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Pubblicato il Decreto di attuazione dell’articolo 62 D.L. 1/2012

Pubblicato il Decreto di attuazione dell’articolo 62 D.L. 1/2012. Disciplina delle relazioni commerciali in materia di cessione di prodotti agricoli e agroalimentari

Vi informiamo che nella Gazzetta Ufficiale n. 274 del 23/11/2012 è stato pubblicato il decreto n. 199 del 19/10/2012 in attuazione dell’art. 62 del  Decreto legge 24 gennaio 1012 n. 1 che disciplina i rapporti commerciali relativi alla fornitura di prodotti agricoli ed alimentari.

   

La normativa si applica all'intera filiera  agro-alimentare e introduce pertanto delle  nuove regole: 1)Obbligo di formalizzazione per iscritto  del contratto, 2) Fissazione dei termini di pagamento con le relative sanzioni 3)Divieto di pratiche commerciali condotte in modo sleale.

 

Vediamo in sintesi i contenuti del Decreto 199/2012:

 

Campo di applicazione

 

La normativa si applica ai contratti ed alle relazioni commerciali aventi per oggetto la cessione di prodotti agricoli ed alimentari, la cui consegna avviene nel territorio della Repubblica italiana.

Vengono definiti quali prodotti agricoli quelli previsti all’allegato I di cui all’articolo 38 comma 3 del Trattato sul funzionamento dell’unione Europea e quali prodotti alimentari quelli indicati all’articolo 2 del Reg. CE 178/2002.

 

Sono esclusi dall’applicazione  dell’art. 62 del DL 1/2012:

  • le cessioni di prodotti agricoli ed alimentari effettuate a favore del consumatore finale, ovvero soggetto che acquista il prodotto per proprio consumo e non in qualità di utilizzatore professionale;
  • le cessioni di prodotti agricoli ed alimentari istantanee con contestuale consegna e pagamento del prezzo concordato;
  • i conferimenti di prodotti agricoli ed alimentari operati dagli imprenditori alle cooperative nel caso in cui gli stessi risultano soci delle cooperative medesime,
  • conferimenti di prodotti agricoli ed alimentari operati dagli imprenditori alle organizzazioni di produttori nel caso in cui gli stessi risultano soci delle organizzazioni di produttori medesime,

 

Forma scritta e clausole obbligatorie.

 

I contratti di fornitura devono venire stipulati obbligatoriamente in forma scritta, e indicano a pena di nullità i seguenti elementi essenziali:

 

    - la durata del contratto,

    - le quantità e le caratteristiche del prodotto,

    - il prezzo,

    - le modalità di consegna e di pagamento.

 

Di fatto non saranno più ammessi i soli accordi o ordini verbali.

Per forma scritta viene intesa qualunque forma di comunicazione scritta, anche trasmessa in forma elettronica  o a mezzo telefax,  volta a manifestare la volontà delle parti di concludere un contratto.

La sottoscrizione di tale documento può essere considerata superflua soltanto nel caso in cui, secondo il dettato del Decreto in oggetto, si è ” in presenza di situazioni qualificabili equipollenti all’apposizione della firma, idonee a dimostrare in modo inequivoco la riferibilità del documento scritto ad un determinato soggetto”. In via interpretativa pertanto  si può affermare che l’assenza di sottoscrizione dell’atto può essere ammessa laddove ci sia la presenza di elementi certi idonei a dimostrare la provenienza del documento, quali l’apposizione della firma elettronica o digitale, oppure l’invio di documenti tramite posta elettronica certificata.

 

Per rispettare l’obbligo della redazione del contratto in forma scritta, che contenga gli elementi essenziali sopra citati, si può ricorrere a 3 distinte fattispecie:

  1. contratto quadro , accordo quadro o contratto di base con i quali vengono disciplinati i susseguenti contratti di cessione dei prodotti agricoli ed alimentari e che contengono tutti gli elementi essenziali;
  2. contratto quadro, accordo quadro o contratto di base, di cui sopra, che non contenendo tutti gli elementi essenziali possono essere integrati con ulteriori  documenti quali contratti di cessione dei prodotti, documenti di trasporto o di consegna, ovvero fattura ed ordini di acquisto in cui sono riportati gli elementi mancanti negli stessi  contratti o accordi. (Ad es. nel contratto base può non essere prevista la quantità del prodotto fornito e/o il prezzo  che saranno inseriti in tali documenti).  In questo caso i documenti ad integrazione del contratto o accordo corrispondente debbono riportare gli estremi ed il riferimento allo stesso  nonché la seguente dicitura “ Assolve gli obblighi di cui all’articolo 62 , comma 1 del decreto legge 24 gennaio 2012 n. 1, convertito , con modificazioni dalla legge 24 Marzo 2012, n. 27”;
  3. documenti di trasporto o di consegna e le fatture con sopra riportati tutti gli elementi essenziali nonché la dicitura di cui sopra. In questo caso non essendoci un corrispondente contratto sottoscritto, tali documenti dovrebbero essere firmati da entrambe le parti a meno che, come sopra ricordato,  vi sia certezza circa la provenienza del documento.

 

Divieto di pratiche commerciali scorrette

 

Nelle relazioni e transazioni commerciali tra operatori, compresi quindi i contratti che hanno ad oggetto la cessione dei beni appena menzionati, è vietato:

 

-       imporre direttamente o indirettamente condizioni di acquisto, di vendita o altre condizioni contrattuali ingiustificatamente gravose;

-       applicare condizioni oggettivamente diverse per prestazioni equivalenti;

-       subordinare la conclusione, l’esecuzione dei contratti e la continuità e regolarità delle medesime relazioni e transazioni commerciali alla esecuzione di prestazioni da parte dei contraenti che, per loro natura e secondo gli usi commerciali, non abbiano alcuna connessione con l’oggetto degli uni e delle altre;

-       conseguire indebite prestazioni unilaterali, non giustificate dalla natura o dal contenuto delle relazioni commerciali;

-       adottare ogni ulteriore condotta commerciale sleale che risulti tale anche tenendo conto del complesso delle relazioni commerciali che caratterizzano le condizioni di approvvigionamento;

 

Tempi  di pagamento

 

Per le tipologie di contratti appena menzionati, ossia quelli che hanno per oggetto la cessione di soli prodotti agricoli e alimentari, il pagamento del corrispettivo deve essere effettuato entro il termine di legge di

-       30 giorni a partire dall’ultimo giorno dal mese di ricevimento delle relative fatture per i prodotti deteriorabili;

-       60 giorni per tutte le altre merci.

 

Nel caso di consegna di prodotti  assoggettati a termini di pagamento differenziati occorre emettere fatture distinte per prodotti con medesimi termini di pagamento.

Gli interessi decorrono automaticamente dal giorno successivo alla scadenza del termine di pagamento. Il tasso legale di interesse è pari al tasso di riferimento come definito dalla vigente normativa nazionale di recepimento delle direttive comunitarie in materia di lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, maggiorato di ulteriori 2 punti percentuali.

Per determinare correttamente l’importo degli interessi il creditore deve certificare validamente la data di ricevimento della fattura e ciò è consentito solo nel caso di consegna della fattura a mano, di spedizione a mezzo di  raccomandata con a/r, di posta certificata (PEC) di impiego del sistema EDI o dio strumenti analoghi, quale la fattura elettronica. In mancanza di tale certezza la data di ricevimento coincide salvo prova contraria con la data di consegna dei prodotti.

 

Nel caso di contestazioni anche parziali rispetto all’adempimento della fornitura di prodotti, è vietato  negare il pagamento dell’importo pattuito.

Occorre precisare che per quanto riguarda i termini legali di pagamento  le parti possono concordare un termine più breve ma non anche più lungo di quello definito per legge. Si tratta infatti di una NORMA IMPERATIVA che limita inderogabilmente, sotto questo profilo, l'autonomia negoziale (ai sensi dell'articolo 1322 del codice civile).

 

Prodotti o merci deteriorabili

 

Sono considerati prodotti o merci deteriorabili i:

 

-       prodotti agricoli, ittici e alimentari preconfezionati che riportano una data di scadenza o un termine minimo di conservazione non superiore a sessanta giorni;

-       prodotti agricoli, ittici e alimentari sfusi, comprese erbe e piante aromatiche, anche se posti in involucro protettivo o refrigerati, non sottoposti a trattamenti atti a prolungare la durabilità degli stessi per un periodo superiore a sessanta giorni;

-       prodotti a base di carne che presentino le seguenti caratteristiche fisico-chimiche: aW superiore a 0,95 e pH superiore a 5,2 oppure aW superiore a 0,91 oppure pH uguale o superiore a 4,5;

-       tutti i tipi di latte.

 

● Sanzioni

 

Salvo che il fatto non costituisca reato, i soggetti che contravvengono gli obblighi:

 

a)      relativi alla stipula del contratto in forma scritta sono puniti con una sanzione amministrativa da euro 516 a euro 20.000;

b)      relativi al divieto di pratiche commerciali sleali dei rapporti commerciali sono puniti con una sanzione amministrativa da euro 516 a euro 3.000.

c)       relativi al mancato rispetto dei termini di pagamento sono puniti con sanzione amministrativa da euro 500 a euro 5.000.

L’entità della sanzione è determinata in ragione del fatturato aziendale e della misura dei ritardi.

 

Controlli

 

Sull’applicazione di tale normativa la vigilanza e le sanzioni sono affidate alla Autorità garante per la concorrenza ed il mercato (Antitrust) che amplia le proprie competenze alle pratiche commerciali scorrette tra imprese, con il potere di intervenire “d’ufficio o su segnalazione di qualunque soggetto interessato” avvalendosi anche del supporto operativo della Guardia di finanza.

 

Entrata in vigore

 

Tutti i contratti stipulati a partire dal 24 Ottobre 2012 sono soggetti alla nuova normativa.

Per quanto riguarda quelli stipulati anteriormente al 24 Ottobre 2012 debbono essere adeguati non oltre la data del 31 Dicembre 2012 relativamente alla forma scritta ed al contenimento degli elementi essenziali sopra citati; invece gli stessi debbono rispettare il divieto di pratiche commerciali sleali e l’obbligo dei termini di pagamento a partire dal 24 Ottobre 2012.

  • Data inserimento: 29.11.12