheda 12 del Libretto.

L’installatore, il manutentore o il Terzo responsabile hanno l’obbligo di trasmettere il Rapporto di controllo di efficienza energetica, entro 30 giorni dalla data del suo rilascio, in modalità telematica al Catasto Regionale degli Impianti Termici per la Climatizzazione a partire dalla sua attivazione.

ISPEZIONI E ACCERTAMENTI: Criteri, Priorità e Frequenze

Sono soggetti alle ispezioni gli impianti per la climatizzazione invernale con potenza termica utile nominale complessiva non minore di 10 kW e gli impianti per la climatizzazione estiva con potenza termica utile nominale complessiva non minore di 12 kW.

Il Regolamento ricorda che per gli impianti di potenza minore di 100 kW, l’accertamento del Rapporto di controllo di efficienza energetica inviato dall’installatore, dal manutentore o dal Terzo responsabile è sostitutivo dell’ispezione.

I criteri, le priorità e le frequenze delle ispezioni sugli impianti termici indicati dal Regolamento sono quelli ripresi dall’art. 9 del DPR 74/2013:

a)      impianti per i quali non sia stato trasmesso all’Autorità competente, entro i termini stabiliti, il Rapporto di controllo di efficienza energetica;

b)      impianti dotati di generatori o macchine frigorifere con anzianità superiore a 15 anni;

c)       impianti dotati di generatori a combustibile liquido o solido con potenza termica utile nominale superiore a 100 kW;

d)      impianti dotati di macchine frigorifere con potenza termica utile nominale superiore a 100 kW;

e)      impianti dotati di generatori a gas con potenza termica utile nominale superiore a 100 kW;

f)       impianti dotati di generatori a combustibile liquido o solido con potenza termica utile nominale compresa tra 20 e 100 kW;

g)      impianti per i quali dai Rapporti di controllo di efficienza energetica risulti la non riconducibilità a rendimenti superiori a quelli fissati all’Allegato B del D.P.R. 74/2013.