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Pubblicato in GU il modello di libretto per gli impianti di climatizzazione (DPR 74/2013). Dal 1° giugno cambiano le regole e diremo addio agli allegati F e G.

DPR 74/2013 - comincia finalmente a definirsi il quadro della normativa relativa al controllo degli impianti termici.

Con il nuovo Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico (DECRETO 10 febbraio 2014  “Modelli di libretto di impianto per la climatizzazione e di rapporto di efficienza energetica di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 74/2013”) pubblicato sulla GU Serie Generale n.55 del 7-3-2014, comincia finalmente a definirsi il quadro della normativa relativa al controllo degli impianti termici.

 

Il nuovo dispositivo, prendendo atto del ritardo rispetto alle tempistiche di produzione dei modelli, che dovevano uscire lo scorso luglio, sposta con l’art. 1 le lancette dell’orologio avanti di un anno. Il decreto definisce il modello di libretto di impianto e i modelli di rapporto di efficienza energetica.

 

L’obbligo degli impianti termici di essere muniti di un "libretto di impianto per la climatizzazione" scatta quindi dal 1° giugno 2014. Il modello viene definito all’allegato I del Decreto.

Il libretto di impianto è obbligatorio per tutti gli impianti di climatizzazione invernale e/o estiva, indipendentemente dalla loro potenza termica, sia esistenti che di nuova installazione.

Il libretto di impianto viene generato dall'installatore assemblando le schede pertinenti alla tipologia di impianto installata; in caso di successivi interventi che comportano la sostituzione e/o l'inserimento di nuovi sistemi di generazione del calore e/o del freddo, di regolazione, di distribuzione, di dismissione, al libretto di impianto andranno aggiunte e/o aggiornate, a cura dell'installatore dei nuovi sistemi, le relative schede. in tal modo si avrà la descrizione completa nel tempo dell'impianto, comprensiva degli elementi dismessi, di quelli sostituiti e di quelli installati in un secondo tempo.

 

Se un edificio è servito da due impianti distinti, uno per la climatizzazione invernale e uno per la climatizzazione estiva, che in comune hanno soltanto il sistema di rilevazione delle temperature nei locali riscaldati e raffreddati, sono necessari due libretti di impianto distinti; in tutti gli altri casi è sufficiente un solo libretto di impianto.

 

Il libretto di impianto per gli impianti di climatizzazione invernale e/o estiva è disponibile in forma cartacea o elettronica. Nel primo caso viene conservato dal responsabile dell'impianto o eventuale terzo responsabile, che ne cura l'aggiornamento dove previsto o mettendolo a disposizione degli operatori di volta in volta interessati. Il libretto di impianto elettronico è conservato invece presso il catasto informatico dell'autorità competente (Regione) e viene aggiornato di volta in volta mediante accesso con una password personale al libretto.

 

La compilazione iniziale, comprensiva dei risultati della prima verifica, deve essere effettuata all'atto della prima messa in servizio a cura della impresa installatrice.

Ci sarà invece da lottare con la committenza poiché per gli impianti già esistenti la compilazione iniziale deve essere effettuata dal responsabile dell'impianto o eventuale terzo responsabile.

 

Per chi non lo ricordasse il punto 42 del Dm 22/11/2012 che modifica l’allegato A del D.lgs. 192/2005 definisce il responsabile dell’impianto termico: l’occupante, a qualsiasi titolo, in caso di singole unità immobiliari residenziali; il proprietario, in caso di singole unità immobiliari residenziali non locate; l’amministratore, in caso di edifici dotati di impianti termici centralizzati amministrati in condominio; il proprietario o l’amministratore delegato in caso di edifici di proprietà di soggetti diversi dalle persone fisiche.

Il Decreto definisce, tra gli allegati (allegati II, III, IV e V) anche i quattro rapporti per il controllo dell’efficienza energetica degli impianti termici di climatizzazione invernale con potenza nominale maggiore di 10 kW e di climatizzazione estiva di potenza utile nominale maggiore di 12 kW.

Anche questi sono in partenza dall'1 giugno 2014.

 

La strana novità è che non si applica il controllo del rendimento energetico agli impianti termici alimentati esclusivamente con fonti rinnovabili, ferma restando la compilazione del libretto.

 

Spariscono definitivamente (sempre a partire al 1° giugno 2014) i modelli F e G e partono di fatto i controlli dell’efficienza degli impianti di climatizzazione estiva (multisplit, pompe di calore…) che fino ad oggi non avevano un modello per valutare il rendimento. Questi controlli si andranno a sommare a quelli già esistenti sulle perdite delle apparecchiature contenenti più di 3 kg di f-gas.

 

E cosa dovremo fare dei vecchi libretti? Bene il Decreto dice che per gli impianti già esistenti alla  data del 1° giugno 2014,  i "libretti di centrale" ed i "libretti di impianto", già compilati (conformi rispettivamente ai modelli riportati negli allegati I e II del DM 17 marzo 2003 ovvero all'art. 11 comma 9 del DPR n. 412/1993 e s.m.i.,), non vanno gettati, anzi, devono essere allegati al nuovo Libretto.

 

Il nuovo Libretto sarà composto da 14 schede:

  1. Scheda identificativa dell’impianto
  2. Trattamento acqua
  3. Nomina del terzo responsabile
  4. Generatori
  5. Sistemi di regolazione e contabilizzazione
  6. Sistema di distribuzione
  7. Sistema di emissione
  8. Sistema di accumulo
  9. Altri componenti dell’impianto
  10. Impianto VMC (ventilazione meccanica controllata)
  11. Risultati prima verifica e delle verifiche periodiche successive
  12. Interventi di controllo dell’efficienza energetica -
  13. Risultati delle ispezioni periodiche a cura dell’ente competente
  14. Registrazione dei consumi

Queste schede rappresentano lo standard minimo nazionale. E’ infatti possibile per le Regioni o le Province autonome integrare il Libretto con nuove schede aggiuntive.

Le informazioni contenute nella scheda 1, identificativa dell'impianto saranno quindi relative alla data di compilazione della scheda medesima. Cioè ad ogni cambio di occupante sarà il nuovo responsabile a prendersi carico di aggiornare la scheda.

 

Il libretto di impianto in formato cartaceo va consegnato dal responsabile uscente a quello subentrante in caso di trasferimento dell'immobile, a qualsiasi titolo, a cui è asservito l’impianto; in caso di nomina del terzo responsabile, a fine contratto il terzo responsabile ha l'obbligo di riconsegnare al responsabile il libretto di impianto, debitamente aggiornato, con relativi allegati.

 

Di seguito un piccolo schema che spiega le responsabilità per la compilazione e l'aggiornamento successivo, per le diverse schede del Libretto:

A cura del Responsabile (che la firma)                  Scheda 1

Installatore                                                                                       Schede 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

Responsabile (con firma del Responsabile)                        Scheda 3

Manutentore                                                                                  Schede 11, 12

Ispettore                                                                                           Scheda 13

Responsabile o eventuale 30 Responsabile                        Scheda 14

 

Le schede devono essere conservate dal responsabile dell'impianto per almeno 5 anni dalla data di eventuale dismissione.

 

Il Decreto cambia (e di molto) le modalità di compilazione. Questa innovazione amplia drasticamente la quantità di informazioni richieste durante i controlli per ottenere una documentazione a corredo all’impianto precisa che descrive compiutamente la storia e gli interventi sullo stesso.

I tecnici e le imprese sono quindi chiamati ad un costante aggiornamento tecnico per essere competenti su una vasta tematica di argomenti sull’impiantistica proprio in ragione della complessità delle 14 schede.

  • Data inserimento: 11.03.14